N NORME. red.it

Con cui si abilitano gli ufficiali superiori e generali del genio militare, collocati a riposo, o in posizione ausiliaria, all'esercizio della professione di ingegnere civile. (002U0485)

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))