Che approva il nuovo statuto organico dell'istituto agrario siciliano Valdisavoia. (9900273R)
Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 2 del Nostro decreto 27 febbraio 1896, n. LXI, che approva lo statuto organico dell'istituto agrario siciliano Valdisavoia;
Sentito il parere del comitato per la istruzione agraria;
Udito l'avviso del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Allo statuto organico dell'istituto agrario siciliano Valdisavoia, approvato col Nostro decreto 27 febbraio 1896, n. LXI, e' sostituito quello annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 25 agosto 1899.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 19 settembre 1899.
Reg. 220. Atti del Governo a f. 200. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.
A. Salandra.
Statuto organico
Art. 1
ORGANICO
dell'istituto agrario siciliano Valdisavoja
Art. 1.
L'istituto fondato dal benemerito principe Giuseppe Gravina Cruyllas di Valdisavoja, con suo testamento del 21 settembre 1880 e relativi codicilli del 7 dicembre 1880, 24 gennaio 1881, 8 settembre 1881, 22 settembre 1881, 9 settembre 1883 prendera' il titolo di «Istituto agrario siciliano di Valdisavoja» ed avra' la sua sede in Catania.
Art. 2
Art. 2.
L'istituto per il conseguimento dei suoi fini si giovera' delle entrate del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, giusta il relativo inventario.
Art. 3
Art. 3.
L'istituto agrario siciliano Valdisavoja ha il compito di promuovere il progresso ed il miglioramento dell'agricoltura della Sicilia e piu' specialmente della provincia di Catania, per mezzo dell'istruzione e delle esperienze agrarie.
Art. 4
Art. 4.
L'istituto e' governato da una commissione amministrativa e di vigilanza che giusta la volonta' del testatore e' composta nel modo seguente:
1° Arcivescovo di Catania, presidente;
2° Prefetto della provincia;
3° Sindaco della citta';
4° Professore di agraria nella regia universita' di Catania;
5° Professore di botanica id.;
6° Professore di economia politica id.;
7° Professore di meccanica razionale e geodesia teoretica id.;
8° Professore di fisica sperimentale id.;
9° Professore di geologia e mineralogia id.;
10° Professore di fisico-chimica id.;
11° Professore di chimica generale id.
Art. 5
Art. 5.
Qualora qualcuno degli insegnamenti citati nell'articolo precedente venisse affidato a piu' di un titolare, a componente la commissione amministrativa e di vigilanza dell'istituto restera' il professore che ne faceva gia' parte, e in mancanza di esso sara' chiamato quello del ramo piu' affine all'indole dell'istituto.
Art. 6
Art. 6.
La commissione amministrativa e di vigilanza potra' aggregarsi quanti notabili o persone competenti della materia giudichera' opportuno al buon andamento dell'istituto.
Di questi membri aggregati avranno voto virile soltanto tre, da designare nell'atto della nomina, e gli altri soltanto voto consultivo.
Art. 7
Art. 7.
Il presidente della commissione amministrativa e di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
1° Presiedere e dirigere le adunanze;
2° Ordinare gli atti e provvedere per la convocazione della commissione;
3° Curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dalla commissione;
4° Curare la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;
5° Sorvegliare l'andamento degli affari, rappresentare in giudizio la commissione e stipulare in nome di essa i contratti dalla medesima deliberati;
6° Procedere alle verifiche ordinarie o straordinarie di cassa in presenza del cassiere;
7° Vigilare che il cassiere presenti puntualmente i conti ai termini di legge, promuovendo in caso di ritardo i provvedimenti necessari;
8° Prendere in caso di urgenza tutte le misure conservative, ancorche' di competenza della commissione amministrativa, salvo a darne conoscenza alla medesima nella prima seduta.
Art. 8
Art. 8.
In caso di assenza o d'impedimento il presidente e' sostituito dal prefetto o dal sindaco della citta', ed in mancanza di essi, dal membro piu' anziano di eta' della commissione amministrativa e di vigilanza, che sara' designato dalla commissione istessa.
Art. 9
Art. 9.
