Che stabilisce la retta di pagarsi dagli ospedali militari marittimi dagli ufficiali in congedo della R. Marina e del R. Esercito, pensionati, quando vi sono ammessi in cura. (003U0302)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))