N NORME. red.it

Che apporta varianti alla circoscrizione territoriale militare e ne approva le annesse tabelle. (006U0056)

Preambolo
Visto l'art. 56 della legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra - testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 - modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905;
Visti i Nostri decreti n. 395 dell'11 agosto 1897, del 26 agosto 1897 che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali, del 15 settembre 1897 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto Messina, del 15 settembre 1897 che istituisce a Ravenna una direzione di ospedale militare principale, n. 503 del 20 novembre 1897 che istituisce in ciascuno dei presidi di Savigliano e di Caserta una direzione di ospedale militare principale, n. 413 del 15 settembre 1898, n. 97 del 2 marzo 1899, n. 344 del 1° agosto, 1899, n. 489 del 21 dicembre 1899 che istituisce nel presidio di Venezia una direzione di ospedale militare principale, n. 208 del 24 maggio 1900, n. 508 del 1° dicembre 1901, n. 50 del 23 febbraio 1902, n. 402 del 21 agosto 1902, del 21 dicembre 1902 che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata e n. 306 del 12 giugno 1904;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla preposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



Il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria e del genio, di sanita' di commissariato militare e la giurisdizione dei tribunali militari saranno ordinati conforme e' stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal ministro della guerra.

Art. 2.



Il ministro della guerra determinera' la data nella quale ciascuna delle circoscrizioni indicate nelle tabelle stesse dovra' entrare in vigore.

Art. 3.



Col presente decreto vengono abrogati i Nostri decreti n. 395 dell'11 agosto 1897, del 26 agosto 1897 che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e dei tribunali militari speciali, n. 503 del 20 novembre 1897, n. 413 del 15 settembre 1898, n. 344 del 1° agosto 1899, n. 489 del 21 dicembre 1899, n. 50 del 23 febbraio 1902, n. 402 del 21 agosto 1902 e del 21 dicembre 1902 che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
L. MAJNONI.

Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.

Tabelle


Tabella n. 1.

CIRCOSCRIZIONE territoriale militare per il servizio generale

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella n. 2.

CIRCOSCRIZIONE territoriale per il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da campagna.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella n. 3.

CIRCOSCRIZIONE territoriale per il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da costa e da fortezza.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella n. 4.

CIRCOSCRIZIONE territoriale per il servizio del genio.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella n. 5.

CIRCOSCRIZIONE territoriale per i servizi di sanita' e di commissariato.

Parte di provvedimento in formato grafico
((1))

Tabella n. 6.

GIURISDIZIONE dei tribunali militari territoriali e speciali.

Parte di provvedimento in formato grafico

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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 27 aprile 1911, n. 542 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alla tabella 5, annessa al predetto R. decreto 22 febbraio 1906, n. 56 , la quale stabilisce la circoscrizione territoriale per i servizi di sanita' e di commissariato militare, e' apportata la seguente modificazione:
Nella colonna 3ª, in corrispondenza del VI corpo d'armata, dopo la parola: «Ravenna», aggiungere: «Udine»".