Che istituisce una scuola pratica di arti e mestieri con officina di lavoro in Forli'. (0000225R)
Preambolo
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale, del Consiglio comunale, della Camera di commercio ed arti e della cassa di risparmio di Forli', rispettivamente in data 5 giugno 1899, 7 dicembre 1899, 7 giugno 1899 e 29 aprile 1900;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' istituita in Forli' una scuola pratica di arti e mestieri con officine di lavoro sotto la dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. La scuola comprende le seguenti sezioni.
1° meccanica e lavorazione dei metalli;
2° arti fabbrili e costruzioni murarie;
3° arti decorative industriali.
Art. 2.
La scuola fornisce le speciali nozioni tecniche relative alle arti che in essa si insegnano, esercitando gli allievi, mediante le officine di lavoro, nella pratica dell'arte in cui sono avviati.
Il corso della scuola si compie in tre anni.
Art. 3.
La scuola ha due classi, l'una diurna, l'altra serale.
La classe diurna e' istituita per i giovani che intendono acquistare le cognizioni tecniche e pratiche necessarie per addestrarsi nell'arte a cui si avviano. La classe serale e' destinata per gli operai che gia' esercitano un'arte e desiderano perfezionarvisi.
Per essere ammessi alla classe diurna i giovani debbono aver raggiunto l'eta' di 12 anni e presentare il certificato di licenza della 5ª classe elementare, ovvero superare un esame equipollente.
Per essere ammessi alla classe serale gli operai devono aver compiuto 14 anni d'eta' e saper leggere e scrivere correttamente.
Art. 4.
La scuola fornisce i seguenti insegnamenti:
1° Elementi di meccanica e tecnologia del ferro e del legno e disegno relativo;
2° Elementi di costruzioni murarie e di arti fabbrili e disegno relativo;
3° Elementi di fisica e chimica;
4° Elementi di geometria piana, solida e descrittiva applicata alle arti;
5° Disegno d'ornato a mano libera, geometrico ed architettonico, disegno di prospettiva e teoria delle ombre;
6° Pittura decorativa applicata alle arti ed alle industrie;
7° Plastica applicata alla lavorazione del legno, del ferro e del marmo.
Con l'approvazione del Ministero di agricoltura e commercio potra' in seguito essere istituita una sezione di filatura e tessitura e tintoria, come pure altri insegnamenti che l'esperienza dimostrasse opportuni.
Art. 5.
Concorrono al mantenimento della scuola con contributo annuo:
a) il Ministero di agricoltura, industria e commercio
per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6,000
b) l'Amministrazione provinciale di Forli' per » 2,000
c) l'Amministrazione comunale per . . . . . . » 5,000
d) la Cassa di risparmio per . . . . . . . . » 1,000
e) la Camera di commercio ed arti per . . . . » 1,000
Potranno concorrere inoltre con sussidi straordinari o continuativi altri enti morali o privati.
Art. 6.
Il municipio di Forli', oltre al contributo di cui all'articolo precedente, provvede gratuitamente i locali occorrenti alla scuola ed il personale inferiore.
Art. 7.
Il governo della scuola e' commesso ad un Consiglio direttivo composto di 9 membri, e cioe': di due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di due della Provincia, di due del Comune, di uno della Camera di commercio ed arti, di uno della cassa di risparmio e del direttore della scuola.
I delegati dei varii enti durano in carica un biennio, e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge il presidente fra i suoi componenti. Fa le funzioni di segretario il direttore della scuola.
Art. 8.
Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento della scuola, ordina le spese e vigila che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
b) propone all'approvazione del Ministero i programmi d'insegnamento e gli orarii;
c) compila ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno seguente, e li trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione, insieme ai documenti giustificativi;
d) invia al Ministero alla fine di ogni anno scolastico una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola e delle officine.
Art. 9.
Le nomine degli insegnanti e dei capi officina sono fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorsi da esso banditi, ovvero su proposta del Consiglio direttivo.
Art. 10.
Le norme per l'ordinamento interno della scuola e delle officine, il ruolo organico e le attribuzioni del personale saranno determinate da un regolamento che verra' proposto dal Consiglio direttivo all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 luglio 1900.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 11 agosto 1900.
Reg. 225. Atti del Governo a f. 5. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.
Carcano.