Che autorizza l'esercizio a trazione elettrica del tronco di tramvia Piazza Vittorio Emanuele-Barriera Roma in Livorno. (0100044R)
Preambolo
Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900; n. 306;
Vista la domanda presentata dalla societa' anonima delle tramvie di Livorno, in data 19 giugno 1900, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio a trazione elettrica di' una tramvia, a scartamento normale, da piazza Vittorio Emanuele alla barriera Roma in quella citta';
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, del relativo regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, nonche' delle condizioni contenute nel relativo disciplinare, e' autorizzato l'esercizio a trazione elettrica del tronco di tramvia Piazza Vittorio Emanuele-Barriera Roma, fin qui esercitata a cavalli, nella citta' di Livorno.
La costruzione di detta linea dovra' essere fatta in conformita' dei piani, visti, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1901.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 1° marzo 1901.
Reg. 227. Atti del Governo a f. 160. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.
Branca.
Disciplinare
Art. 1
R. ISPETTORATO DELLE STRADE FERRATE
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Circolo di Firenze
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DISCIPLINARE
delle condizioni da osservare dalla Societa' dei tramways di Livorno per l'impianto e l'esercizio del, nuovo tronco di linea a trazione elettrica di Livorno, piazza Vittorio Emanuele alla barriera Roma.
Art. 1.
Il nuovo tronco di linea da impiantarsi su strade di proprieta' comunale sara' a semplice binario e I avra' principio dalla piazza Vittorio Emanuele e seguira' la via Cairoli, piazza Cavour, via Ricasoli e via Roma fino alla barriera omonima.
Lo scartamento del binario sara' di m. 1.445 e nella esecuzione del lavoro si eseguira' l'andamento planimetrico delineato nella planimetria unita alla domanda del 19 giugno 1900 presentata dall'amministratore delegato cavaliere A. Charles, rappresentante la Societa' dei tram di Livorno.
Art. 2
Art. 2.
La durata dell'esercizio della detta linea sara' di anni 58 a decorrere dalla data del decreto. di autorizzazione.
Art. 3
Art. 3.
Il progetto esecutivo ed ogni successiva variante dovra' essere approvata dal Ministero salvo quanto e' disposto dall'art. 5°.
Art. 4
Art. 4.
A garanzia degli obblighi assunti dalla societa' tranviaria riguardo all'impianto ed all'esercizio della nuova tramvia, questa depositera' nelle casse dello Stato la somma di lire ottocentocinquanta di capitale nominale in cartelle del debito pubblico od in altri titoli accettabili a garanzia dell'amministrazione governativa.
Nel caso che l'amministrazione stessa dovesse valersene per pagamento di penalita' che il concessionario non avesse soddisfatto e per qualsiasi altra causa e' fatto obbligo assoluto al concessionario stesso di riportare al completo la cauzione anzidetta nel termine di giorni dieci.
Art. 5
Art. 5.
Per la sorveglianza dei lavori di costruzione della linea e per le operazioni di collaudo e apertura all'esercizio si richiamano le disposizioni degli articoli 11 e 12 del vigente regolamento.
Art. 6
Art. 6.
Il collocamento del binario sara' fatto in conformita' delle prescrizioni municipali, avuto riguardo pero' alle condizioni di massima stabilite nel presente atto, e salvo quelle ulteriori modificazioni che nell'interesse della sicurezza pubblica e della regolarita' del servizio potranno essere prescritte dall'autorita' governativa, sentiti i funzionari tecnici governativi a norma, di legge e relativi regolamenti.
La linea di massima sporgenza del materiale mobile dovra' distare non meno di m. 0.80 dalle case laterali o da altri manufatti, salvo l'aumento di tale distanza in quei casi che nell'interesse della pubblica incolumita' potranno essere determinati dal prefetto.
Le rotaie interne del doppio binario devono trovarsi fra loro a distanza non minore di m. 1.25.
Art. 7
Art. 7.
Le rotaie saranno posate a perfetto livello del piano stradale, e l'interbinario dovra' essere disposto secondo la sagoma trasversale della strada stessa, in modo da non recare impedimento al carreggio ordinario e senza che venga ad esistere alcuna discontinuita' fra la tramwia e le strade pubbliche da essa percorse.
