Che sostituisce l'annesso regolamento organico disciplinare ed i programmi d'insegnamento a quelli gia' in vigore per la scuola pratica d'agricoltura di Caltagirone. (0500475R)
Art. 21
Art. 21.
Il sotto-capo coltivatore e' specialmente incaricato di attendere all'allevamento degli animali, al caseificio ed all'oleificio; coadiuva in tutti gli altri lavori il capo-coltivatore e tiene i registri ausiliari delle istituzioni annesse alla scuola.