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Che concede il titolo dottorale agli studenti del regio istituto sperimentale di Perugia. (0000355R)

Articolo unico.



All'art. 2 del decreto reale 9 agosto 1896, n. CCCXXVII predetto, e' sostituito il seguente:

«Conseguiranno il titolo accademico di dottore in scienze agrarie gli studenti, i quali siano stati ammessi nell'istituto con le condizioni richieste dalle altre scuole superiori di agricoltura del Regno e vi abbiano percorso tutti gli studii, la cui durata sara' uguale a quella stabilita per le altre scuole superiori.»

«Il titolo predetto attesta la coltura di chi lo possiede, ma non autorizza all'esercizio di speciali professioni, ne' a concorrere agl'impieghi governativi.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 17 dicembre 1900.

Reg. 226. Atti del Governo a f. 54. F. Rostagno.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.

Carcano.