Riunione delle biblioteche Civica e Negroni di Novara. (0600304R)
Preambolo
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto in data 6 gennaio 1898, col quale veniva eretta in ente morale l'eredita' lasciata dal senatore Negroni al comune di Novara con testamento olografo 25 settembre 1890 per la fondazione della biblioteca Negroni;
Veduto lo statuto organico del predetto ente morale approvato col R. decreto ricordato;
Veduto che nel ricordato testamento olografo il senatore Negroni, esprime il desiderio che, quando il municipio lo avesse creduto conveniente, la biblioteca Civica fosse riunita per l'Amministrazione e pel locale con la biblioteca Negroni;
Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Novara in data 13 maggio, 1° luglio e 12 dicembre 1904, con le quali quel Comune decise la riunione delle biblioteche Civica e Negroni, e poi fisso' le norme da seguire in detta riunione, contenute nell'annesso schema di statuto organico della biblioteca Negroni e della Civica riunita nella sede di quella;
Sentito il Consiglio di Stato;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Alla biblioteca Negroni di Novara vien riunita, solo per quanto riguarda la sede e la direzione amministrativa, la biblioteca Civica di Novara, conservando i due istituti gestioni separate.
Art. 2.
E' approvato lo statuto organico della biblioteca Negroni e della biblioteca Civica, riunita nella sua sede, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
G. FUSINATO.
Visto, Il guardasigilli: GALLO.
Statuto
Art. 1
COMUNE DI NOVARA
Atti del Consiglio comunale
STATUTO ORGANICO della biblioteca Negroni colla biblioteca Civica riunita nella sua sede
Art. 1.
La biblioteca Negroni ha origine dal testamento 25 settembre 1890 dell'avv. Carlo Negroni, senatore del Regno, depositato il 27 stesso mese negli atti del notaio Giuseppe Costa ed aperto il 15 gennaio 1896 con atto ricevuto dallo stesso notaio.
Nei locali di essa fu trasportata la biblioteca Civica con deliberazione del Consiglio comunale 12 dicembre 1904.
Art. 2
Art. 2.
Il patrimonio della biblioteca Negroni e' costituito:
a) dagli stabili assegnati dal fondatore, che sono la sua casa in Novara e le sue possessioni in Lumellogno e di Cascina nuova situate nei territori di Lumellogno, Pagliate, Granozzo e Monticello con ogni loro ragione e pertinenza;
b) dai libri, codici, manoscritti, oggetti d'arte, carte, medaglie ed altri oggetti mobili assegnatile pure dal fondatore;
c) da quanto verra' ad acquistare per lasciti e liberalita' di altri o per disposizioni legalmente prese dalla sua Amministrazione.
Il patrimonio della biblioteca Civica e' costituito dai libri, codici ecc., trasportati nella sede della «Negroni» e da quanto verra' ad acquistare per lasciti, donazioni e per le disposizioni prese dall'Amministrazione.
Art. 3
Art. 3.
Le due biblioteche hanno per iscopo di favorire gli studi; hanno sede in Novara nella casa anzidetta e sono pubbliche.
Art. 4
Art. 4.
Il Comune ha il patronato della biblioteca Negroni. Una Commissione composta del presidente e di altri quattro membri, tutti nominati dal Consiglio comunale di Novara, amministrera', ma con gestione affatto separata, le due Biblioteche.
Il presidente dovra' essere scelto fra i consiglieri comunali; degli altri quattro membri almeno due dovranno avere la qualita' di insegnanti nelle scuole superiori di lettere e scienze in Novara.
Le loro funzioni sono gratuite.
Art. 5
Art. 5.
I componenti l'Amministrazione durano in carica cinque anni e si rinnovano per quinto ogni anno.
Non possono venire rieletti senza interruzione piu' di una volta.
Nel primo quadriennio la scadenza e' determinata dalla sorte, in seguito dall'anzianita'.
Ciascuno degli amministratori resta in ufficio sino a che non sia stato surrogato.
Art. 6
Art. 6.
La Commissione:
amministra separatamente i beni e redditi delle due biblioteche;
provvede alla custodia e conservazione della suppellettile letteraria, scientifica, artistica e dei mobili che appartengono a ciascuna;
delibera l'acquisto di libri nei limiti della somma per cio' annualmente stanziata in bilancio e la vendita o permuta dei doppi o dei libri, di cui sia ravvisata inutile la conservazione;
determina la pianta organica del personale addetto alle biblioteche e le sue incombenze e retribuzioni; lo nomina, sospende e licenzia;
fa i regolamenti d'amministrazione e disciplina interna;
delibera ogni anno i bilanci preventivi e i conti consuntivi, separati per ciascuna biblioteca, comunicandoli al Consiglio comunale, quello della Negroni per le sue osservazioni e quello della Civica per l'approvazione;
cura la formazione ed il mantenimento in corrente di un elenco esatto dei titoli e documenti interessanti il patrimonio dell'ente, dell'inventario dei suoi beni mobili ed immobili, dei cataloghi, repertori, schedari ed altri registri occorrenti al buono e costante ordinamento ed al miglior servizio delle biblioteche;
cura in ogni altro modo il benessere ed il regolare andamento della istituzione, la sua conservazione ed il suo incremento;
presenta ogni anno al Consiglio comunale un resoconto della propria gestione e del modo in cui procedettero i relativi servizi per ciascuna biblioteca separatamente.
