Che approva lo statuto annesso della Societa' dantesca italiana. (0600485R)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la domanda con la quale il presidente della Societa' dantesca italiana chiede che sia modificato lo statuto della Societa' approvato con R. decreto 8 novembre 1901, n. 363 (parte supplementare);
Veduta la deliberazione presa dall'assemblea dei soci nell'adunanza generale 15 luglio 1906;
Riconosciuta la convenienza di modificare il vigente statuto per metterlo in armonia con le nuove esigenze della Societa';
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato lo statuto della Societa' dantesca italiana, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 1906.
VITTORIO EMANUELE.
RAVA.
Visto, Il guardasigilli: GALLO.
Statuto
STATUTO della Societa' dantesca italiana.
I. E' costituita una Societa' italiana, la quale intende a promuovere, specialmente con pubblicazioni e letture, lo studio e la conoscenza della vita, dei tempi e delle opere di Dante Alighieri; ed e' posta sotto l'alto patrocinio di S. M. il Re d'Italia. Essa ha propria sede in Firenze, nel Palagio dell'Arte della Lana.
II. I soci pagano un contributo annuo di lire dieci, esigibile al principio di ciascuna annata, e si distinguono in permanenti e annuali. I primi si obbligano giuridicamente per un periodo di cinque anni consecutivi, e devono essere presentati da due soci del medesimo grado; i secondi s'impegnano per un anno solo. Per i primi l'obbligo si rinnova tacitamente, quando non sia disdetto avanti il compiersi del quinquennio. E' data loro facolta' di affrancarsi dal pagamento di ogni quota ulteriore, versando, in una volta sola, centocinquanta lire. Tale agevolezza non e' consentita a istituti e altri enti che abbiano carattere di perpetuita'.
III. A coloro, fra i permanenti, che, oltre alla quota annua, diano alla Societa' in una volta sola lire cento almeno, e' conferito il nome di soci promotori. Saranno dichiarati benemeriti coloro che facciano una largizione non inferiore a lire cinquecento, ovvero qualche dono d'altra natura, che sia riconosciuto di grande valore per la Societa'. Il socio benemerito non e' tenuto alla quota annua.
IV. La Societa' e' governata da un Consiglio centrale, che sceglie nel proprio seno un presidente e un vice presidente effettivi, due segretari e un tesoriere. Esso comprende ventun membri elettivi. La Societa' ha inoltre un presidente onorario nella persona del sindaco di Firenze, e due vice presidenti onorari nelle persone dell'arciconsolo della Crusca e del preside della Facolta' di filosofia e filologia del R. istituto di studi superiori, i quali hanno voto deliberativo nelle adunanze del Consiglio.
V. Il presidente e il vice presidente effettivi, i due segretari, il tesoriere, e i membri del Consiglio centrale residenti in Firenze, costituiscono una Giunta, cui spettano la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, gli affari di amministrazione ordinaria (compresa l'accettazione dei nuovi soci permanenti) che eccedano le attribuzioni dei singoli uffici, e quei provvedimenti che l'urgenza richiedesse, salvo il dovere di sottoporli poi alla conferma del Consiglio intero.
VI. I soci che in numero di non meno di venti risiedano in una stessa citta' o provincia, possono costituirsi in sezione con dipendenza dal Consiglio centrale e dalla sua rappresentanza. Essi eleggono allora un proprio Consiglio, che si comporra', secondo il numero degli ascritti, di cinque, setto, o nove membri, i quali sceglieranno fra loro un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
VII. Alle sezioni che noverino un ventesimo almeno della totalita' dei soci, cosi' permanenti come annuali, e' assegnata una rappresentanza nel Consiglio centrale proporzionata al numero degli ascritti. Ogni nuova sezione che si costituisca con un numero di soci non inferiore al suddetto ventunesimo, avra' facolta' di farsi rappresentare con diritto di voto da un suo delegato fino alle nuove elezioni generali.
VIII. Il Consiglio centrale e' eletto a maggioranza di suffragi, qualunque sia il numero dei votanti, da tutti i soci, mediante votazione personale, o con apposita scheda. Gli ascritti a sezioni che abbiano diritto a una speciale rappresentanza, votano per tanti nomi quanti sono i rappresentanti loro assegnati; gli altri pel rimanente. I primi consegnano od inviano il voto alla propria sezione; i secondi alla sede centrale.
IX. Gli eletti entrano in ufficio col principio dell'anno, e rimangono in carica per un quinquennio. A coloro che, o per rinunzia o per morte, cessano di far parte dei Consigli, si surrogano di mano in mano pel rimanente del quinquennio quelli che nelle ultime elezioni abbiano riportato un maggior numero di voti dopo i primi chiamati.
X. Il Consiglio centrale si aduna almeno una volta l'anno.
Un'adunanza pubblica della Societa' sara' tenuta possibilmente ogni triennio in quel luogo e tempo che saranno stabiliti dal Consiglio centrale.
XI. Le deliberazioni dei Consigli e della Giunta si prendono a maggioranza di voti; e son valide in prima convocazione se intervengano all'adunanza i due terzi dei componenti, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degl'intervenuti.
XII. Ciascuna sezione provvede alla riscossione delle quote dei propri soci, e, dedotte le spese di stretta amministrazione, le versa anno per anno nella cassa generale della Societa', accompagnandole con un rendiconto da sottoporsi al Consiglio centrale. Alle sezioni per cura delle quali si tengano corsi di letture e conferenze dantesche potra' essere consentita una parte dei proventi; la cui misura si stabilira' d'anno in anno, e secondo i singoli casi, dal Consiglio centrale.
XIII. I soci annuali hanno diritto di assistere ai corsi di letture e conferenze che si tengano per cura della Societa' e delle sue ramificazioni in qualsiasi sede. I soci permanenti ricevono inoltre un esemplare di tutte le pubblicazioni che sono fatte coi fondi sociali.
XIV. Le modificazioni allo statuto devono esser proposte in un'adunanza del Consiglio centrale, ed esser deliberate, o con intervento personale o per scheda, in un'assemblea dei soci permanenti a cio' espressamente convocata; e dovranno vincersi con due terzi di voti favorevoli.
Disposizione transitoria.
I soci che da cinque anni o piu' sono ascritti alla Societa' e adempiono regolarmente i loro doveri, saranno considerati, senza bisogno di dichiarazioni speciali, come soci permanenti, rimanendo vincolati solo fino al 31 dicembre 1907.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.