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Riordinamento della scuola industriale «Alessandro Volta» in Napoli. (0600152R)

Preambolo
Vista la legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per il risorgimento economico della citta' di Napoli;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1886, n. MMXXVI (serie 3ª, parte supplementare) che riordina la scuola industriale «Alessandro Volta» in Napoli;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Napoli in data 19 luglio 1905, del Consiglio comunale di Napoli in data 14 e 23 novembre 1905 e della Camera di commercio di Napoli in data 25 agosto 1905 e 19 gennaio 1906;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 26.



Il personale della scuola attualmente in servizio e compreso in apposita tabella, da approvarsi con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sara' confermato nel grado, nell'ufficio e nello stipendio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

E. PANTANO.

Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.

Art. 1.



La scuola industriale «Alessandro Volta» in Napoli e' riordinata in conformita' delle norme contenute nel presente R. decreto e prendera' il nome di Regia scuola industriale «Alessandro Volta» in Napoli.

Art. 2.



La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Alle spese del suo mantenimento concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 28,000;

la provincia di Napoli, L. 6500;

il comune di Napoli, L. 32,000;

la Camera di commercio di Napoli, L. 2500.

Il comune di Napoli fornisce inoltre gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede, con modalita' da concordarsi alla relativa manutenzione, alla illuminazione, alla fornitura dell'acqua ed al materiale non scolastico.

Concorrono altresi' al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, e delle officine ed i contributi eventuali di altri enti e di privati.

Art. 3.



La scuola ha lo scopo di formare abili operai per le industrie meccaniche, chimiche, elettrotecniche, e di prepararli altresi' a diventare capi officina e capi fabbrica.

Per le esercitazioni pratiche degli allievi, per gli esperimenti, i saggi, le ricerche, che possono essere fatte anche per richiesta di privati industriali, la scuola e' fornita:

a) di un'officina divisa nei sei reparti seguenti: per falegnami e modellisti, per fonditori, per fucinatori, per tornitori, per congegnatori, per elettricisti;

b) di un laboratorio di chimica.

La scuola ha pure un gabinetto di fisica, un museo di modelli e di apparati relativi alla meccanica ed alla tecnologia, un archivio di disegni ed una biblioteca con sezione speciale per gli allievi.

Art. 4.



La scuola comprende un corso inferiore della durata di due anni, che e' fine a se stesso, e apre l'adito altresi' al corso medio della durata di tre anni.

Gli allievi che avranno conseguita la licenza del corso medio potranno rimanere nella scuola a farvi un corso superiore di perfezionamento della durata di un anno.

Nel corso inferiore s'insegnano le seguenti materie: lingua italiana, storia e geografia, lingua francese, aritmetica, geometria, disegno geometrico e ornamentale, nozioni di fisica e di chimica.
Inoltre gli alunni dovranno esercitarsi nel lavoro di officina.

Il corso medio si divide in quattro sezioni:

Sezione capitecnici meccanici; sezione capitecnici fonditori; sezione capitecnici chimici; e sezione capitecnici elettricisti.

Nelle sezioni del corso medio si daranno i seguenti insegnamenti:

Sezione capitecnici meccanici: algebra e trigonometria; fisica generale ed applicata; chimica generale e tecnologica; elementi di meccanica e tecnologia meccanica; elettrotecnica; disegno di macchine; esercitazioni di officina.

Le esercitazioni di officina per questa sezione si eseguiscono nei riparti dei falegnami e modellisti, fucinatori, tornitori e congegnatori e la frequenza dei singoli riparti sara' regolata secondo le speciali attitudini e tendenze dell'alunno.

Sezione capitecnici fonditori: algebra e trigonometria; fisica generale ed applicata; chimica applicata; meccanica applicata e tecnologia meccanica; disegno d'ornato, disegno di macchine, modellazione, esercitazioni di officina.

Le esercitazioni di officina si eseguiranno nel riparto fonditori, falegnami, modellisti e tornitori.

Sezione capitecnici chimici: algebra e trigonometria; fisica generale ed applicata, chimica generale e tecnologica; elementi di meccanica e tecnologia meccanica; disegno di macchine; esercitazioni pratiche di laboratorio.

