Che istituisce in Cagliari una R. scuola industriale per le industrie meccaniche, elettrotecniche e decorative. (0700151R)
Preambolo
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383 riguardante i provvedimenti speciali per le provincie meridionali ed insulari del Regno;
Viste le deliberazioni: della Deputazione provinciale di Cagliari in data 12 novembre 1906 e 25 marzo 1907, del R. commissario per il comune di Cagliari in data 19 novembre 1906 e 19 marzo 1907, della Camera di commercio ed arti di Cagliari in data 13 dicembre 1906 e 17 marzo 1907, dell'Amministrazione dell'ospizio Carlo Felice del 20 marzo 1907 riguardante l'impegno per le spese d'impianto e di mantenimento della scuola; nonche' quella dell'amministrazione della cassa Carlo Felice di Cagliari, in data 15 dicembre 1906, riguardante la compartecipazione alle spese d'impianto della scuola stessa;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'opportunita' di fondare in Cagliati un istituto d'istruzione professionale;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' istituita in Cagliari, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una R. scuola industriale, allo scopo di fermare abili operai per le industrie meccaniche elettrotecniche e decorative.
Art. 2.
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 20,000;
la provincia di Cagliari, con L. 3850;
il comune di Cagliari, con L. 3850;
la Camera di commercio di Cagliari, con L. 1500;
la Cassa «Carlo Felice», con L. 500.
Alle spese d'impianto contribuiranno il comune di Cagliari con L. 6000, la provincia di Cagliari con L. 6000, la Camera di commercio di Cagliari con L. 2500, la Cassa «Carlo Felice» con L. 800.
L'ospizio «Carlo Felice» di Cagliari, fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione e alla fornitura dell'acqua. Provvede altresi' all'istituzione ed al mantenimento di un convitto per gli alunni che vorranno frequentare la scuola alle condizioni di cui all'art. 25.
Art. 3.
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati.
Art. 4.
La scuola e' diurna con corsi serali per gli adulti.
L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di luglio.
Art. 5.
La scuola comprende un corso inferiore di due anni, che e' fine a se stesso, e apre l'adito altresi' al corso normale della durata di tre anni.
Il corso normale si divide in tre sezioni: sezioni di elettrotecnica, sezione di meccanica, sezione di arte decorativa applicata alla costruzione di mobili e alla edilizia.
Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti, per quanto riguarda la spesa.
Art. 6.
Per l'ammissione al corso inferiore occorre avere l'eta' di 12 anni compiuti e non oltrepassare quella di 17, ed avere compiuto il corso elementare in conformita' dei vigenti regolamenti. Al primo anno di corso normale, oltre ai promossi del corso inferiore, sono ammessi i licenziati delle scuole d'arti e mestieri e delle scuole inferiori d'arte applicata alla industria dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, nonche' dalle ordinarie scuole tecniche e dai ginnasi: questi ultimi previo esame di disegno secondo i programmi delle scuole tecniche.
Per passare da una classe all'altra, tanto del corso inferiore che del corso normale, e' obbligatorio l'esame di promozione. Il Ministero puo' autorizzare l'ammissione degli allievi provenienti da scuole di egual grado.
Art. 7.
Agli allievi del corso inferiore sara' rilasciato un attestato di aver compiuto gli studi nel detto corso. A quelli del corso normale sara' rilasciata la licenza dalla scuola industriale.
Art. 8.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza, composta di un delegato del Ministero e di uno per ciascuno degli enti locali: Provincia, Comune, Camera di commercio, R. ospizio «Carlo Felice» di Cagliari, nonche' da un delegato dell'Amministrazione della R. compagnia delle ferrovie sarde. Il direttore fa parte della Giunta di vigilanza.
Nel caso, in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle L. 500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 9.
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.
Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.
I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 10.
La Giunta di vigilanza si aduna, almeno una volta al mese, durante il periodo in cui e' aperta la scuola.
Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, e dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che, senza giustificati motivi, non intervengano, per tre mesi consecutivi, alle adunanze di essa.
La decadenza e' dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne da' comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
Art. 11.
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento della scuola;
b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che enti in esercizio;
c) delibera il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) da' parere sui regolamenti e suoi ruoli del personale;
g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gl'inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;
h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.
Art. 12.
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.
Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.
Art. 13.
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica, approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza. La pianta organica indichera' quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale e complementare.
Art. 14.
Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.
Potranno, pero', udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone, che in altri concorsi banditi dal ministro, siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potra' anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.
La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.
Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non puo' avere durata minore di due anni, ne' maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari, se avranno dimostrato di possedere le qualita' e le attidini necessarie.
Per le vacanze, che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvedera' alla sostizione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo e' pure nominato dal Ministero, sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo e' fatta con decreto Ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto Reale.
Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
Art. 15.
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
Perche' i passaggi, di cui nel presente articolo, possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi, sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.
Art. 16.
Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarita', come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. L'aumento e' calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo.
Sara' stanziata ogni anno nei bilanci della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.
Art. 17.
Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti della scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni, di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sara' stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.
Art. 18.
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 19.
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola e invigila, sotto la sua responsabilita', che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformita' delle disposizioni del regolamento; provvede all'aumento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori e all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze.
Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni procedimenti.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
Art. 20.
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' dalla buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il Collegio degli insegnanti che sara' presieduto dal direttore, e da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti, che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Art. 21.
Il servizio di Cassa della scuola sara' fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
Art. 22.
Con un regolamento, da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, per il conferimento delle Borse di studio, per la gestione amministrativa ed educativa del convitto annesso alla scuola; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Art. 23.
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.
Al personale con nomina stabile sara' corrisposto, per la durata di due anni, un assegno non maggiore della meta' ne' minore del terzo dello stipendio se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto, se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola ed in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola, in caso di riduzione d'organico.
Art. 24.
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvedera' alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro Istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti, e il locale sara' consegnato all'Amministrazione dell'ospizio «Carlo Felice» nello stato in cui si trovera' senza obbligo di rimborso per spese di adattamento e trasformazione.
Art. 25.
Nel bilancio della scuola sara' inscritta la somma annua di L. 8000, per borse di studio, da conferirsi per concorso a non piu' di venti giovani nati o dimoranti nell'isola di Sardegna, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.
La detta somma sara' pagata a bimestri posticipati al R. ospizio «Carlo Felice» di Cagliari, con l'obbligo di mantenere gratuitamente nel Convitto annesso alla scuola gli alunni, che abbiano conseguito le dette borse di studio con le condizioni che saranno contenute nel regolamento.
Art. 26.
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 1907.
VITTORIO EMANUELE.
COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.