Approvazione dello statuto del R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia. (0600229R)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il nuovo statuto deliberato nelle adunanze del 21 gennaio e 18 febbraio 1906, dal R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti:
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato lo statuto del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
P. BOSELLI.
Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.
Statuto
STATUTO del R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
Sede, fine e costituzione.
1. L'istituto ha sede in Venezia, ed e' suo fine il promuovere gli studi cosi' per le scienze come per le lettere, e l'incoraggiare, con premi, le arti industriali nelle provincie venete.
2. L'istituto si compone di membri onorari, membri effettivi, membri effettivi non residenti e soci corrispondenti.
3. I membri onorari, benemeriti degli studi o dell'istituto, non possono superare il numero di venti, scelti fra nazionali e stranieri. Quaranta sono i membri effettivi; in numero indeterminato i membri non residenti e i soci corrispondenti nazionali e stranieri.
Quaranta dei soci nazionali devono avere la loro residenza nelle provincie venete. I membri effettivi ed i soci corrispondenti nazionali, devono essere italiani, ancorche' non regnicoli.
4. A membro effettivo non puo' essere eletto chi non abbia residenza nelle provincie venete.
Suoi doveri sono: intervenire alle sedute, leggere dissertazioni da stampare negli atti e nelle memorie, o presentarne il sunto, e dare quei giudizi o rapporti dei quali abbia incarico dall'istituto. Ne e' dispensato solo chi abbia finiti i settant'anni.
5. I membri effettivi che trasportano la loro residenza fuori delle provincie venete passano nella categoria dei non residenti, qualora dalla loro elezione a corrispondenti delle provincie venete non siano trascorsi almeno vent'anni. Se si tratta di persona che immediatamente consegui la nomina a membro effettivo, il termine e' di quindici anni.
I membri non residenti sono uguagliati per il grado agli effettivi; ma cessano di esercitarne i diritti, salvo per cio' che si riferisce alle pubblicazioni dell'Istituto, e sono dispensati dai doveri di cui all'art. 4. Se poi ristabiliscono la propria residenza nelle provincie venete, alla prima vacanza di uno dei posti di effettivo rientrano di pieno diritto e con la propria anzianita' nel numero dei quaranta effettivi.
6. Venti dei membri effettivi hanno dal Governo la pensione di annue L. 1036.98.
Il membro effettivo pensionato perde la pensione: 1° se per un intiero anno accademico non interviene alle adunanze, senza motivo riconosciuto giusto dall'istituto; 2° se passa nella categoria dei membri non residenti; pero' in caso che riprenda dimora nelle provincie venete riavra' la pensione alla prima vacanza.
Uffici.
7. L'ufficio di presidenza e' composto del presidente, vice presidente, segretario, vice segretario ed amministratore.
Il presidente, o, quando egli e' impedito, il vice presidente, rappresenta legalmente l'istituto, ne firma la corrispondenza, salvo la parte da lui delegata ai segretari e all'amministratore, convoca e presiede le adunanze.
8. Il presidente dura in ufficio due anni. Gli succede nell'ufficio il vice presidente che si elegge di due in due anni.
9. D'accordo col presidente, il segretario ed il vice segretario si compartono gli uffici, e se l'uno e' impedito, l'altro ne fa le veci. Compilano gli atti delle adunanze, hanno cura delle pubblicazioni, provvedono alla corrispondenza, agli archivi ed al buon andamento degli affari. La rimunerazione annua pagata dallo Stato e' di L. 2000 al segretario, e di L. 1400 al vice segretario.
10. Il segretario ed il vice segretario durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Allorche' ambedue questi uffici vengano conferiti contemporaneamente, il vice segretario si considera eletto solo per un triennio.
Il presidente, il segretario ed il vice segretario rimangono in carica fino alla nomina e consegna dell'ufficio ai loro successori.
11. L'amministratore dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile. Nell'entrare in ufficio riceve gli inventari degli averi dell'istituto, li sottoscrive, ne e' mallevadore e la sua responsabilita' continua finche' non trasmetta l'ufficio al suo successore.
12. Le collezioni da servire agli studi di storia naturale e la libreria sono affidate ad un conservatore che ha lo stipendio sul bilancio dello Stato di annue L. 2000.
13. Gli impiegati della segreteria, proposti dalla presidenza e nominati dal Governo, sono due, col nome di primo e secondo scrittore.
14. L'istituto ha un bidello ed un inserviente, proposti dalla presidenza e nominati dal Governo.
15. I doveri degli impiegati e degli inservienti sono determinati con uno speciale regolamento approvato dall'istituto.
Elezioni.
16. Le elezioni dei membri e dei soci dell'istituto sono proposte da un Consiglio e fatte dai membri effettivi.
Spetta a questo Consiglio il procurare che gli studiosi di scienze matematiche e naturali e quelli di scienze morali e lettere sieno trascelti con equa proporzione.
17. Del Consiglio fanno parte il presidente o chi ne fa le veci, cinque membri effettivi per le scienze matematiche e naturali, e cinque per le morali e le lettere. Durano in ufficio due anni e non possono essere rieletti se non decorso un biennio dalla loro scadenza.
18. Uno o piu' consiglieri riferiscono all'istituto sulle opere e sui meriti dei membri o dei soci proposti che, trattandosi dei primi, devono essere almeno due per ogni posto vacante.
