Che riordina la scuola professionale di Foggia. (0000112R)
Preambolo
Visto il regio decreto 29 settembre 1872, n. 1068 (serie 2ª), modificato in parte col regio decreto 28 gennaio 1894, numero 40, concernente l'ordinamento della scuola professionale per le arti meccaniche in Foggia;
Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Foggia in data 15 febbraio 1900;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
UMBERTO I Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La scuola professionale di Foggia, istituita con regio decreto 29 settembre 1872, n. 1068 (serie 2ª), modificato in parte con regio decreto 28 gennaio 1894, n. 40, assume il titolo di Scuola professionale «Saverio Altamura» per le arti meccaniche e fabbrili, e viene riordinata in conformita' del presente decreto.
Art. 2.
La scuola ha lo scopo di fornire la istruzione teorica e pratica a coloro che intendono dedicarsi alle arti meccaniche, fabbrili ed elettrotecniche.
Art. 3.
La scuola e' mantenuta a cura e spese della Camera di commercio ed arti di Capitanata, e coi contributi annui del Ministero di agricoltura, industria e commercio, della provincia e del comune di Foggia, come verranno stabiliti nei rispettivi bilanci.
I locali e la suppellettile delle scuole e delle officine sono gratuitamente forniti dalla Camera di commercio.
Art. 4.
Il governo della scuola e' affidato ad un Consiglio direttivo composto di due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, del presidente e quattro delegati della Camera di commercio e del direttore della scuola.
Avranno diritto di nominare un delegato nel Consiglio direttivo quegli enti morali che concorrono al mantenimento della scuola con un sussidio annuo non minore di lire tremila.
Terra' la presidenza del Consiglio il presidente della Camera di commercio.
Le funzioni di segretario saranno affidate ad un componente del Consiglio, ovvero a persona di fiducia del Consiglio stesso.
I delegati della Camera, del Ministero e degli altri Enti durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Art. 5.
Il Consiglio direttivo:
a) Amministra i fondi della scuola in base ai bilanci approvati dalla Camera di commercio e dal Ministero;
b) Propone i bilanci presuntivi, i conti consuntivi, le situazioni patrimoniali, che dovranno essere approvati dalla Camera di commercio e dal Ministero;
c) Propone altresi' all'approvazione della Camera di commercio e del Ministero il regolamento organico e la pianta del personale;
d) Propone al Ministero, inteso il Consiglio dei professori, i programmi d'insegnamento; e propone altresi' al Ministero la nomina del personale, in conformita' del seguente art. 6;
e) Delibera, su proposta del Consiglio dei professori, il calendario scolastico, l'orario delle lezioni, i libri di testo, e nomina le Commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza;
f) Delibera il regolamento di amministrazione, il regolamento disciplinare interno per gli allievi e quello che regola il fondo di previdenza a favore del personale, dandone comunicazione al Ministero;
g) Nomina il personale di servizio;
h) Presenta alla fine di ogni anno scolastico alla Camera di commercio e al Ministero di agricoltura, industria e commercio una relazione sull'andamento della scuola, corredata dei necessari prospetti e documenti dimostrativi.
Art. 6.
Il direttore, i professori, il personale delle officine e degli uffici di segreteria, contabilita' e magazzino sono nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in base a concorso, o su proposta del Consiglio direttivo.
Art. 7.
La scuola concorrera' con una somma annua da stabilirsi nel suo bilancio, per la formazione di un fondo di previdenza a favore del personale, il quale e' tenuto a rilasciare all'uopo una quota mensile, a norma di speciale regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo e dal Ministero.
Art. 8.
Il personale assunto in servizio dopo il presente decreto avra' diritto a conseguire due aumenti sessennali di un decimo ciascuno, calcolato in base degli stipendi fissati nella pianta organica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 1900.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 25 aprile 1900.
Reg. 223. Atti del Governo a f. 80. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.
A. Salandra.