Col quale si approva il passaggio del porto di Vieste dalla 4ª alla 3ª classe della 2ª categoria. (002U0124)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Vista l'istanza 24 dicembre 1898 con le quali il R. Commissario straordinario pel Comune di Vieste chiese che quel porto, attualmente appartenente alla 4ª classe della 2ª categoria, fosse inscritto nella classe 3ª della categoria medesima, a' sensi ed agli effetti dell'articolo 7 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, serie 3ª, approvato col R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, serie 3ª, assumendosi che il porto di Vieste ha tutti i requisiti all'uopo stabiliti dall'articolo 2ª, terzo capoverso, della legge medesima;
Ritenuto che dalla istruttoria disposta in proposito, a' termini dell'articolo 3 di detta legge, e' risultato che il movimento commerciale di quel porto nell'ultimo triennio 1898-1899-1900 fu di tonnellate 14258, 14579 e 18005 rispettivamente, eppero' si mantenne superiore alle tonnellate 10 mila tra merci sbarcate e imbarcate: misura minima questa prescritta per l'assegnazione di un approdo alla 3ª classe;
Ritenuto che tale movimento non puo' avvenire nel solo interesse del Comune di Vieste, che ha una popolazione di soli 7000 abitanti, ma piuttosto deve riportarsi all'attivita' commerciale di notevole parte della provincia di Foggia, onde sembra indubitabile concorrere nella specie gli estremi tutti legittimanti la invocata provvisione;
Sentiti il Consiglio provinciale di Foggia e Consigli dei Comuni interessati;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio del Commercio, del Consiglio Superiore di Marina e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato, con decorrenza dal 1° luglio 1902, il passaggio del porto di Vieste dalla 4ª alla 3ª classe della 2ª categoria; ed e' pure approvato l'elenco 21 maggio 1899 degli Enti locali interessati al porto medesimo, nonche' la ripartizione delle quote di concorso a ciascuno di essi spettante sulle spese occorrenti pel porto in parola, giusta detto elenco vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 1902.
VITTORIO EMANUELE.
G. Zanardelli.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.