Che autorizza la Camera di commercio ed arti di Girgenti ad imporre una tassa sulle polizze di carico. (0000026R)
Art. 1.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 31 della legge 8 luglio 1862, n. 680;
Veduti i regi decreti 11 ottobre 1863, n. 922, 13 ottobre 1881, n. 320, e 24 giugno 1888, n. 3002 (parte supplementare);
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I regi decreti 11 ottobre 1863, n. 922, 13 ottobre 1881, n. 320, e 24 giugno 1888, n. 3002 (parte supplementare), sono abrogati, ed alle relative disposizioni sono sostituite le seguenti:
1.°) La Camera di commercio ed arti di Girgenti e' autorizzata ad imporre per tutto l'anno 1900 una tassa sulle polizze di carico che si faranno nel suo distretto.
2.°) Detta tassa variera' secondo la specie delle merci e e sara' proporzionata alla loro quantita' a norma della seguente tariffa:
a) Mandorle senza guscio per ogni quintale metrico dieci centesimi di lira
b) Olio d'oliva » » cinque »
di lira
c) Lana grezza » » dieci »
di lira
d) Soda » » uno »
di lira
e) Formaggi » » dieci »
di lira
f) Salgemma » » uno »
di lira
g) Salami » » cinque »
di lira
h) Zolfo grezzo e raffinato per ogni quintale cinque millesimi
di lira
i) Sommaco per ogni quintale metrico un millesimo
di lira
l) Solfato di stronziana » » un centesimo
di lira
m) Gesso » » cinque millesimi
di lira
n) Sanza d'oliva » » un centesimo
di lira
o) Generi non nominati » » un centesimo
di lira
3.°) Sono incaricati della riscossione di questa tassa i contabili delle Dogane; il compenso loro dovuto per tali riscossioni e' stabilito al 2.50 per cento.
Le analoghe norme di contabilita' verranno fissate dalla direzione di Dogana del distretto camerale, d'accordo con la Camera di commercio ed arti di Girgenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1900.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 15 febbraio 1900.
Reg. 222. Atti del Governo a f. 99. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.
A. Salandra.