Che istituisce in Fano una scuola d'arte applicata all'industria. (0200347R)
Preambolo
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Fano in data 25 aprile e 21 maggio 1902;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Pesaro e Urbino del 21 luglio 1902;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La scuola d'arte applicata all'industria di Fano, istituita con decreto ministeriale del 27 agosto 1881 e' riordinata in conformita' del presente decreto.
Art. 2.
La scuola ha per scopo di fornire insegnamenti artistici applicati specialmente alle arti del falegname, dell'ebanista, del fabbro ferraio, dello scalpellino e del vasellaio.
Art. 3.
Il corso della scuola si compie in quattro anni. Potra' essere istituito un quinto anno facoltativo per completare la istruzione pratica degli allievi.
Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti: disegno geometrico ed ornamentale, disegno applicato ai lavori di falegname, di ebanista, di fabbro ferraio ecc., modellazione elementare applicata ai vari mestieri e modellazione ornamentale per terre cotte artistiche.
Ai detti insegnamenti potranno essere aggiunti altri sopra proposta del consiglio direttivo e coll'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Gli insegnamenti saranno svolti secondo i programmi e gli orari da approvarsi dal predetto Ministero.
Art. 4.
Alla scuola sono annessi, per le esercitazioni pratiche degli allievi, un laboratorio d'intaglio in legno ed ebanisteria ed uno per le terre cotte.
Gli insegnamenti della scuola e le esercitazioni pratiche di laboratorio hanno luogo di sera. E' pero' in facolta' del consiglio direttivo di istituire corsi diurni.
Art. 5.
Per essere ammessi alla scuola i giovani debbono provare di aver compiuto il 12° anno di eta' e di avere la licenza della 3ª elementare.
Potranno essere ammessi allievi che, non possedendo la licenza elementare inferiore, si assoggettino ad un esame di ammissione secondo i programmi per la licenza della 3ª elementare.
Art. 6.
Al mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con lire 2,500, il comune di Fano con lire 2,600 e la provincia di Pesaro con lire
720.
Il comune fornisce inoltre gratuitamente il locale alla scuola e provvede alle spese di conservazione di esso.
Il comune fornisce inoltre gratuitamente il locale alla scuola e provvede alle spese di conservazione di esso.
Art. 7.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad un consiglio direttivo composto di sei membri, due nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, tre dalla giunta comunale di Fano ed uno dalla deputazione provinciale di Pesaro.
Avranno diritto ad avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel consiglio direttivo della scuola quegli altri enti i quali concorressero nelle spese di mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore alle lire 500.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 8.
Il presidente del consiglio direttivo e' nominato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio fra i componenti del consiglio stesso.
Egli rappresenta la scuola ed ha l'alta sorveglianza sull'andamento di essa. In questa mansione puo' essere coadiuvata da un consigliere da lui designato.
Art. 9.
Il consiglio direttivo si aduna ordinariamente una volta al mese nel periodo in cui la scuola rimane aperta e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure su domanda di due consiglieri.
Per la validita' delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di almeno quattro membri di esso.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta, in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Nei casi di assenza del presidente il consiglio e' presieduto dal consigliere a cio' delegato dal presidente.
Art. 10.
Alle adunanze del consiglio direttivo interviene il direttore della scuola, con voto consultivo, quando si dovra' discutere di materie didattiche e dell'indirizzo dei laboratori.
Art. 11.
Le attribuzioni del consiglio direttivo sono le seguenti:
a) Compilare ed inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno seguente;
b) Compilare entro il mese di febbraio il consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporsi, coi relativi documenti contabili, all'approvazione come sopra;
e) Provvedere all'erogazione dei fondi destinati alla scuola in base agli stanziamenti del bilancio;
d) Sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio le eventuali modificazioni ai programmi d'insegnamento ed agli orari;
e) Nominare nei limiti della pianta organica il personale amministrativo ed inserviente della scuola;
f) Proporre al Ministero di agricoltura, industria e commercio l'eventuale licenziamento del direttore e del personale insegnante della scuola;
g) Deliberare sul licenziamento del personale amministrativo e di servizio e sugli altri provvedimenti disciplinari per il personale tutto della scuola:
h) Deliberare sulle punizioni degli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 18;
i) Nominare le commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza;
k) Presentare entro il mese di ottobre di ogni anno a tutti gli enti contribuenti una relazione particolareggiata sull'andamento morale didattico ed economico della scuola durante l'anno precedente con documenti statistici sulle iscrizioni e sulla frequenza degli alunni, sui lavori da essi eseguiti e sul risultato degli esami.
Art. 12.
Nessuno storno da un capitolo all'altro del bilancio preventivo e nessun prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, potranno essere fatti senza l'approvazione preventiva del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Nessuno impegno di spesa eccedente il bilancio potra' essere reso esecutivo senza l'approvazione come sopra.
Art. 13.
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola sara' determinato da una pianta organica che sara' approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio sentito il consiglio direttivo.
La pianta organica verra' annessa al regolamento di cui all'art.
18.
Art. 14.
Il direttore e gli insegnanti della scuola saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorso o su proposta del consiglio direttivo.
Delle commissioni di concorsi per la nomina del personale insegnante fara' parte un delegato del consiglio direttivo.
Art. 15.
Spetta al direttore della scuola:
a) di eseguire e fare eseguire le deliberazioni del consiglio direttivo in quanto riflettano l'andamento della scuola;
b) di vegliare al buon andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori ed al regolare funzionamento dei vari servizi;
c) di sorvegliare sotto la sua responsabilita', l'opera del personale insegnante e di quello amministrativo e di servizio, lo svolgimento dei programmi e quello delle esercitazioni pratiche dei laboratori, riferendo periodicamente al consiglio direttivo o quante volte il bisogno lo richieda;
d) di presentare ogni anno al consiglio direttivo una relazione particolareggiata, fornita di dati statistici, sull'andamento morale, didattico e disciplinare della scuola, dei laboratori e di ogni servizio inerente alla scuola stessa.
Inoltre il direttore provvede a supplire gli insegnanti assenti e cura la scrupolosa applicazione delle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui all'art. 18.
Art. 16.
Il direttore della scuola, coadiuvato dal personale di amministrazione, deve tenere un registro inventario del materiale, suppellettili e libri di pertinenza della scuola. Nessuna variazione dell'inventario potra' farsi senza l'approvazione del consiglio direttivo ratificata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Gli oggetti stessi saranno, mediante estratti dell'inventario generale, dati in carico agli insegnanti, ai capi dei laboratori ed agli altri funzionari che sono chiamati direttamente responsabili della loro conservazione.
Art. 17.
Ai giovani che avranno compiuto l'intero corso della scuola sara' rilasciato, in seguito ad esame, un certificato di licenza firmato dal presidente del consiglio direttivo e dal direttore della scuola.
Art. 18.
Con regolamento da approvarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 15 settembre 1902.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 11 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 72. Beretta.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.
G. Baccelli.