Le rotaie saranno del tipo Phoenix a gola del peso non minore di kg. 34,400 a m. l. impiantate secondo i tipi di armamento allegati al progetto in data 19 luglio 1900, ed approvati come sopra.
In corrispondenza delle giunzioni delle rotaie si dovranno stabilire collegamenti tali da rendere perfetto piu' che sara' possibile il circuito di ritorno della corrente.
Art. 8
Art. 8.
Fra due curve consecutive di flesso contrario dovra' essere interposto un rettilineo di lunghezza mai inferiore a m. 3.00.
I raggi delle curve non dovranno essere minori di m. 20 e sara' solo tollerata la curva di 18 m. di raggio che trovasi nel torniquet di piazza V. E.
Art. 9
Art. 9.
La costruzione delle vetture automotrici dovra' essere sorvegliata nei suoi particolari dai funzionari addetti al regio ispettorato delle strade ferrate pel circolo di Firenze affinche' esse siano conformi al tipo presentato al Ministero.
Art. 10
Art. 10.
Ogni vettura sara' munita di due motori elettrici, isolabili a volonta' o agenti contemporaneamente, della forza almeno di circa 15 H P ciascuno, di due efficaci freni di cui l'uno a zoccolo, l'altro indipendente dal primo.
Nella parte anteriore di ciascuna delle due piattaforme di ogni carrozza, sara' disposto un regolatore elettrico in tal modo costruito da evitare qualunque urto nella messa in moto.
In ogni piattaforma saranno inoltre le manovelle dei freni e quelle di manovra delle casse a sabbia.
Sara' obbligo del concessionario di mantenere costantemente i detti organi in perfetto stato di funzionamento.
Ogni carrozza dovra' essere munita d'interruttore di sicurezza e di invertitori della corrente, manovrabili da entrambe le piattaforme come pure di parafulmini, valvole fusibili, ecc.
Le carrozze saranno convenientemente illuminate con lampade elettriche.
Inoltre ogni carrozza sara' munita di due lumi ad olio o a candela, da situarsi presso le piattaforme in modo che siano visibili dall'esterno, e servano pel segnalamento delle due piattaforme esterne di una carrozza isolata o di un gruppo di carrozze ferme.
Sulla parte anteriore delle vetture motrici dovra' altresi' essere collocato un fanale con riflettore a luce elettrica.
Ogni carrozza dovra' essere servita da un conduttore e da un fattorino. Il conduttore dovra' avere compiuto 21 anni di eta', saper leggere e scrivere, essere preferibilmente operaio meccanico, ed avere riportato speciale abilitazione a tale funzione per parte del regio ispettore capo del circolo ferroviario di Firenze, il quale la rilascera' in base ai documenti comprovanti la sua idoneita' alle funzioni di conduttore ed in caso di dubbio, in seguito ad un esame, cui il conduttore dovra' essere sottoposto.
In via transitoria potra' essere data tale abilitazione previo esame al personale illetterato attualmente al servizio del concessionario.
Il conduttore deve esclusivamente e continuamente attendere al regolatore ed al freno, e quando si allontana, per causa qualsiasi di servizio, dovra' togliere d'opera il manubrio e portarlo seco.
Art. 11
Art. 11.
Pel collocamento della conduttura elettrica, la societa' dovra' soddisfare alle prescrizioni vigenti a tal riguardo.
Le condotte aeree dovranno essere sostenute da pali a mensola o da fili trasversali convenientemente isolati ed esse in nessun punto dovranno essere ad altezza minore di m. 6.00 sul piano delle rotaie.
Fra due sostegni consecutivi del filo di servizio non dovra' intercedere distanza maggiore di 40 metri, ritenuto che la relativa sezione non sia minore di 54 mm. q.
I pali metallici di sostegno dovranno essere conformi al tipo indicato nel progetto ed infissi solidamente nel terreno.
I sostegni degli altri fili saranno distribuiti a distanza proporzionata ai relativi diametri, previa approvazione dell'autorita' competente.
