Col quale il termine di un anno stabilito con l'art. 9 della legge 3 luglio 1902, n. 298, per la presentazione delle domande di mutuo dei privati, e' esteso anche alle domande da presentarsi dai comuni e dai consorzi dei comuni. (002U0416)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))