Che erige in ente morale la scuola di musica Manacorda in Solonghello e ne approva lo statuto. (9900366R)
Preambolo
Vista la legge del 5 giugno 1850, n. 1037, e il regio decreto del 26 giugno 1867, n. 1817;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda dell'avv. Giovanni Manacorda al fine che sia eretta in ente morale una scuola di musica da lui fondata in Solonghello (Alessandria);
Sentito il parere del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La scuola di musica Manacorda in Solonghello (provincia di Alessandria) e' eretta in ente morale.
Art. 2.
La scuola di musica Manacorda in Solonghello e' autorizzata ad accettare la donazione fattale dall'avv. Giovanni Manacorda con istrumento del 6 aprile 1898, ricevuto dal notaio Enrico Calleri di Casale.
Art. 3.
E' approvato, per la scuola di musica Manacorda in Solonghello, lo statuto organico, composto di otto articoli, annesso al presente decreto, ed il quale sara' firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 2 novembre 1899.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 19 dicembre 1899.
Reg. 221. Atti del Governo a f. 112. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.
G. Baccelli.
Statuto organico-art. 1
STATUTO ORGANICO
della scuola musicale Manacorda in Solonghello
Art. 1.
E' istituita in Solonghello una scuola di musica.
Essa ha origine dalla donazione fatta dall'avv. Giovanni Manacorda fu Alessandro, con atto rogato Calleri in data 6 aprile 1898; prende il nome di Scuola musicale Manacorda, e ha per iscopo il duplice insegnamento della musica istrumentale e del canto corale, a particolare vantaggio della popolazione di Solonghello, capoluogo del comune di questo nome.
Statuto organico-art. 2
Art. 2.
La Scuola ha la sua sede in Solonghello, e i suoi mezzi di sussistenza risultano dal sovracitato atto Calleri di sua fondazione.
Statuto organico-art. 3
Art. 3.
L'amministrazione e la direzione della scuola sono affidate a un direttore e a un vice direttore.
Al direttore spettera' piena liberta' di azione cosi' sull'indirizzo da darsi alla scuola come sull'ammissione degli alunni, i quali dovranno appartenere esclusivamente alla popolazione del capoluogo di Solonghello e presentare sufficiente attitudine alla musica.
Statuto organico-art. 4
Art. 4.
La nomina del direttore e del vice direttore spetta esclusivamente al fondatore; dopo la morte del fondatore, ai popolani del luogo di Solonghello inscritti sulle liste amministrative comunali.
Le nomine avranno effetto per cinque anni.
Statuto organico-art. 5
Art. 5.
Il vice direttore sostituisce e supplisce il direttore nei casi di sua assenza o impedimento.
Statuto organico-art. 6
Art. 6.
Non puo' essere direttore o vice direttore persona appartenente al clero.
Statuto organico-art. 7
Art. 7.
Il direttore e il vice direttore amministrano i redditi della istituzione, formano lo schema di bilancio e rendono conto della loro amministrazione alla popolazione di Solonghello ed al prefetto della provincia. La popolazione esamina e approva il conto per mezzo degli elettori amministrativi del luogo di Solonghello.
Statuto organico-art. 8
Art. 8.
Per quanto non e' preveduto nel presente regolamento organico si prendera' norma dalla legge e dalle disposizioni che reggono le istituzioni di pubblica beneficenza.
Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
G. BACCELLI.