Sezione capitecnici elettricisti: algebra e trigonometria; fisica generale ed applicata; chimica generale e tecnologica; elettrotecnica; elementi di meccanica e tecnologia meccanica; disegno di macchine; esercitazioni di laboratorio e di officina.

Art. 5.



Il Ministero potra' istituire nuovi insegnamenti e nuove officine, sentito il parere della Giunta di vigilanza e del Collegio dei professori.

Art. 6.



Per l'ammissione al corso inferiore occorre avere l'eta' di 12 anni compiuti ed aver conseguito il diploma di maturita' o di licenza elementare, in conformita' del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari approvato con R. decreto 13 ottobre 1904.

Al 1° anno di corso medio - oltre ai licenziati dal corso inferiore - sono ammessi gli alunni licenziati dalle scuole d'arti e mestieri, dalla scuola tecnica e dal ginnasio. Questi ultimi pero' dovranno superare un esame di disegno secondo il programma della scuola tecnica.

Per passare da una classe all'altra tanto del corso inferiore quanto del corso medio e' obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 7.



Alla fine di ciascuno dei tre corsi, inferiore, medio e superiore, gli allievi devono superare un esame di licenza e sara' loro rilasciato analogo diploma.

Durante il corso superiore o di perfezionamento i giovani che avessero ottenuto la licenza dalla sezione di meccanica, potranno seguire i corsi e le esercitazioni delle sezioni di fonderia e di elettrotecnica, o reciprocamente.

Non sono ammessi uditori ne' praticanti a nessuno dei corsi.

Art. 8.



L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 31 luglio.
Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e di licenza, nella prima quindicina di ottobre quelli di riparazione e l'esame complementare di disegno per i licenziati dal ginnasio.

Art. 9.


((Una Giunta di vigilanza, presieduta dal sindaco di Napoli ed in sua rappresentanza da un assessore da lui delegato, sopraintende all'amministrazione della scuola. Di essa fanno parte un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un altro rappresentante del Comune, uno della provincia di Napoli, uno della Camera di commercio e il direttore della scuola. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 2500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta. La Giunta nomina nel proprio seno un vice presidente e un segretario. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti)).

Art. 10.



La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la meta' piu' uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

Art. 11.



La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede alla gestione amministrativa ed invigila l'andamento della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario;

Il detto bilancio sara' a cura della Giunta comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) da' parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, i ruoli del personale;

g) propone premi e onorificenze agli insegnanti ed al personale insegnante piu' meritevole o censure e punizioni a quelli che mancano ai propri doveri;

h) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

i) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero ed agli altri enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;

k) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

l) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

m) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 12.



La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero.

Saranno sottoposti all'approvazione del Ministero, col parere della Giunta di vigilanza, la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 13.



Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza.

Art. 14.



Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il direttore potra' essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.

Uno dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sara' scelto dalla Giunta municipale di Napoli.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi a titolari, se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione, ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo sara' pure nominato dal ministro predetto, sopra proposta della Giunta di vigilanza.

La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo sara' fatta con decreto Ministeriale, la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.

Il personale di servizio sara' nominato dalla Giunta di vigilanza, coll'approvazione del Ministero.

Art. 15.



E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa quando entrambe siano della stessa natura o di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.

I passaggi, di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole delle Giunte di vigilanza delle due scuole.

Art. 16.



Il direttore coadiuva il presidente, nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 17.



Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 22.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 18.



Il servizio di cassa della scuola sara' fatto dal Banco di Napoli.

Art. 19.



La Giunta di vigilanza avra' facolta' di fare storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio.

Non potranno invece essere fatti storni di fondi da un capitolo del bilancio all'altro senza l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 20.



La misura delle tasse scolastiche e la esenzione dalle medesime saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 22.

Art. 21.



Il direttore ed i professori titolari saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sara' assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.

La scuola contribuira' al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sara' determinata da apposito regolamento, il quale stabilira' altresi' le ritenute a carico del personale.

Art. 22.



Con un regolamento da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 23.



In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, il personale tutto di essa cessa dalle sue funzioni.

Al detto personale, fatta eccezione di quello incaricato, sara' corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni.

Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sara' fatto al personale della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 24.



Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvedera' alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico di indole affine, previo accordo col municipio di Napoli.

Art. 25.



Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.