Che istituisce in Potenza una R. scuola d'arti e mestieri e ne fissa le norme di funzionamento. (0600065R)
Preambolo
Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140, contenente provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata;
Visto il R. decreto in data 27 agosto 1905, n. 495, col quale si provvede allo scioglimento della scuola di arti e mestieri di Potenza, istituita con R. decreto 22 gennaio 1880, n. 5265;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Potenza in data 21 maggio e 14 settembre 1905 e del Consiglio comunale in data 16 ottobre stesso anno con le quali si approvano i rispettivi contributi annuali pel mantenimento di una nuova scuola per gli operai;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' istituita in Potenza una R. scuola di arti e mestieri.
Art. 2.
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 12,000;
la provincia di Potenza con L. 2500;
il comune di Potenza con L. 1000.
Il materiale didattico e scientifico, il materiale di officina e tutte le altre attivita' della disciolta scuola passano in proprieta' del nuovo ente.
Art. 3.
La scuola ha per scopo di formare esperti operai merce' un'istruzione teorica ed esercitazioni pratiche di laboratorio.
La scuola e' diurna, ma vi potranno essere istituiti dal Ministero anche corsi serali e domenicali per gli adulti, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
La scuola impartisce i seguenti insegnamenti:
Lingua italiana; storia e geografia; matematica ed elementi di computisteria; elementi di fisica, di chimica, di meccanica, di elettrotecnica, tecnologia, disegno di ornato, geometrico, di costruzioni, di macchine e plastica.
La scuola ha due sezioni: una per la lavorazione del legno, l'altra per la lavorazione dei metalli.
Potranno inoltre istituirsi altre sezioni ed altri insegnamenti su proposta del Consiglio direttivo e con l'approvazione del Ministero.
Le esercitazioni pratiche degli alunni hanno luogo in apposite officine secondo le norme da stabilirsi dal regolamento di cui all'articolo 17.
Art. 4.
Il corso diurno della scuola sara' di quattro anni.
Per essere ammessi al corso diurno i giovani devono aver compiuto l'eta' di 12 anni ed aver superato l'esame di licenza elementare o pure l'esame di maturita' a termini di legge. Per passare da un corso della scuola al successivo occorre superare un esame di promozione.
Ai giovani che avranno frequentato regolarmente il corso diurno e superato l'esame finale sara' rilasciato dalla Giunta di vigilanza un certificato di licenza.
Art. 5.
L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di giugno. Le officine potranno restare aperte anche nei mesi di vacanza.
Nella prima quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e di licenza.
Art. 6.
La direzione dell'andamento didattico spetta esclusivamente al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Il direttore della scuola propone quindi al Ministero i programmi d'insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal collegio degli insegnanti e corrisponde direttamente col Ministero per tutto quanto si riferisce all'ordinamento didattico della scuola stesa.
Art. 7.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di 4 membri, di cui uno nominato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio ed uno per ciascuno dal Consiglio comunale, dal Consiglio provinciale e dalla Camera di commercio ed arti di Potenza.
Il direttore della scuola fa parte di diritto dalla Giunta con voto deliberativo e vi esercita le funzioni di segretario.
Nel caso in cui altri Enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 1000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il presidente della Giunta sara' nominato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio e scelto fra i componenti del Consiglio stesso.
Art. 8.
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
Art. 9.
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara' a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati, senza preventiva approvazione ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) da' parere al Ministero sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla buona manutenzione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;
k) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
h) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
Art. 10.
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio direttivo.
Art. 11.
Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Il direttore potra', pero', essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.
Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fara' parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.
Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio scelti in seguito a concorso, saranno nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi a titolari, se nel detto periodo di tempo avranno fatta buona prova.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo sara' pure nominato dal ministro predetto sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo sara' fatta con decreto Ministeriale; la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.
Il personale di servizio sara' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
Art. 12.
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina da una scuola ad un'altra, quando entrambe sieno della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.
I passaggi di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole delle Giunte di vigilanza delle due scuole.
Art. 13.
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
Art. 14.
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale ad essi affidato.
Il collegio degli insegnanti, che sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, da sottoporsi alla approvazione del Ministero, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 17.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Art. 15.
Il servizio di cassa della scuola sara' fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.
Art. 16.
Il direttore ed i professori titolari saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.
La scuola contribuira' al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sara' determinata da apposito regolamento, il quale stabilira' altresi' le ritenute a carico del personale.
Art. 17.
Con un regolamento da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili, di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Art. 18.
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale tutto di essa cessa dalle sue funzioni.
Al detto personale, fatta eccezione di quello incaricato, sara' corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sara' fatto al personale della scuola in caso di riduzione d'organico.
Art. 19.
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvedera' alla destinazione di quanto, appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro Istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
Art. 20.
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
E. PANTANO.
Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.