N NORME. red.it

Che approva la convenzione fra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Sindaco di Milano per la cessione in deposito e amministrazione del museo patrio di archeologia di Milano (003U0299)

Preambolo
Visto il R. decreto 13 novembre 1862, n. 969, col quale fu istituito in Milano un museo patrio di archeologia;
Vista la convenzione 18 maggio 1903 fra il Prefetto di Milano in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione e il Sindaco di Milano in rappresentanza di quel Comune;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Considerato che il detto museo comprende per la massima parte oggetti di proprieta' comunale ed ha sede nel castello sforzesco appartenente al Comune di Milano, in cui esistono altre collezioni di proprieta' del Comune stesso, il quale provvede alla conservazione di esse mediante apposito Consiglio direttivo;
Considerato che e' quindi conveniente che anche la cura di conservare il museo patrio di archeologia sia affidato al Comune medesimo;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



E' approvata la succitata convenzione 18 maggio 1903, vista d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro.

Art. 2.



La consulta del museo patrio di archeologia istituita coll'articolo 3 del R. decreto 13 novembre 1862, n. 969 e' disciolta.

Art. 3.



La cura di conservare ed accrescere il detto museo e' affidata al Comune di Milano, che vi provvedera' per mezzo di un Consiglio direttivo, un membro del quale sara' nominato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 4.



Le funzioni del membro di nomina governativa saranno gratuite.

Le spese per il locale ove ha sede il museo patrio, e quelle per la custodia, la conservazione e l' incremento di esso sono a totale carico del Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Nasi.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Convenzione


N. 44 di Repertorio del 1903.

Addi' 18 maggio 1903.

CONVENZIONE fra il Ministero dell'Istruzione Pubblica ed il Comune di Milano per la cessione in deposito al Comune stesso delle opere d'arte di proprieta' dello Stato raccolte nel Museo Patrio di Archeologia esistente in Milano e per l'Amministrazione e custodia del Museo medesimo.

Regnando Sua Maesta'

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotre, questo giorno di lunedi' diciotto (18) del mese di maggio in Milano, nell'ufficio di Prefettura della Provincia.

Si premette che il Museo Patrio di Archeologia in Milano, istituito col R. decreto 13 novembre 1862, n. 969 , ha attualmente la sua sede nel Castello sforzesco, proprieta' del Comune di Milano.

Che la massima parte degli oggetti contenuti in questo Museo non sono di proprieta' governativa, ma appartengono al Comune suddetto, il quale li consegno' al Museo Patrio a titolo di deposito;

Che nel Castello sforzesco medesimo esistono altre importanti collezioni artistiche e storiche di esclusiva spettanza del Comune, il quale provvede alla loro conservazione per mezzo di apposito Consiglio direttivo;

Che il Ministero dell'Istruzione Pubblica ed il Municipio di Milano hanno riconosciuto la convenienza che anche il Museo Patrio di Archeologia sia affidato al detto Consiglio direttivo comunale, affinche' questo possa con unita' di indirizzo provvedere alla conservazione di tutte le Raccolte d'importanza storica ed artistica che hanno sede nel Castello Sforzesco.

In seguito agli accordi intervenuti al riguardo fra i detti due Enti interessati;

Fra l'illustrissimo signor commendatore avvocato Giovanni Alfazio fu Giuseppe, R. Prefetto della Provincia di Milano in rappresentanza del Ministero della Istruzione Pubblica, come da dispaccio di S. E il ministro in data 17 aprile 1903, n. 5990, che si allega sotto la lettera A, e

L'illustrissimo signor commendatore dottor Giuseppe Mussi fu Luigi, Senatore del Regno, Sindaco del Comune di Milano ed ivi abitante, in rappresentanza dello stesso Comune, come dalla deliberazione dell'onorevole Consiglio Comunale 24 marzo 1903 resa esecutoria da questa Prefettura in data 19 aprile successivo, numero 10853, che si allega sotto la lettera B, si addiviene oggi in questa Prefettura stessa alla stipulazione della presente convenzione, stabilendo quanto segue:

1. Il Municipio di Milano si assumo l'obbligo di custodire e conservare il Museo patrio di archeologia.

2. Gli oggetti in esso esistenti, i quali appartengono al Governo, si intendono consegnati al detto Municipio a semplice titolo di deposito.

L'elenco di tali oggetti, firmato dai rappresentanti delle due parti in data odierna, viene unito alla presente convenzione e ne forma parte integrante. (Allegato C.).

3. Alla custodia e conservazione del museo patrio, il Comune di Milano provvedera' a mezzo del Consiglio direttivo gia' istituito per il Civico Museo artistico, al quale verranno aggiunti altri quattro membri versati nella scienza archeologica e nella storia patria.

Uno di tali membri sara' nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il nuovo Consiglio portera' il titolo di «Consiglio direttivo dei Musei artistico ed archeologico» e sara' presieduto dal Sindaco della citta' di Milano, il quale potra' delegare la presidenza ad un membro della Giunta comunale.

4. Il Consiglio, composto come sopra, compilera' uno schema di regolamento in cui saranno determinate le sue attribuzioni, principalmente per quanto riguarda la compera di oggetti di antichita' e la eventuale pubblicazione di opere illustrative.

Questo regolamento dovra' riportare l'approvazione governativa e quella dell'autorita' comunale.

5. Il Comune di Milano provvedera' a totali sue spese alla custodia materiale dei locali e delle collezioni del Museo Patrio, alla conservazione ed all'incremento delle collezioni medesime, al locale per le adunanze del Consiglio ed all'Amministrazione del Museo.

Fungera' da segretario del Consiglio un segretario nominato dal Comune.

6. Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto, sia per tassa di registro, sia per tasse di bollo, come per copie occorrenti all'Amministrazione governativa, si intendono a carico del Comune di Milano.

7. Resta convenuto che nei riguardi dell'Amministrazione governativa, il presente atto intendesi subordinato all'approvazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica, mentre resta fin d'ora obbligatorio pel Comune di Milano.

Quanto sopra venne fatto constare dal presente atto, che previa

lettura a chiara voce alle parti contraenti in presenza dei signori Violanti Pietro fu Angelo e Marelli Antonio fu Carlo, scrivani alla stessa Prefettura, testimoni noti ed idonei all'uopo richiesti, entrambi domiciliati in questa citta', venne dalle parti stesse confermato e sottoscritto dai testimoni e da me segretario rogante.

Mussi Giuseppe, sindaco.
Giovanni Alfazio, prefetto.
Violanti Pietro fu Angelo, teste
Marelli Antonio fu Carlo, teste.
Oleari Giuseppe, segretario.

Visto, d'ordine di Sua Maesta'

Il Ministro dell'Istruzione
NUNZIO NASI.

Convenzione-Allegato C


Allegato C.

NOTA degli oggetti e delle opere d'arte esistenti nel Museo Archeologico di proprieta' erariale.

Parte di provvedimento in formato grafico