Approvazione dello statuto organico dell'Istituto scolastico «Perrone-Merani» in Levanto. (0600508R)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testamento pubblico del 5 agosto 1848, col quale la signora Angela Maria Perrone, vedova Merani, destinava parte del suo patrimonio alla fondazione di due cappellanie con l'obbligo ai due cappellani, l'uno di insegnare le lingue italiana e latina nella frazione di Montale, l'altro di fare scuola di rettorica in Levanto;
Veduto il decreto Ministeriale 8 settembre 1858, col quale la fondazione per la parte relativa all'istruzione veniva trasformata nell'istituzione di un corso di scuola speciale in Levanto e delle due prime classi elementari nella frazione di Montale;
Vedute le successive modificazioni apportate alla istituzione, per adattarla ai nuovi ordinamenti scolastici;
Riconosciuta la convenienza di assicurare alla fondazione stessa un regolare funzionamento amministrativo e didattico, mediante l'erezione di essa in ente morale e l'approvazione di un particolare statuto organico;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'istituto scolastico Perrone-Merani in Levanto e' eretto in ente morale e ne e' approvato il relativo statuto organico, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1906.
VITTORIO EMANUELE.
RAVA.
Visto, Il guardasigilli: GALLO.
Statuto
Art. 1
STATUTO organico dell'istituto scolastico Perrone-Merani in Levante.
Art. 1.
L'istituto scolastico Perrone-Merani in Levante trae origine dal lascito costituito, a pro' della generalita' degli abitanti del Comune, dalla signora Angela Maria Perrone, vedova Merani, col suo finale testamento 5 agosto 1848, notaro Ravenna in Genova.
Esso ha per iscopo di integrare e sviluppare l'istruzione elementare superiore maschile nel Comune e di provvedere all'istruzione elementare inferiore nella frazione Montale, adempiendo pure gli oneri di culto stabiliti dalla fondatrice nella misura dei fondi disponibili a norma dell'art. 16 del presente statuto.
Art. 2
Art. 2.
Ai termini del titolo di fondazione l'amministrazione dell'istituto e' composta del sindaco e del consigliere anziano del Comune e dei parroci di Sant'Andrea del capoluogo e di San Siro del Montale, tutti pro tempore.
Il sindaco ha la presidenza dell'amministrazione e la rappresenta legalmente.
L'anzianita' del consigliere, facente parte dell'amministrazione stessa, e' determinata secondo le norme della legge comunale.
Art. 3
Art. 3.
La sede dell'istituto e' fissata nella casa comunale; tuttavia le carte relative al patrimonio ed all'amministrazione dell'istituto devono essere raccolte in un archivio particolare distinto da quello del Comune e chiuso a chiave, custodita dal segretario dell'ente.
Art. 4
Art. 4.
Il Consiglio d'amministrazione, come sopra composto, dev'essere convocato dal presidente non meno di tre volte l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti il bisogno.
Il Consiglio forma il bilancio preventivo, approva il conto consuntivo per ogni esercizio, delibera sull'impiego dei fondi, sulle azioni giudiziarie da promuovere o da sostenere; nomina gli insegnanti, designa i sacerdoti per la celebrazione delle messe e compie tutti gli altri atti d'amministrazione propria dei corpi morali.
Art. 5
Art. 5.
L'amministrazione dell'istituto e la relativa contabilita' sono tenute nel modo prescritto dalle leggi e dai regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, sotto la vigilanza e la tutela delle superiori autorita' amministrative e del Consiglio provinciale scolastico per quanto riguarda l'andamento delle scuole.
Art. 6
Art. 6.
L'istituto ha un segretario ed un tesoriere, retribuiti ad aggio da stabilirsi.
Corrispondo al segretario un'annua retribuzione di L. 60.
Le funzioni di segretario possono essere affidate al segretario del Comune e quelle di tesoriere all'esattore consorziale che percepisce lo stesso aggio stabilito per il servizio di esazione e di cassa delle opere pie.
Il segretario ed il tesoriere devono compiere il loro ufficio con le discipline e responsabilita' analoghe a quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza per tali servizi.
Il tesoriere presta una cauzione da stabilirsi, volta per volta, secondo l'ammontare del patrimonio dell'istituto e coll'approvazione dell'autorita' tutoria.
