N NORME. red.it

Che approva lo statuto organico per l'istituto Vegni alle Capezzine (Arezzo). (0200482R)

Preambolo
Visto il regio decreto 6 maggio 1883, n. DCCCCLVII (serie 3ª parte supplementare) per la costituzione in ente morale dell'istituto Vegni alle Capezzine (Arezzo);
Visto il regio decreto 9 gennaio 1898, n. VI (parte supplementare, che approva lo statuto organico dell'istituto medesimo;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udite le proposte della giunta di vigilanza dell'istituto in ordine allo statuto stesso;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sentito il consiglio dei ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio: Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



E' approvato per l'istituto Vegni (scuola pratica di agricoltura nella azienda agraria) lo statuto organico annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dai ministro proponente, in sostituzione di quello approvato con regio decreto 9 gennaio 1898, n. VI (parte supplementare), che e' abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 14 febbraio 1903.

Reg. 8. Atti del Governo a f. 29. G. Di Lorenzo.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.

G. Zanardelli
G. Baccelli.
Statuto

Art. 1


STATUTO ORGANICO DELL'ISTITUTO VEGNI

Art. 1.

L'istituto Vegni (scuola pratica di agricoltura nell'azienda agraria) eretto in ente morale con regio decreto 6 maggio 1883, n. 957 (serie 3ª, parte supplementare), ha sede nella tenuta delle Capezzine, nei comuni di Cortona e Montepulciano, e nella Villa e podere Barullo nello stesso comune di Cortona.

Art. 2


Art. 2.

L'istituto ha lo scopo di formare degli amministratori di aziende agrarie abili e largamente esercitati, capaci di diffondere i piu' sani principii della scienza agronomica, e, col consiglio e coll'esempio, la piu' efficace loro applicazione; contribuendo cosi' al miglioramento economico del paese.

Art. 3


Art. 3.

L'istruzione sara' divisa in due corsi:

Corso inferiore, teorico essenzialmente pratico, per i giovani che mirano a diventare semplici agenti di campagna.

Corso superiore, in cui avra' largo sviluppo la parte teorica, per coloro che vogliono dedicarsi all'alta direzione di importanti aziende agrarie proprie o di altri.

Potra' essere aggiunto un corso di perfezionamento per i giovani che abbiano compiuto il corso superiore nell'istituto o un corso equipollente in altre scuole congeneri.

Sono annessi alla scuola, un'azienda agraria e dei campi sperimentali.

I programmi d'insegnamento saranno determinati dai regolamenti.

Art. 4


Art. 4.

L'istituto Vegni, salvo il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi, per parte della giunta amministrativa di Siena, e l'alta tutela dello Stato per parte del Ministero di agricoltura, e' governato da una giunta di vigilanza, da un direttore, da un consiglio di scuola.

Art. 5


Art. 5.

La giunta di vigilanza e' composta di un rappresentante di ciascuno dei comuni di Cortona, Montepulciano e Siena; e delle provincie di Arezzo e di Siena, eletti dai rispettivi consigli comunali e provinciali.

Gli uffici sono gratuiti: hanno la durata di un triennio ed i nominati possono essere rieletti.

Nessuno puo' rappresentare piu' di uno degli enti.

Art. 6


Art. 6.

La giunta elegge fra i suoi membri il presidente ed il segretario, i quali restano in ufficio tre anni e sono rieleggibili.

Art. 7


Art. 7.

La giunta:

a) amministra il patrimonio piu' specialmente per mezzo del suo presidente, valendosi dell'opera di un ragioniere, salvo le disposizioni dell'art. 13;

b) ha la rappresentanza legale dell'ente a tutti gli effetti e la esercita per mezzo del suo presidente;

c) nomina il personale, per regola, sui risultati di pubblici concorsi aperti per titoli, o per titoli ed esami a seconda dei casi e degli uffici e pubblicati nel piu' breve termine dalla vacanze dei posti.

Puo' pero' chiamare alla direzione e all'insegnamento persone notoriamente fornite di speciali titoli ed attitudini, salvo in ambedue i casi, la osservanza di quanto e' prescritto allo art. 10.

Nomina a scelta il personale della fattoria, sulla proposta del direttore, e quello subalterno dell'istituto;

d) delibera la sospensione, il licenziamento, la revoca di tutto il peronale, sulla proposta del presidente o del direttore a seconda delle competenze rispettive, colle norme prescritte all'art. 10;

e) determina il ruolo organico e le retribuzioni di tutto il personale; discute ed approva i regolamenti speciali, salva la sanzione del Ministero di agricoltura;

f) con le forme prescritte all'art. 10, puo' formulare le modificazioni dello statuto che credera' opportune, da sottoporsi all'approvazione superiore;

g) anno per anno, sentito il direttore, determina il numero massimo degli alunni di ricevere nell'istituto sia gratuiti, sia a mezza retta, sia paganti.

