N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento per il conferimento della borsa di studio Sensales in Palermo. (0600355R)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo del defunto senatore Sensales, in data 20 luglio 1899 che dispone un lascito a favore del comune di Palermo per l'istituzione di una borsa di studio universitaria;

Veduto lo schema di regolamento compilato dal Consiglio comunale di Palermo per il conferimento della detta borsa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il lascito Sensales a favore del comune di Palermo, eretto in ente morale ed e' approvato il relativo regolamento, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 21 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, Il guardasigilli: GALLO.

Regolamento

Art. 1


REGOLAMENTO per il conferimento della borsa di studio «Sensales» in Palermo.

Art. 1.

La borsa di studio in L. 1300 annuo lorde, fondata dal benemerito senatore Sensales con suo testamento olografo del 20 luglio 1899, pubblicato dal notaio Serafini di Roma il 27 maggio 1902, ha lo scopo di venire in aiuto di quei giovani di ottima condotta che avendo compiuto il corso secondario classico o d'istituto tecnico non siano in grado di provvedere alle occorrenti spese per proseguire negli studi superiori.

Art. 2


Art. 2.

L'Amministrazione del legato e il suo conferimento sono attribuiti al comune di Palermo, che vi provvede in base alle norme del presente regolamento.

La gestione della relativa rendita sul Gran libro dev'essere tenuta distinta da quella delle altre entrate comunali.

Art. 3


Art. 3.

L'avviso di concorso e' pubblicato dal sindaco nei primi 15 giorni di novembre e inserito nei giornali cittadini.

Esso sara' affisso nelle sedi degli istituti secondari scolastici e dovra' indicare le condizioni d'ammissione dei concorrenti che sono le seguenti:

a) essere cittadini italiani e non avere superato l'eta' di anni 20;

b) essere nati a Palermo e domiciliati ivi, e di trovarsi in condizione disagiata;

c) avere conseguito il diploma di licenza in un liceo od istituto tecnico dello Stato.

Art. 4


Art. 4.

Le istanze devono essere diretto al sindaco, e presentate alla segreteria del Comune non oltre il 30 novembre.

Ai fini del conseguimento del legato dovranno unirsi i seguenti documenti;

a) atto di nascita;

b) certificato di domicilio in Palermo;

c) certificato d'impossidenza dell'Agenzia delle imposte tanto in nome proprio che dei propri genitori;

d) stato di famiglia;

e) fede di penalita';

f) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

g) tutti gli altri documenti valevoli a dimostrare la impossibilita' nel concorrente a continuare negli studi superiori per deficienza di mezzi, la sua perfetta moralita' e i buoni risultati ottenuti negli studi precedenti.

I documenti di cui alla lettera g), e), f) devono essere di data recente.

L'istanza deve indicare la natura degli studi superiori a cui il concorrente vuole dedicarsi e l'istituto ove desidera iscriversi.

Art. 5


Art. 5.

La Commissione giudicatrice e' composta del prefetto della provincia o di chi ne fa le veci, che la presiede, del sindaco o di un assessore da lui delegato, e di un professore di liceo o d'istituto tecnico governativo di molta reputazione letteraria e scientifica scelto dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 6


Art. 6.

La Commissione, dentro il mese di dicembre, esaminati i titoli dei concorrenti, forma la graduatoria dei candidati, dando il primo posto a colui che riunisca in maggior numero e in maggior grado i requisiti voluti dal testatore.

Il presidente trasmette al sindaco il verbale della riunione e la Giunta comunale, esaminati gli atti del concorso, attribuisce la borsa di studio al vincitore. A parita' di condizioni sara' preferito chi abbia conseguito migliori risultati nella licenza di cui alla lettera g dell'art. 3° o se occorre negli studi precedenti fatti.

Art. 7


Art. 7.

La Borsa nel suo intero ammontare, ma al netto d'imposte e spese, sara' corrisposta al vincitore in dodici rate mensili, posticipate, dal 1° gennaio al 31 dicembre, in base all'attestato di frequenza dell'Istituto in cui l'investito prosegue gli studi.

Art. 8


Art. 8.

Chiuso il primo anno scolastico la Commissione dovra' riunirsi dentro il mese di novembre per giudicare, in base agli attestati di studio presentati dall'investito, e su proprie informazioni opportunamente assunte, se costui meriti di essere confermato nel godimento della Borsa, anche per la sua condotta.

Dagli attestati dovra' risultare che l'investito si sia iscritto a tutte le materie di studio richieste dai regolamenti ed abbia superati gli esami a cui era tenuto. Lo stesso si fara' nel novembre di ogni anno; pero' la Borsa non potra' essere goduta per piu' di cinque anni.

Art. 9


Art. 9.

Ove l'investito non presentera' istanza per la conferma della Borsa o la Commissione non credera' di doverle confermare nel godimento di essa, per un altro anno, sara' subito a cura del sindaco indetto il nuovo concorso colle norme dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 10


Art. 10.

Il pagamento dell'assegno dovra' essere sospeso se risulti che l'investito abbia interrotto volontariamente gli studi e sia incorso in punizioni disciplinari che lo rendano immeritevole del beneficio.

Le somme che per qualsiasi motivo rimanessero disponibili saranno destinate a costituire un fondo speciale da erogarsi a giudizio della Giunta, e sopra designazione della stessa Commissione di cui all'art. 5, a favore di altro giovane concorrente che si trovi nelle condizioni volute dal testatore, ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.