Che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica. (001U0045)
Art. 21
Art. 21.
Il medico membro del Consiglio provinciale sanitario, al quale nel caso contemplato dall'articolo 10 terzo capoverso della legge, potranno affidarsi le funzioni di medico provinciale, verra' designato per decreto del Ministro dell'Interno preferibilmente fra quelli residenti nel capoluogo della provincia e piu' idonei a dette funzioni per competenza speciale nell'igiene pubblica, per autorita' morale e per uffici esercitati presso l'Amministrazione sanitaria.