Il presidente convoca la commissione in seduta ordinaria una volta al mese, tranne le ferie estive da luglio ad ottobre. E in sedute straordinarie, sia per propria iniziativa o per istanza sottoscritta almeno da due membri, tutte le volte che lo renderanno necessario gli affari dell'istituto.
Art. 10
Art. 10.
Le sedute sono legali in prima convocazione se vi intervengono meta' piu' uno dei suoi membri, ed in seconda convocazione quando sono presenti non meno di cinque. Pero' le deliberazioni riguardanti acquisti, o alienazioni di patrimonio immobiliare o mobiliare, non saranno valide se non votate da due terzi dei componenti effettivi la commissione amministrativa e di vigilanza.
Art. 11
Art. 11.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti; tranne i casi specificati dallo statuto e dal regolamento.
A parita' di voti quello del presidente decidera'.
Art. 12
Art. 12.
E' vietato ai membri della commissione amministrativa di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri e di loro congiunti, o affini sino al 4° grado; di prendere parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di riscossione, di appalti, ecc. che si riferiscono ai beni da essa amministrati ed anche di assumere alcun insegnamento od incarico retribuito nell'istituto.
Art. 13
Art. 13.
Il segretario dell'amministrazione esercitera' l'ufficio di segretario della commissione amministrativa e di vigilanza, salvo i casi in cui la commissione medesima per la trattazione di taluni affari, stimasse di affidare siffatte funzioni a taluno dei suoi membri.
Art. 14
Art. 14.
I processi verbali redatti dal segretario saranno sottoscritti dal presidente, dal consigliere anziano, e dal segretario.
Art. 15
Art. 15.
Il personale di amministrazione, di sorveglianza e di basso servizio sara' fissato in base ad un ruolo organico che verra' deliberato dalla commissione e potra' essere modificato secondo le esigenze nuove dell'istituto e le condizioni del bilancio annuale.
Art. 16
Art. 16.
La commissione amministrativa e di vigilanza deliberera' un regolamento, o speciali regolamenti, per il personale d'amministrazione, di sorveglianza e di basso servizio, e stabilira' in detti regolamenti le norme per l'amministrazione, per l'esazione e per i pagamenti.
Art. 17
Art. 17.
L'ordinamento dell'istituto sara' affidato al direttore che avra' alla sua dipendenza tutto il personale didattico e tecnico fissato dal ruolo organico.
Art. 18
Art. 18.
Il direttore ed i capi tecnici saranno nominati dalla commissione amministrativa per concorso, inteso il parere del Ministero d'agricoltura per quanto concerne la nomina del direttore.
I concorrenti al posto di direttore dovranno comprovare la speciale competenza nella tecnica agraria.
Art. 19
Art. 19.
Sono attribuzioni del direttore:
1° vigilare il buon andamento e l'amministrazione delle singole aziende, dei laboratori e del convitto;
2° sovraintendere all'ordinamento tecnico di tutto l'istituto;
3° presiedere il consiglio didattico e quello tecnico, e trasmetterne i voti emessi nelle sue sedute alla commissione amministrativa e di vigilanza;
4° far parte della commissione anzidetta con voce consultiva tutte le volte che vi sara' invitato dal presidente, per fornire schiarimenti sul suo ufficio e sulle proposte sue, o del consiglio tecnico;
5° presentare a fin d'anno una relazione sui risultati degli insegnamenti e delle esperienze e sulle operazioni agrarie eseguite dallo istituto.
Art. 20
Art. 20.
Il direttore, il personale didattico, disciplinare e tecnico dell'istituto, in caso di gravi mancanze, possono essere revocati dalla loro nomina con deliberazione motivata della commissione amministrativa, presa a maggioranza di voti meta' piu' uno dei componenti la commissione stessa e seguendo il procedimento adottato dal Ministero d'agricoltura per gli insegnanti delle scuole pratiche e speciali di agricoltura.
Art. 21
Art. 21.