I fili conduttori dell'energia elettrica e quello di servizio saranno coperti con involucro isolante.
Si dovra' altresi' disporre fra i fili telegrafici o telefonici ed il sottostante filo di servizio, una rete di fili metallici, atta ad impedire che in caso di rottura vengano a contatto col filo di servizio, sempreche' cio' sia conciliabile con la possibilita' esecutiva e con le ragioni estetiche della citta'. In tutti gli altri attraversamenti saranno applicati due fili paralleli al filo di servizio distanti fra loro circa m. 0.60 e comunicanti con la terra.
Nelle traversate con le linee telegrafiche dello Stato, ai fili suddetti si aggiungera' l'applicazione del regoletto Schuchert.
Nei tratti in cui si rendesse necessario lo spostamento delle linee telegrafiche dello Stato, le spese occorrenti per l'esecuzione di tali spostamenti saranno sostenute dal concessionario.
L'energia elettrica verra' fornita da dinamo a corrente continua, con differenza normale di potenziale di 500 volts e massima 550.
Mediante apposito apparecchio, si dovra' produrre automaticamente la interruzione del circuito, ogni qualvolta venga superato il potenziale di 550 volts.
Tutti i conduttori scoperti dovranno essere collocati fuori della portata della mano.
Le caldaie a vapore per lo sviluppo della forza motrice occorrente dovranno essere sottoposte alle visite e prove per parte di funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate prescritte dai regolamenti in vigore sulle ferrovie e tramwie.
Una caldaia, un motore ed una dinamo di tipi conformi a quelli adottati nell'impianto, saranno predisposti per riserva rispetto ai bisogni di riparazione e visite ed alle eventuali esigenze del traffico.
Sul quadro di distribuzione dovranno essere collocati apparecchi di misura (voltimetri ed amperometri) inscritti nel circuito principale in modo che si possa in ogni istante, rilevare il potenziale e l'intensita' della corrente.
Oltre a tali apparecchi nella officina saranno applicati i migliori congegni in uso per la sicurezza e regolarita' del servizio.
I funzionari governativi incaricati della vigilanza dell'esercizio della tramwia avranno libero accesso nelle officine per praticare tutte le verifiche che reputeranno opportune ed il personale tecnico dipendente dal concessionario dovra' coadiuvarli efficacemente.
Art. 12
Art. 12.
La manutenzione e l'esercizio delle linee saranno sottoposte alla sorveglianza del personale tecnico governativo.
Avvertendo un fatto contrario in qualsiasi modo alla sicurezza ed alla regolarita' dell'esercizio anche quando nessun danno sia derivato sara' senza, dilazione segnalato alla regia prefettura.
Art. 13
Art. 13.
Tutte le spese di diarie o trasferte per visite ed ispezioni eseguite dagli ufficiali tecnici governativi durante la costruzione dei lavori d'impianto nella tramwia del materiale mobile saranno a carico del concessionario che dovra' depositare una congrua somma su richiesta del prefetto di Livorno.
Per rimborso delle spese di sorveglianza dell'esercizio da erogarsi dallo Stato a norma dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, il concessionario dovra' versare nella cassa dello Stato a decorrere della data del decreto prefettizio di apertura all'esercizio della linea, l'annuo contributo chilometrico di lire dodici (L. 12.00).
Art. 14
Art. 14.
La societa' dovra' riportare, per parte dell'autorita' da cui dipendono le strade da occuparsi, la preventiva licenza di mettere mano ai lavori approvati.
La societa' dovra' inoltre provvedere, a tutte sue spese, alla sistemazione delle strade sulle quali verra' impiantata la tramvia a norma di legge.
Art. 15
Art. 15.
Per quanto concerne il regolamento d'esercizio, si intende valere anche per la presente linea quello gia' approvato il 9 ottobre 1897 dalla regia prefettura di Livorno con nota 5998 divisione 4ª, sezione 1ª, ed attualmente in vigore per le altre linee.
Art. 16
Art. 16.
E' assolutamente vietato alla societa' di cedere ad altri la concessione dello esercizio della tramvia senza l'esplicito consenso del Ministero.
Art. 17
Art. 17.