Questo numero sara' limitato non solo per meglio impartire agli alunni una completa educazione morale, intellettuale e pratica; ma perche' una giusta parte della disponibilita' patrimoniale possa sempre essere rivolta al miglioramento della istruzione ed ai bonificamenti del possesso delle Capezzine;

h) sulla proposta del direttore e del consiglio di scuola, proclama le nuove ammissioni, i passaggi di classe, conferisce le licenze, ecc.;

i) provvede, infine, con i mezzi che crede piu' efficaci, perche' l'indirizzo morale, educativo, didattico ed economico dell'ente corrisponda alle norme tracciate dal benemerito fondatore, salve le competenze superiori.

Art. 8


Art. 8.

La giunta si raduna ordinariamente due volte l'anno per discutere ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre alla sanzione della giunta provinciale amministrativa di Siena: per udire le relazioni del presidente e del direttore sull'andamento dell'amministrazione e dell'istituto: per deliberare su tutte le proposte che dai suddetti verranno presentate.

Straordinariamente e' convocata tutte le volte che il presidente lo creda opportuno, o sulla richiesta di due, almeno, dei suoi membri.

Art. 9


Art. 9.

Negli intervalli tra le riunioni, la giunta e' rappresentata dal presidente, il quale provvede in tutti i casi di urgenza, salvo a riferire alla giunta stessa alla prima adunanza per la sua ratifica.

Art. 10


Art. 10.

Per la validita' delle deliberazioni della giunta, la prima convocazione, occorre la presenza almeno di quattro dei suoi membri, e in seconda di tre almeno.

E' pero' necessario sempre la presenza di quattro componenti per deliberare:

a) sulla nomina per concorso o sulla revoca del direttore e del personale superiore dell'istituto;

b) sulle operazioni interessanti il patrimonio, come alienazioni di fondi, trasformazioni di capitali, impegni duraturi, ecc.;

c) sulle modificazioni dello statuto e del ruolo organico del personale.

Le nomine per chiamate, da sottoporre alla sanzione del Ministero di agricoltura, dovranno essere deliberate con la presenza di tutti i componenti e con voto unanime e segreto.

Art. 11


Art. 11.

Il presidente:

a) convoca e presiede le adunanze della giunta e cura la esecuzione dei suoi deliberati;

b) ha la rappresentanza dell'ente in nome della giunta;

c) negli intervalli tra le riunioni della giunta prende i provvedimenti di urgenza che giudica opportuni, salvo il disposto dell'art. 9;

d) firma i certificati, i diplomi da rilasciarsi agli alunni, i mandati amministrativi, ecc;

e) tiene la corrispondenza ufficiale e quella amministrativa;

f) annualmente, e quante volte occorra, informa la giunta sull'andamento amministrativo generale e sul funzionamento dell'istituto: formula le sue proposte, presenta quelle formulate dal direttore e dal consiglio di scuola col suo parere;

g) presenta alla giunta i bilanci del patrimonio da essa amministrato, fatti compilare dal ragioniere, e quelli che deve redigere il direttore pei poteri designati a scopo d'istruzione.

Art. 12


Art. 12.

Nel caso di vacanza improvvisa dell'ufficio di direttore, ne assume provvisoriamente le funzioni e convoca con sollecitudine la giunta perche' provveda alla reggenza ed alla nomina del titolare.

Art. 13


Art. 13.

Il direttore:

a) e' il capo di tutto il personale dell'istituto;

b) sopraintende all'insegnamento; provvede ai gabinetti ed ai campi sperimentali; alla disciplina interna dell'istituto e, coadiuvato da un economo, all'amministrazione dell'istituto stesso;

c) assume l'alta direzione tecnica dell'azienda agraria delle Capezzine: ne suggerisce il razionale indirizzo agricolo: dirige la esecuzione delle opere di bonificazione del fondo nei limiti degli stanziamenti che anno per anno la giunta fara' a questo scopo a sua proposta, nella misura delle possibilita' economiche del patrimonio.
Assume l'amministrazione di due poderi assegnati all'istituto a scopo di istruzione agraria, presentandone i bilanci al presidente della giunta, in conformita' dell'art. 11;

d) presiede il consiglio di scuola e da' corso ai suoi deliberati;

e) annualmente, e ogni volta che le circostanze lo richiedano, riferisce al presidente intorno all'andamento della scuola, sul personale, ecc., formula le sue proposte e, ove importino spesa, chiede i fondi opportuni;

f) assiste con voto consultivo alle adunanze della giunta, quando debba essere discusso l'indirizzo da darsi all'istituto, o qualche provvedimento riguardante il personale dell'istituto stesso;

g) dovra' assumere una parte importante nell'insegnamento.