L'istituto diffondera' l'istruzione agraria:
1° per mezzo di una scuola pratica con convitto di giovani contadini siciliani;
2° per mezzo di laboratori, campi sperimentali e aziende;
3° per mezzo di conferenze pubbliche isolate, o riunite in brevi corsi, da tenersi nella sede dell'istituto o in vari centri della provincia di Catania e della Sicilia.
Art. 22
Art. 22.
La scuola pratica dell'istituto agrario siciliano Valdisavoja ha il compito di indirizzare i giovani contadini siciliani, e piu' particolarmente della provincia di Catania, alla conoscenza dei metodi razionali di agricoltura e delle dipendenti industrie.
Art. 23
Art. 23.
Annesso alla scuola pratica sara' il podere con relative aziende speciali, destinate all'istruzione e alle esperienze pratiche degli allievi: tale podere con le dipendenti aziende verra' diretto dal direttore dell'istituto, che disporra' di quel numero di capi-tecnici e maestri d'arte necessari per il funzionamento delle aziende relative alle speciali industrie agrarie: oleificio, zootecnia e caseificio, viticoltura ed enologia, bachicoltura e apicoltura, ecc. come verra' stabilito dal regolamento.
Art. 24
Art. 24.
Nel convitto annesso alla scuola pratica i giovani contadini saranno trattati come conviensi alle condizioni di uomini destinati ai lavori campestri, inspirando nel loro animo i piu' retti principii di moralita', di educazione civile e di amor patrio.
Art. 25
Art. 25.
Il convitto potra' accogliere numero 80 alunni.
Gli alunni saranno distribuiti in tre categorie: meta' a posto gratuito; un quarto a posto semigratuito e un quarto ad intiero pagamento.
Saranno fissate dal regolamento le rette di pagamento.
Art. 26
Art. 26.
((Per essere ammessi nel convitto bisogna avere: 1° l'eta' dai 10 ai 13 anni; 2° l'attestato di promozione del 3° corso elementare, o sostenere un esame che comprovi di saper leggere e scrivere correttamente. Ed altri speciali condizioni che verranno stabilite per regolamento)).
Art. 27
Art. 27.
Potranno essere ammessi alla scuola pratica anche giovani estranei al convitto, purche' soddisfino a tutte le condizioni prescritte dal regolamento.
Art. 28
Art. 28.
La scuola oltre ad istruire i giovani alunni nei lavori campestri e nelle nozioni di industrie agrarie, impartisce loro degli insegnamenti rudimentali di lingua italiana, aritmetica, storia, geografia, scienze naturali e agricoltura, giusta apposito programma che sara' stabilito dalla commissione amministrativa e di vigilanza inteso il direttore dell'istituto e il consiglio didattico.
Art. 29
Art. 29.
((Il corso degli studi della scuola pratica e' quinquennale. - E' facoltativo un sesto anno complementare)).
Art. 30
Art. 30.
((Ai giovani che avranno compiuti i 5 anni di corso e superato l'esame finale verra' rilasciato uno speciale certificato di licenza)).
Art. 31
Art. 31.
Conformemente alla volonta' del fondatore, nell'istituto sara' eretta una chiesuola o cappella con altare dedicato a Santa Barbara, in cui un cappellano aggregato allo stabilimento celebrera' una messa quotidiana prescritta dal testatore.
Art. 32
Art. 32.
Gli alunni del convitto assisteranno alla messa tutte le domeniche e le feste di precetto.
Art. 33
Art. 33.
Il personale insegnante e di vigilanza della scuola e del convitto comprende:
a) il direttore dell'istituto;
b) il rettore del convitto;
c) l'insegnante d'agricoltura (che potra' anche essere il direttore dell'istituto);
d) l'insegnante di scienze naturali;
e) il maestro elementare;
f) il cappellano.
Art. 34
Art. 34.
Il direttore dell'istituto, gl'insegnanti e il rettore del convitto compongono il consiglio didattico del quale e' presidente il direttore e segretario il maestro elementare.
Spetta al consiglio didattico di preparare gli orari, rivedere i programmi che ciascun insegnante compila, applicare e proporre le distinzioni o punizioni eventuali per gli alunni.
Art. 35
Art. 35.