E' lasciata facolta' all'amministrazione governativa di variare le norme fissate in questo disciplinare a seconda dei progressi della scienza e dell'esperienza nel fine di conseguire la maggior tutela della pubblica incolumita'.
Art. 18
Art. 18.
La meta' almeno del nuovo personale tecnico e di segreteria che il concessionario dovra' assumere in dipendenza della costruzione e dell'esercizio della tramvia proverra' dagli impiegati straordinari ed avventizi alle costruzioni di conto dello Stato licenziati (ingegneri, aiutanti, disegnatori, impiegati di ordine), ed almeno un terzo dei posti pei servizi non tecnici ne' di segreteria, sara' riservato agli ex sotto-ufficiali dell'esercito.
Art. 19
Art. 19.
L'esercizio della tramvia non si potra' intraprendere se non dopo l'autorizzazione datane dal prefetto mediante decreto, dopo eseguito il collaudo di tutti i lavori del materiale mobile per parte della commissione di cui all'art. 5.
Art. 20
Art. 20.
Oltre che alle condizioni dei precedenti articoli, la societa' concessionaria restera' vincolata a tutte le prescrizioni e discipline della legge 20 marzo 1865 pei lavori pubblici, del regolamento di polizia stradale approvato con decreto 10 marzo 1881, del regolamento 31 ottobre 1873 relativo alfa polizia ferroviaria in quanto possano essere applicabili, e quelle contenute nella legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia elettrica e regolamento relativo 25 ottobre 1895, della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del decreto ministeriale 24 gennaio 1899 relativo alla trazione elettrica dei convogli, applicabili alle tramvie elettriche e dal regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306. Sara' parimenti tenuta all'osservanza delle disposizioni governative e municipali che verranno emanate sulle tramvie a trazione meccanica, in quanto non siano contrarie a diritti esplicitamente acquisiti.
Art. 21
Art. 21.
Mancando ad una qualunque delle condizioni stabilite nel presente disciplinare, per cui non sia fissata speciale penalita', il concessionario andra' soggetto ad una multa da L. 10 a 100 a giudizio del prefetto, sentito l'ingegnere capo del locale ufficio del genio civile, salvo ricorso al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 22
Art. 22.
Una copia di tutti i disegni che fanno parte del progetto e delle modificazioni che in seguito potranno venire introdotte, dovra' essere depositata presso l'ufficio del regio circolo delle SS. FF. di Firenze a cura e spese della societa' concessionaria.
Art. 23
Art. 23.
Per gli effetti del presente atto il sig. A. Charles, nella sua qualita' di amministratore delegato della societa' suddetta, elegge il suo domicilio a Livorno.
Firmati: A. Charles, N. N.,
Carlo Brizio, Consigliere delegato.
Benelli Leopoldo, teste,
Brogi Leopoldo, id.
Sossai Francesco, Segretario.
Atto di sottomissione
R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
ATTO DI SOTTOMISSIONE
per l'accettazione del disciplinare delle condizioni da osservarsi dalla societa' dei tramways di Livorno, per l'impianto e l'esercizio del nuovo tronco di linea a trazione elettrica di Livorno, piazza Vittorio Emanuele alla barriera Roma.
Regnando Sua Maesta' Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta' della Nazione, Re d'Italia.
L'anno millenovecentouno, questo giorno 12 del mese di gennaio, dico giorno dodici, nella R. prefettura, di Livorno.
Avanti al signor Brizio nobile dei conti di Castellazzo cav. dott.
Carlo, consigliere delegato di prefettura, rappresentante il signor prefetto della provincia, alla presenza dei signori Benelli Leopoldo e Brogi Leopoldo testimoni noti, idonei e richiesti, domiciliati in questa citta', coll'assistenza ed opera di me Francesco Sossai segretario delegato alla stipulazione degli atti e dei contratti di conto dello Stato, si e' personalmente costituito il signor cav.
Augusto Charles nella qualita' di amministratore delegato dalla Societa' anonima delle tramvie livornesi, per addivenire alla stipulazione del presente atto di sottomissione, ad illustrazione del quale si premette quanto segue.
