Che approva la statuto della scuola di Riabella nel comune di S. Paolo Cervo (Novara). (0200484R)
Preambolo
Considerato che tali modificazioni intendono alla piu' efficace azione dell'ente e dell'amministrazione;
Ritenuto che al progetto hanno aderito il consiglio comunale ed il consiglio provinciale scolastico di Novara;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda con la quale l'amministrazione della scuola di Riabella nel comune di S. Paolo Cervo eretta in ente morale con Regio decreto del 3 febbraio 1878 chiede di poter modificare il proprio statuto alla scopo di aggiungere una classe preparatoria a tipo di asilo infantile e di attribuire ai frazionisti anziche' al consiglio comunale, la nomina della commissione amministrativa dell'Ente;
Sentito il parere del consiglio di Stato che si accoglie;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E' approvato l'unito statuto della scuola di Riabella nel comune di S. Paolo Cervo (Novara) firmato d'ordine Nostro dal Ministro segretarie di Stato per la pubblica istruzione, in sostituzione di quello approvato con Regio decreto 3 febbraio 1878, n. 1809.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Rossore, addi' 23 ottobre 1902.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 4 marzo 1903.
Reg. 65. Atti del Governo a f. 65. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.
Nasi.
Statuto
Art. 1
STATUTO ORGANICO dell'ente morale scuola di Riabella.
Art. 1.
Scopo della scuola elementare istituita nella frazione Riabella del comune di S. Paolo Cervo, ed eretta in ente morale con Regio decreto del 3 febbraio 1878, n. 1809, e' quello di dare l'istruzione elementare e l'educazione ai fanciulli d'ambo i sessi della frazione medesima;
Art. 2
Art. 2.
I mezzi con cui si procede al mantenimento della scuola, provengono dalla rendita sul D. P. di lire 775, dalle elargizioni dei privati riabellesi e dal sussidio deliberato dal comunale di S. Paolo Cervo, il 17 marzo 1872.
Art. 3
Art. 3.
Fa parte del patrimonio della scuola, la casa che e' situata in Riabella ed attigua alla chiesa parrocchiale, nella quale si continuera' a tenere aperta la scuola stessa.
Art. 4
Art. 4.
Sono ammessi alla scuola, i fanciulli dimoranti nel territorio della frazione Riabella, purche' abbiano i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione, per le scuole elementari e per gli asili d'infanzia, ed in base al regolamento speciale dell'ente morale.
Art. 5
Art. 5.
L'amministrazione e' composta di un presidente, di quattro membri effettivi e due supplementi, tutti regolarmente nominati dagli elettori amministrativi abitanti in Riabella, col mezzo delle schede segrete.
Collo stesso metodo si procede alla nomina di un sovrintendente locale incaricato della sorveglianza diretta del buon andamento dell'istruzione
Le votazioni si fanno nel casamento della scuola.
Art. 6
Art. 6.
I membri effettivi dell'amministrazione, i supplenti, il presidente ed il sovrintendente, durano in carica quattro anni e son tutti rieleggibili. Dei membri effettivi, si rinnova annualmente uno, designato nei primi tre anni dalla sorte, ed in seguito dall'anzianita'.
Dei supplenti si rinnova, cosi', uno ogni due anni.
Art. 7
Art. 7.
La nomina degli amministratori avra' luogo negli ultimi giorni di dicembre o nei primi di gennaio.
Gli eletti entrano in carica il primo giorno del successivo febbraio e rimangono fino a tanto che siano surrogati.
Art. 8
Art. 8.
Non potranno essere chiamati all'ufficio di amministrazione e ne decadranno quando assunti, coloro che siano stati eletti senza aver prima reso regolarmente i conti della precedente amministrazione, o che abbiano liti coll'ente morale.
Art. 9
Art. 9.
Non possono contemporaneamente far parte dell'Amministrazione, gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.
Art. 10
Art. 10.
Appartengono all'amministrazione, la gestione dei beni ad essa affidati e la direzione di tutto cio' che riguarda l'istruzione e l'educazione dei fanciulli ed il buon andamento della scuola.