Art. 7
Art. 7.
L'istituto fa fronte alle spese col provento del suo patrimonio costituito in rendita pubblica dello Stato, ed in canoni enfiteutici, e con ogni altro cespite che possa pervenirgli.
L'istituto puo' accettare, coll'approvazione dell'autorita' superiore. lasciti o donazioni per l'incremento dell'istruzione popolare nel Comune.
Art. 8
Art. 8.
E' obbligo dell'amministrazione di investire in rendita pubblica dello Stato i capitali che pervengono in dono all'istituto quando non vi si oppongano speciali disposizioni dei donatori, e gli avanzi eventuali d'amministrazione che non debbano servire per spese ordinarie o straordinarie debitamente approvate.
Art. 9
Art. 9.
L'istituto provvede, coi suoi fondi, ed a scarico dell'obbligo del Comune, al pagamento degli stipendi di un maestro elementare superiore per la 5ª e 6ª classe maschile del capoluogo, riunite a norma della legge 8 luglio 1904, n. 147 e di un insegnante elementare inferiore nella frazione Montale, a favore degli abitanti di tutte le borgate che costituiscono detta parrocchia.
Art. 10
Art. 10.
La scuola mista del Montale attualmente esistente, a carico dell'istituto, sara' convertita in scuola inferiore maschile, quando il Comune stabilira' nella frazione stessa, una scuola femminile.
Art. 11
Art. 11.
Tutte le spese relative ai locali, ai mobili, alla suppellettile scolastica, al riscaldamento ed alla nettezza delle scuole suddette, ed al personale inserviente, restano a carico del Comune, che sopporta pure in proprio la quota del Monte pensione degli insegnanti che farebbe capo all'istituto a termini di legge.
Art. 12
Art. 12.
La nomina degli insegnanti delle scuole e' fatta dall'amministrazione dell'istituto per concorso e con tutte le altre formalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti che governano la pubblica istruzione elementare.
Gli stipendi degli insegnanti sono stabiliti in misura uguale a quella degli stipendi legali per le scuole comunali obbligatorie della stessa categoria e classe.
Art. 13
Art. 13.
Permettendolo lo stato finanziario dell'istituto, l'amministrazione potra' concedere gratificazioni agli insegnanti che si distinguano per zelo ed attivita' nel loro ufficio, che impartiscano insegnamenti non obbligatori e che ottengano anche ottimi risultati educativi dalla loro scuola.
Art. 14
Art. 14.
Sono, del resto, osservate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento relative ai diritti ed ai doveri degli insegnanti, alle misure disciplinari ed al licenziamento dei medesimi.
Essi sono, come gli altri maestri, sotto la diretta dipendenza delle sole autorita' scolastiche comunali e governative.
Art. 15
Art. 15.
Nel caso di aumento del patrimonio dell'istituto esso potra', coll'approvazione delle autorita' amministrativa e scolastica superiore, provvedere ad altri bisogni dell'istruzione popolare nel Comune.
Nel caso di diminuzione del patrimonio dell'istituto, per conversione della rendita o per qualsiasi altro motivo e quando altrimenti gli stipendi legali degli insegnanti sorpassassero la rendita disponibile dell'ente, il Comune supplira' alle spese per le due scuole di cui all'art. 9 per la sola parte deficiente dei redditi dell'istituto.
Art. 16
Art. 16.
L'amministrazione fara' celebrare una messa quotidiana in suffragio dall'anima della testatrice e dei di lei parenti, coll'elemosina di una lira finche' l'interesse del capitale in rendita sul Debito pubblico dell'istituto sara' corrisposto al 3.75 per cento netto.
Quando il detto interesse sara' ridotto a L. 3.50 per cento netto ed anche in caso di ulteriori riduzioni, o di altre qualsiansi diminuzioni d'entrate, sara' proporzionalmente diminuito il numero delle messe da celebrarsi in ciascun anno.
I sacerdoti celebranti per conseguire l'importo delle elemosine, dovranno presentare dopo la celebrazione, apposita dichiarazione contenente il numero delle messe applicate all'intenzione della fondatrice e la data rispettiva.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.