Il consiglio comunale di Livorno con deliberazione del 12 e 23 febbraio e 26 di marzo 1900, sulla domanda del signor cav. Augusto Charles, amministratore delegato della Societa' anonima pei tramways di Livorno concesse alla medesima l'esercizio della linea a trazione elettrica - Piazza Vittorio Emanuele-Barriera Roma.
Siffatte deliberazioni furono approvate dalla giunta provinciale amministrativa nella tornata del 26 di aprile 1900, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni che sono contenute nella legge 27 dicembre 1896, n. 561 , e di quelle da emanarsi dal Governo del Re, a' sensi dell'art. 11 della legge stessa, e senza pregiudizio de' provvedimenti di competenza dell'autorita' governativa; in materia di tramvie a trazione elettrica.
Il regio ispettorato generale delle strade ferrate, dichiarava a sua volta, con lettera del 19 di settembre 1900, n. 2797, divisione 5ª (costruzioni e concessioni) essere stata accolta dai corpi consultivi la domanda di autorizzazione della societa' predetta, con riserva di provvedere per l'emissione del decreto reale di cui all' art. 1 della legge 27 dicembre 1896, n. 561 , con che pero' la societa' stessa, con regolare atto di sottomissione, accettasse il disciplinare (di cui trasmise lo schema) che regola le condizioni per l'impianto e l'esercizio del nuovo tronco di tramvia.
Avendo pero' il signor cav. Augusto Charles, cui fu data preventivamente comunicazione del detto schema di disciplinare fatto in merito allo stesso, diverse sue osservazioni e proposte, furono queste comunicate al regio ispettorato, quale can nota del 17 di novembre 1900, n. 3361, lo rinvio' a questa prefettura con alcune modificazioni, affinche' si fosse provveduto alla conseguente stipulazione dell'atto di sottomissione.
Di tutto cio' fu reso informato il signor cav. Augusto Charles, e fu invitato a presentarsi in questa prefettura per la stipulazione del presente atto, previa la prestazione della cauzione di lire 850 da farsi dalla societa' anonima predetta, in garanzia degli obblighi assunti dalla medesima per l'impianto ed esercizio della linea di cui si tratta.
Premesso quanto sopra, il prefato signor cav. Augusto Charles esibisce una dichiarazione provvisoria di ricevuta di deposito in effetti pubblici, segnata di n. 18 e di n. 10359, di posizione della cassa depositi e prestiti, in data 10 corrente mese, n. 3 titoli corrispondenti al capitale nominale di lire novecento, depositati dalla mentovata Societa' anonima dei tramways di Livorno, all'oggetto della cauzione di cui sopra e' parola; e si dichiara pienamente a conoscenza delle condizioni tutte e singole del disciplinare suddetto, obbligandosi per se' e per la societa' concessionaria che egli qui rappresenta, di curarne la esatta osservanza, e di sottoporsi nel caso di inadempimento, a tutte le conseguenze di legge, nonche' alle penalita' stabilite nel disciplinare.
La detta dichiarazione provvisoria di ricevuta sara' da farsi convertire, a cura della Societa', in una polizza definitiva della cassa depositi e prestiti.
Il prefato signor consigliere delegato, agendo in nome e per conto del Ministero dei lavori pubblici, prende atto della accettazione incondizionata fatta dal signor cav. Augusto Charles nella predetta sua qualita' di amministratore delegato della Societa' anonima delle tramvie livornesi, del disciplinare di cui trattasi, che percio' debitamente firmato dalle parti, fa parte integrale del presente atto di sottomissione, mentre lo schema del disciplinare stesso si restituisce al regio ispettorato, conformemente alla richiesta da esso fattane.
Tutte le spese relative a questo atto, cioe' tassa di registro e bollo, copie, diritti di segreteria, sono a carico della societa' concessionaria.
Fatto il presente atto di sottomissione, scritto in due fogli di carta bollata da lire 1.20, viene letto ad alta e intelligibile voce da me segretario delegato e viene ratificato e firmato.
Firmato A. Charles, N. N.
» Carlo Brizio, consigliere delegato.
» Benelli Leopoldo.
» Brogi Leopoldo.
» Sossai Francesco, segretario.