N NORME. red.it

Che erige in ente morale il legato Meglia per l'istituzione di una scuola elementare superiore in San Stefano a Mare e ne approva lo statuto. (0000111R)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda di mons. Tommaso Reggio, arcivescovo di Genova, e del signor Antonio Rossi diretta ad ottenere l'erezione in ente morale del legato disposto in favore dello stesso mons. Reggio e del sig. prof. dott. Cristoforo Goggioso, dal sig. Benedetto Meglia, con testamento 12 gennaio 1892, per l'istituzione di una scuola elementare cattolica in S. Stefano a Mare e l'approvazione del relativo statuto;
Veduti i ricorsi presentati dall'erede signor Antonio Fabiani contro la domanda anzidetta;
Vedute le deliberazioni 25 aprile 1897 del Consiglio comunale di S.
Stefano a Mare e 18 novembre 1898 del Consiglio provinciale scolastico di Porto Maurizio con le quali si da' parere favorevole all'erezione in ente morale del legato stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato e adottandone i motivi;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



I ricorsi del signor Antonio Fabiani sono respinti.

Il legato Meglia per l'istituzione di una scuola elementare cattolica in San Stefano a Mare e' eretto in ente morale e ne e' approvato lo statuto organico annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 aprile 1900.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 25 aprile 1900.

Reg. 223. Atti del Governo a f. 81. F. Rostagno.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.

G. Baccelli.

Statuto organico

Art. 1


SCUOLA ELEMENTARE SUPERIORE «MEGLIA»
in San Stefano a Mare

STATUTO ORGANICO

Art. 1.

La scuola elementare superiore cattolica Meglia ha sede nel Comune di San Stefano a Mare e trae la sua origine dal testamento segreto del fu signor Benedetto Meglia, ricevuto dal notaio Bianchi il 12 gennaio 1892, aperto il 27 maggio stesso anno.

Art. 2


Art. 2.

Scopo dell'istituto e' quello di completare il corso elementare (non comprendendo le scuole pubbliche comunali di San Stefano che le sole classi inferiori obbligatorie) e di dare agli alunni che vi sono ammessi una educazione morale e cattolica.

Art. 3


Art. 3.

I mezzi coi quali l'istituto provvede allo scopo di sua istituzione consistono:

a) nei redditi provenienti dal legato disposto a suo vantaggio dal fondatore Benedetto Meglia, col suo testamento sopra ricordato;

b) nelle minervali che dovranno pagare gli alunni non residenti nel comune di San Stefano.

Art. 4


Art. 4.

L'Amministrazione a termini delle tavole di fondazione e' affidata ad una Commissione composta di cinque membri, cioe':

1° Del parroco pro tempore della parrocchia di San Stefano a Mare, che ne e' il presidente;

2° Del sacerdote piu' anziano del comune;

3° Del priore pro tempore della Confraternita della SS.
Annunziata;

4° Dei due prossimiori parenti del fondatore maschi e maggiori di eta' residenti nel comune.

Venendo a mancare taluno di questi due ultimi amministratori i rimanenti membri dell'Amministrazione rimasti in ufficio invitano a far parte di questa il parente del fondatore che si trovi nelle condizioni sovraindicate.

Il prossimiore parente che assume l'ufficio di amministratore lo conserva per tutta la vita tranne che trasferisse la sua residenza fuori del comune.

Art. 5


Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione deve essere convocato a cura del presidente almeno due volte all'anno e cioe' nel mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e nel mese di settembre per deliberare del bilancio preventivo dell'anno susseguente.

Il Consiglio dovra' inoltre essere convocato tuttavolta che occorra deliberare su qualche pratica di sua competenza e tuttavolta che ne sia fatta richiesta scritta da tre membri della Commissione amministrativa.

Art. 6


Art. 6.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1° deliberare sui bilanci e sui conti annuali;

2° approvare le compre, le alienazioni, gli appalti e qualsiasi altro contratto, salvo, quando occorra, l'approvazione della autorita' tutoria;

3° nominare, sospendere e licenziare i maestri;

4° nominare il cassiere, determinando la cauzione da prestarsi dal medesimo;

5° nominare qualsiasi altro impiegato, che possa occorrere, e determinare lo stipendio;

6° proporre le occorrenti modificazioni al presente statuto organico, e formare e modificare il regolamento di amministrazione da sottomettersi all'approvazione dell'Autorita' tutoria;

7° autorizzare il presidente a promuovere e sostenere liti nell'interesse dell'Istituto;

8° deliberare su qualunque altro atto riguardante il patrimonio dell'opera.

Art. 7


Art. 7.

Spetta al presidente:

1° convocare il Consiglio d'amministrazione e presiederne l'adunanza;

2° curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Amministrazione;

3° provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sorvegliare la riscossione delle rendite e ordinare il pagamento delle spese stanziate in bilancio, mediante l'emissione dei relativi mandati i quali dovranno anche essere sottoscritti dal membro anziano dell'amministrazione;

4° procedere alle verifiche di cassa, in presenza del tesoriere;
5° rappresentare l'Amministrazione in giudizio e stipulare in di lei nome i contratti dalla stessa deliberati;

6° sospendere in caso d'urgenza i maestri (d'accordo coll'ispettore scolastico) e gli impiegati, riferendone tosto al Consiglio d'amministrazione;

7° prendere tutte le occorrenti misure conservatorie e informandone l'Amministrazione nella prima adunanza;

8° compiere infine nell'interesse dell'istituto tutti quegli altri atti che non sono specialmente demandati al Consiglio di amministrazione.

In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro piu' anziano dell'amministrazione.

Art. 8


Art. 8.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese coll'intervento di almeno tre membri e a maggioranza di voti degli intervenuti.

Art. 9


Art. 9.

Al principio di ogni anno il Consiglio di amministrazione delega uno dei suoi membri a fungere da segretario, il quale redige i verbali delle adunanze, che vengono pure firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne vien fatta menzione.

Art. 10


Art. 10.

Sono ammessi gratuitamente alla scuola i fanciulli maschi che abbiano superato l'esame di proscioglimento della terza classe elementare e le cui famiglie risiedano nel comune di S. Stefano.

Possono esservi anche ammessi coloro che non risiedono nel comune, mediante una tenue minervale stabilita dal Consiglio dell'amministrazione.

Art. 11


Art. 11.

Con apposito regolamento interno sara' provveduto a tutto cio' che concerne l'ordinamento e la disciplina della scuola. In quanto agli studi si osserveranno i programmi governativi.

Art. 12


Art. 12.

In tutto cio' che non e' previsto dal presente statuto organico si osserveranno le leggi e regolamenti sulle Opere pie e sull'istruzione elementare.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro della pubblica istruzione
G. BACCELLI.