N NORME. red.it

Col quale si stabiliscono gli approdi del piroscafo adibito alla linea marittima contemplata nel § 8 dell'articolo 1 della Convenzione 29 marzo 1900. (000U0388)

Art. 1.


((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))