Art. 7
Art. 7.
Il presidente convoca e presiede la Commissione amministrativa e ne fa eseguire le deliberazioni;
rappresenta le biblioteche in tutti i rapporti ufficiali, in giudizio e in tutti gli atti della vita civile;
vigila al regolare andamento di tutto cio' che interessa l'ente;
prende sotto la propria responsabilita' i provvedimenti d'urgenza, che sarebbero altrimenti di competenza della Commissione, riferendone a questa prontamente e non mai piu' tardi della sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro piu' anziano della Commissione; l'anzianita' e' determinata dalla anteriorita' o poziorita' di nomina; in parita' di condizioni si ha per anziano il maggiore di eta'.
Art. 8
Art. 8.
Non possono far parte della Commissione quelli che non hanno stabile residenza in Novara; i componenti il personale addetto alle biblioteche; quelli che ne maneggiano il denaro e che, avendo tale maneggio, non hanno reso il conto della loro gestione; quelli che hanno lite vertente con le biblioteche o che, avendo verso di esse debiti liquidi, sono in mora al pagamento; quelli che, per qualsiasi motivo, si trovano con le biblioteche in manifesta opposizione di interessi.
Art. 9
Art. 9.
Non possono, contemporaneamente, essere membri della Commissione gli ascendenti e i discendenti in qualsiasi grado, il suocero e il genero, i fratelli.
Art. 10
Art. 10.
Le deliberazioni della Commissione si prendono a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti, ma non son valide se non vengono prese con l'intervento di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.
Le votazioni relative a persone devono sempre farsi a suffragi segreti.
Delle adunanze e delle deliberazioni si fa ogni volta processo verbale, firmato da tutti quelli che vi intervennero. Se alcuno degli intervenuti ricusi di firmare, ne sara' fatta espressa menzione.
Art. 11
Art. 11.
Chi fa parte della Commissione non puo' intervenire a discussioni, e deliberazioni ne' puo' prendere parte ad atti e provvedimenti concernenti liti, contabilita' ed interessi suoi o dei suoi parenti od affini sino, e compreso, il quarto grado; o concernenti liti, contabilita' od interessi di stabilimenti da lui amministrati o di corpi morali, di cui avesse una rappresentanza, o di persone, colle quali fosse legato da vincolo di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.
E nemmeno puo' concorrere direttamente o indirettamente o per interposta persona a contratti di compra e vendita, locazione, esazione od appalto colle biblioteche, salvo si tratti di contratti a pubblici incanti e sia stato ammesso a concorrervi con deliberazione motivata dell'Amministrazione.
Art. 12
Art. 12.
La qualita' di amministratore si perde di diritto col verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' superiormente indicate, come pure venendo meno le qualita' richieste per esservi assunto.
Art. 13
Art. 13.
L'amministratore, che senza giustificato motivo non intervenisse a sei sedute consecutive, decade dalla carica.
La decadenza e' dichiarata dalla stessa Commissione amministrativa non piu' tardi della seconda adunanza successiva al giorno, in cui se ne e' verificata la condizione, e puo' essere promosssa dal sindaco.
Art. 14
Art. 14.
Le norme per la convocazione della Commissione amministrativa e per l'amministrazione del patrimonio degli enti, il numero e la qualita' degli impiegati ed inservienti addettivi, le condizioni di loro ammessione, le attribuzioni, i diritti ed i doveri, le regole e discipline relative agli orari ed agli intervenienti alla biblioteca formano oggetto di speciali regolamenti da compilarsi dalla Commissione amministrativa e da approvarsi quello della biblioteca civica dal Consiglio comunale.
Art. 15
Art. 15.
Ogni proposta di modificazione del presente statuto dovra' essere approvata dal Consiglio comunale.
Deliberato dal Consiglio comunale in adunanza del 12 dicembre 1904.
Il sindaco
ing. C. CARNEVALE.
Il consigliere anziano
V. MAGNANI-RICOTTI.
Il segretario
PATRIOLI.
Approvato dalla Commissione amministrativa della biblioteca Negroni in adunanza 4 gennaio 1905.
G. P. MONTANI, presidente.
Teobaldo NUCCI, commissario.
Stefano FERRARA, id.
Giuseppe RANZA, segretario.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro dalla pubblica istruzione
G. FUSINATO.