L'insegnante di agraria, quello di scienze ed il maestro elementare saranno nominati dalla commissione amministrativa e di vigilanza, in seguito a concorso.
Art. 36
Art. 36.
La commissione amministrativa e di vigilanza potra' incaricare dell'ufficio di rettore uno dei suddetti insegnanti od anche il cappellano, qualora lo reputi idoneo.
Art. 37
Art. 37.
Il cappellano e' nominato dalla commissione su proposta del presidente.
Art. 38
Art. 38.
Il rettore del convitto ne ha la direzione e la responsabilita' immediata.
Egli invigila costantemente gli alunni quando risiedono in convitto, interessandosi della loro condotta anche quando per ragioni di studio saranno soggetti ad altri insegnanti o maestri d'arte.
Art. 39
Art. 39.
Per le esperienze agrarie l'istituto disporra' di uno o piu' campi esperimentali con annesse aziende agrarie, e quei laboratori scientifico-industriali che si reputeranno necessari al maggiore sviluppo dello studio delle condizioni agrarie della provincia e dell'isola, ed a promuoverne i miglioramenti.
L'istituto esplichera' altresi' la sua missione:
1° con esperienze di culture sui fondi propri, o in quelli di estranei, con speciali convenzioni che non gravino sul bilancio dell'istituto;
2° con studi ed esperienze di laboratorio, sia con la manifatturazione delle materie prime in prodotti agricoli-industriali, sia coll'esame di concimi, ecc.
Art. 40
Art. 40.
I laboratori dell'istituto potranno essere adibiti al servizio del pubblico, per ricerche inerenti all'agricoltura, mediante speciali programmi e tariffe che stabilira' la commissione amministrativa di vigilanza.
Art. 41
Art. 41.
((La prima nomina del personale tecnico e didattico di cui al comma 3° della pianta organica puo' essere definitiva, o fatta per un biennio secondo che sara' indicato nell'avviso di concorso. Nel secondo caso compiuto il biennio con lode sara' deliberata la nomina definitiva. Sara' concessa al personale dell'istituto, di cui alla pianta organica, la pensione secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato)).
Art. 42
Art. 42.
Sono attribuzioni dei singoli capo-tecnici:
1° dirigere le aziende ed i laboratori a cui sono preposti e curare la relativa contabilita';
2° cooperare alle ricerche sperimentali che s'intraprendono dallo istituto nell'interesse dell'agricoltura;
3° impartire ai giovani alunni addetti alla loro azienda o laboratorio le inerenti nozioni tecniche e pratiche;
4° tenere pubbliche conferenze presso la sede dell'istituto o in varii centri della provincia o della Sicilia.
Art. 43
Art. 43.
In caso di assenza del direttore dell'istituto, la commissione amministrativa designera' chi dovra' farne le veci.
Art. 44
Art. 44.
Il consiglio tecnico dell'istituto e' costituito da tutti i capi-tecnici di aziende e di laboratorii, e dal direttore dell'istituto.
Sono attribuzioni del consiglio tecnico:
1° studiare e risolvere tutte le quistioni e gli affari che possono riguardare il buon andamento delle aziende e dei laboratori, sottoponendo i suoi voti alla commissione amministrativa e di vigilanza;
2° risolvere tutti i quesiti, che la commissione stessa potesse proporre per il buon andamento dell'istituto.
Art. 45
Art. 45.
I maestri d'arte sono nominati dalla commissione amministrativa e di vigilanza, sentito il parere del consiglio tecnico. Essi durano in carica per un biennio, e s'intenderanno confermati se non avranno ricevuto regolare disdetta un anno prima della scadenza.
Art. 46
Art. 46.
Quando l'istituto avra' raggiunto il desiderato sviluppo e sara' riconosciuto possibile accrescere il patrimonio scientifico e tecnico e dare sempre maggiore estensione all'attivita' teorico-pratica rispondente alle tavole testamentarie, la commissione presentera' per l'approvazione governativa la proposta delle necessarie aggiunte allo statuto.
Dato a Roma, addi' 25 agosto 1899.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
A. SALANDRA.