Le spettano poi principalmente;
1° L'ammissione dei fanciulli alla scuola;
2° L'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale;
3° La nomina, licenza e rimozione degli insegnanti, in conformita' delle leggi sulla pubblica istruzione non che quelle degli altri impiegati e salariati;
4° Le deliberazioni degli atti tutti, che importano mutazioni o trasformazioni del patrimonio dell'ente morale o che riguardano liti da intentare e sostenere avanti a qualsiasi tribunale ed in qualunque grado di giurisdizione e le transazioni;
5° L'accettazione dei legati o donazioni fatte per atti autentici e le obblazioni manuali, le quali importino qualsiasi peso o condizione;
6° La formazione e modificazione del regolamento d'amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dal consiglio provinciale scolastico.
Art. 11
Art. 11.
Il presidente dell'amministrazione ha la direzione generale di tutto cio' che riguarda la gestione economica e l'andamento dell'istituto e l'istruzione e l'educazione dei fanciulli;
Convoca l'amministrazione, ne presiede e dirige le adunanze, e cura l'eseguimento delle deliberazioni prese.
Rappresenta si' in giudizio che fuori, l'ente morale della scuola.
Stipula per conto di essa, i contratti regolarmente deliberati.
Prende le altre misure conservatrici riferendone tosto all'amministrazione.
Provvede all'osservanza delle leggi e regolamenti governativi e di quelli speciali dell'ente morale, alla esecuzione degli ordini delle autorita' superiori, al pagamento delle spese stanziate in bilancio coll'emissione e la firma dei mandati relativi.
Art. 12
Art. 12.
In caso di assenza del presidente, ne fa le veci un membro dell'amministrazione, da esso incaricato.
Art. 13
Art. 13.
L'amministrazione si raduna sempre quando lo richieda l'interesse della scuola, dietro invito del presidente, o sulla domanda, al medesimo fatta da due membri, o per ordine dell'autorita' governativa.
Art. 14
Art. 14.
Le convocazioni si fanno per invito scritto, con indicazione degli oggetti da trattarsi, ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza.
Art. 15
Art. 15.
Le adunanze sono valide quando intervengono tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.
Le votazioni si fanno per alzata e seduta od a suffragio segreto.
Quelle concernenti persone, devono essere sempre fatte in quest'ultima maniera. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: a parita' di voti, la proposta s'intende respinta.
Art. 16
Art. 16.
Ogni membro dell'amministrazione puo' fare quelle proposte che credera' utili. Esse non possono essere discusse che nella prossima adunanza, salvo il caso d'urgenza riconosciuto dall'amministrazione.
Art. 17
Art. 17.
Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza potendo ciascuno farvi inscrivere il suo voto ragionato; e poscia autenticati dal segretario.
Art. 18
Art. 18.
I membri dell'amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni riguardanti interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini, sino al quarto grado civile; ne' direttamente od indirettamente a qualsiasi contratto che riguardi l'ente morale.
Art. 19
Art. 19.
I membri dell'amministrazione non potranno, sotto qualsiasi titolo percepire assegni o retribuzioni di sorta sul bilancio dell'ente morale.
Art. 20
Art. 20.
Saranno sottoposte all'approvazione del consiglio provinciale scolastico, le deliberazioni sugli oggetti di cui si parla ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, dell'art. 10°.
Art. 21
Art. 21.
Il servizio di cassa resta affidato alla cassa di risparmio postale di Campiglia Cervo.
Un riscuotitore nominato dall'amministrazione sara', da questa, incaricato di prelevare dal libretto conto corrente colla posta, la somma necessaria per pagare le spese fatte in base al bilancio dell'ente morale.
Art. 22
Art. 22.
All'ente morale sono addetti:
Un segretario, un maestro o maestra per la scuola elementare.
Una insegnante per la scuola preparatoria ad uso di asilo d'infanzia.
Occorrendo vi sara' pure addetta una persona di servizio.
Art. 23
Art. 23.
L'ammistrazione nominera' pure, fra le abitanti del paese, una ispettrice, incaricata specialmente di curare e promuovere l'educazione morale ed i lavori femminili nelle due scuole.
Essa rimettera' rapporto scritto all'amministrazione, ogni qualvolta trovi abusi, irregolarita' o trascuratezze.
Roma, addi' 23 ottobre 1902.
Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'istruzione pubblica
Nasi.