19. Se l'istituto dopo due votazioni, di cui la seconda in seduta diversa dalla prima, non accetta le proposte fatte, il Consiglio non puo' piu' ripresentare lo stesso candidato che dopo decorsi sei mesi.
20. Il presidente, il vice presidente, il segretario, il vice segretario e l'amministratore sono eletti tra i membri effettivi e la loro nomina e' confermata da decreto Reale.
21. Le elezioni dei membri effettivi e il conferimento delle pensioni ricevono pure conferma da Reale decreto.
Per conferire la pensione si tien conto ad un tempo dell'anzianita' e dell'operosita' scientifica ed accademica. Prendono parte a questa votazione soltanto i membri effettivi pensionati.
Adunanze e pubblicazioni.
22. Le adunanze ordinarie sono undici ogni anno accademico; ma spetta al presidente convocare, quando le stimi necessarie, sedute straordinarie.
23. Le adunanze sono pubbliche. Finite le letture e le discussioni scientifiche, rimangono presenti alle sedute soltanto i membri effettivi, se il presidente per particolari ragioni non decida altrimenti.
24. Nessuna deliberazione ed elezione e' valida se non sia presente almeno la meta' piu' uno dei membri effettivi, ed abbia a suo favore la meta' piu' uno dei votanti. Ogni votazione riguardante persone, o quando cinque membri ne facciano domanda, si fa per schede segrete. In caso di parita' di voti il risultato della votazione e' negativo.
Nell'esito della votazione gli astenuti si contano fra i presenti, e coloro che danno scheda bianca, fra i votanti.
I soli membri effettivi hanno diritto di voto.
E' vietata ogni votazione per acclamazione.
25. Gli scritti dei membri e dei soci si pubblicano negli Atti e nelle Memorie.
Delle opinioni espresse nei loro scritti rispondono gli autori che ne serbano la proprieta'.
26. Le dissertazioni e le note di chi non appartiene all'istituto possono essere presentate da un membro o da un socio, perche' si stampino negli Atti. Del membro o del socio, che ne risponde, sara', nella stampa, detto il nome insieme a quello dell'autore; ma se questi scritti hanno invece a far parte delle Memorie, ne giudicheranno commissari scelti dal presidente.
Amministrazione.
27. Il presidente, il vice presidente, il segretario, il vice segretario, e l'amministratore formano il Consiglio d'amministrazione.
28. Questo Consiglio presenta, alla fine dell'esercizio finanziario, il conto consuntivo ed il preventivo; l'istituto ne giudica e li approva. A questo scopo sono eletti d'anno in anno dal corpo accademico due revisori fra i membri effettivi, e questi danno la relazione in iscritto.
Al Ministero vengono mandati i conti di mano in mano che l'istituto riceve somme anticipate sulla dotazione, e al principio dell'esercizio finanziario gli si comunica il preventivo perche' possa approvarlo.
29. Per la eredita' di Angelo Minich e per le altre fondazioni, viene provveduto con speciali regolamenti approvati dall'istituto.
Premi.
30. D'anno in anno, sono banditi concorsi scientifici a premi, secondo gli speciali regolamenti per le diverse fondazioni.
31. Una volta almeno per ogni biennio, l'istituto apre concorsi per il conferimento di diplomi d'onore, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, ed attestati con menzione onorevole; e puo' anche assegnare premi in denaro per incoraggiare il progresso delle industrie manifatturiere ed agricole nelle provincie venete.
32. L'istituto stanziera' di tre in tre anni nel bilancio la somma di L. 1500 per premi d'incoraggiamento a coloro che giudichera' benemeriti delle scienze applicate o delle industrie manifatturiere ed agricole o per bene avviate iniziative o per miglioramenti d'importanza nei prodotti.
I membri onorari ed effettivi non possono concorrere ai premi.
Emolumenti.
33. Lo Stato provvede all'istituto, assegnandogli il palazzo di residenza, e pagando la dote annua di L. 12,240, gia' determinata per legge, le pensioni dei venti membri effettivi, le rimunerazioni al segretario ed al vicesegretario, e gli stipendi agli impiegati, come segue:
Conservatore . . . . . . . . . . . . . . . L. 2000
Primo scrittore . . . . . . . . . . . . . » 1800
Secondo scrittore . . . . . . . . . . . . » 1500
Bidello . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1100
Inserviente . . . . . . . . . . . . . . . » 900
I suddetti impiegati godono l'aumento sessennale e i diritti alla pensione regolati dalle leggi comuni per gli impiegati del Regno.
Disposizioni generali.
34. Ogni modificazione del presente statuto dovra' essere proposta da almeno dieci membri effettivi e quando sia presa in considerazione in una delle adunanze dell'istituto, dovra' essere votata conforme all'art. 24 in una delle adunanze successive. Sara' poi sottoposta all'approvazione del Governo.
Disposizioni transitorie.
35. Il presente statuto entra in vigore insieme con un regolamento interno che dovra' essere approvato entro due mesi dall'approvazione governativa dello statuto medesimo.
36. Gli articoli 5 e 6 del presente statuto non si applicano ai membri effettivi nominati prima dell'approvazione governativa dello stesso, salvo, il caso che ne facciano domanda.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro della pubblica istruzione
P. BOSELLI.