Art. 14


Art. 14.

Il direttore deve risiedere permanentemente nell'istituto, durante l'anno scolastico e nei periodi degli esami.

La qualita' di direttore e' incompatibile coll'esercizio di uffici o di insegnamenti che obblighino il titolare a frequenti assenze o lo distolgano dalle cure dell'istituto.

Art. 15


Art. 15.

Fanno parte del consiglio di scuola gl'insegnanti, tra i quali e' scelto il segretario, e quando il direttore lo creda opportuno, anche i maestri pratici; questi pero' con voto consultivo;

Il consiglio e' convocato e presieduto dal direttore

Art. 16


Art. 16.

Il consiglio di scuola:

a) coadiuva il direttore in tutto cio' che riguarda l'insegnamento;

b) propone i programmi dei corsi nuovi, le modificazioni di quelli esistenti; formula i temi per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza;

c) quando ne sia richiesto dal direttore, da' il suo parere circa l'istituzione di nuove cattedre, sulla modificazione di quelle esistenti; intorno alla conduzione dell'azienda modello sulle esperienze e sugli studi da intraprendere sulle collezioni di macchine, arnesi, piante, animali, prodotti, ecc.;

d) visti i risultati degli esami degli allievi li classifica per ordine di merito, riferendone alla giunta per le sue competenze.

Art. 17


Art. 17.

Il consiglio di scuola si riunisce almeno una volta al mese, e dei suoi atti il segretario redige sempre processo verbale.

Art. 18


Art. 18.

Verificandosi parita' di voti, il voto del direttore determina la prevalenza.

Art. 19


Art. 19.

Il ragioniere:

a) tiene la gestione generale del patrimonio sotto la diretta autorita' della giunta e per essa del suo presidente;

b) prepara i consuntivi ed i preventivi;

c) esercita il controllo ed il sindacato su tutti i servizi amministrativi, salve le competenze del direttore, sopra quanto riguarda l'amministrazione interna dell'istituto;

d) compila e firma i mandati;

e) coadiuva la giunta ed il suo presidente nel disbrigo degli affari, prepara la corrispondenza, ecc.

Art. 20


Art. 20.

L'economo tiene l'amministrazione interna dell'istituto: provvede al trattamento degli alunni, all'arredamento dell'istituto, al materiale scientifico e scolastico sotto la diretta dipendenza del direttore.

Art. 21


Art. 21.

Il cassiere tiene la cassa, riscuote e paga dietro regolari mandati firmati dal presidente, dal ragioniere e dal direttore per la parte da esso amministrata.

Presta cauzione e risponde della sua gestione.

Art. 22


Art. 22.

Gli alunni sono:

a posto gratuito;
a mezza retta;
paganti intiera retta.

Art. 23


Art. 23.

I posti gratuiti e a mezza retta sono conferiti, salvo il disposto dell'articolo seguente, per concorso, per documenti e per esami solamente a giovani di famiglie toscane, che da dieci anni almeno risiedono nelle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Siena.

Art. 24


Art. 24.

I discendenti in linea retta di Eustachio Vegni di Asciano, congiunto del fondatore dell'istituto, quando posseggano le condizioni di ammissibilita' stabilite dai regolamenti, avranno diritto di preferenza.

Art. 25


Art. 25.

Ai posti a pagamento sono ammessi indistintamente giovani italiani e stranieri dopo un esame di idoneita'.

Quando il numero dei dichiarati idonei sorpassasse quello dei posti disponibili, si dara' la preferenza agli aspiranti che si saranno piu' segnalati nelle prove degli esami.

Art. 26


Art. 26.

Gl'incarichi di cassiere e di economo possibilmente saranno affidati a qualcuno degli insegnanti.

Art. 27


Art. 27.

Con regolamenti speciali saranno stabilite le modalita' da seguire per la nomina del personale, per l'ordinamento amministrativo, ecc.

Art. 28


Art. 28.

Tutto il personale va soggetto a conferma al termine di un anno dalla nomina.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. Baccelli.