Relativo alle norme per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture. (001U0547)
Art. 1.
L'albo di ciascuna pretura e' formato dal cancelliere e deve indicare il nome, cognome, luogo di nascita e residenza di quelli che, non essendo avvocati, procuratori, o notai esercenti, siano stati ammessi od abilitati al patrocinio presso la pretura.
L'albo e' fatto in carta libera, e per l'inscrizione nel medesimo non e' dovuta alcuna tassa.