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Che istituisce una scuola di arti e mestieri nella citta' di Arezzo. (9900279R)

Preambolo
Viste le deliberazioni della giunta municipale di Arezzo in data 1° febbraio 1898, del consiglio comunale di Arezzo in data 29 novembre 1898, della camera di commercio ed arti di Arezzo in data 28 gennaio 1898 e della fraternita' dei laici in Arezzo in data 28 febbraio e 19 novembre 1898;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



La scuola di arti e mestieri, istituita in Arezzo con decreto ministeriale dell'11 maggio 1882, ha per scopo di migliorare le arti industriali, fornendo la istruzione essenzialmente pratica a coloro i quali si dedicano ai lavori in legno, in ferro, in pietra, in muratura e a tutti gli altri lavori che a tali arti si riferiscono.

Art. 2.



Alla spesa di mantenimento annuo della scuola e' provveduto coi contributi annuali del Ministero di agricoltura, industria e commercio in lire 1,200; del comune di Arezzo in lire 920; della camera di commercio di Arezzo in lire 630, e della fraternita' dei laici della stessa citta' in lire 370; e con i sussidi che saranno accordati dalla provincia e dalla societa' operaia di Arezzo. Il municipio inoltre fornisce gratuitamente i locali necessari alla scuola ed ai laboratorii per le esercitazioni pratiche degli allievi.

Art. 3.



Alla scuola sono ammessi i giovani che abbiano compiuta l'eta' di 12 anni e sieno forniti del certificato di promozione dalla 4ª alla 5ª classe elementare, od abbiano subito analogo esame di ammissione nella scuola stessa.

Art. 4.



La scuola fornisce i seguenti insegnamenti:

Disegno geometrico a mano libera, ornamentale, geometrico colla riga e col compasso. Modellazione - lingua italiana - aritmetica - nozioni elementari di contabilita' attinenti alle arti ed ai mestieri - geometria e nozioni fondamentali di meccanica.

Fornisce inoltre, ed in principal modo, l'istruzione occorrente per l'esercizio delle arti dei fabbri, dei falegnami e scarpellini, mediante esercitazioni pratiche in appositi laboratorii.

Le materie suddette, come pure le esercitazioni pratiche di laboratorio, sono obbligatorie per tutti gli allievi.

La modellazione e' obbligatoria soltanto per i giovani che si dedicano a quelle arti per cui e' giovevole la conoscenza di essa.

Art. 5.



Il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia col 15 ottobre e finisce col 1° luglio. Il 21 marzo cessa l'orario invernale ed entra in vigore l'orario estivo.

Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali, eccettuato il sabato in ore serali e la domenica in ore diurne.

La durata complessiva di esse sara' per ciascun giorno di ore due e mezzo nell'orario invernale e due ore nell'orario primaverile. Sara' di quattro ore nella domenica. Le lezioni serali incomincieranno col primo di novembre e finiranno coll'ultimo di maggio.

Le lezioni domenicali incomincieranno coi primi di novembre e finiranno cogli ultimi di giugno.

Potra' il consiglio direttivo, quando ne sia ravvisata la opportunita', e con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, istituire anche corsi diurni.

Art. 6.



La scuola nei giorni festivi impartisce l'insegnamento di disegno agli operai che non abitano in citta' o non possono intervenire alle scuole serali.

L'ammissione a questo corso sara' concessa a coloro che daranno prova di saper leggere e scrivere.

Art. 7.



La direzione ed il governo della scuola sono affidati ad un consiglio direttivo composto di un rappresentante di ciascuno degli enti che seguono:

Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Comune di Arezzo;

Camera di commercio;

Fraternita' dei laici;

Saranno pure rappresentati nel consiglio direttivo della scuola a mezzo di un proprio delegato: la provincia e la societa' operaia di mutuo soccorso in Arezzo ove concorrano con un contributo annuo al mantenimento dell'istituto.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. L'ufficio di segretario e' affidato al direttore della scuola.

Art. 8.



Il consiglio direttivo si aduna normalmente ogni mese, e tutte le volte che ve ne sia necessita' per il disbrigo degli affari di sua competenza.

Decade dall'ufficio il consigliere che, senza giustificati motivi, non interviene per tre mesi alle sedute del consiglio.

Art. 9.



Spetta al consiglio direttivo di:

a) formulare il regolamento interno della scuola che dovra' essere approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

b) proporre all'approvazione del Ministero stesso la nomina, e quando ne sia il caso, la sospensione o la revoca degl'insegnanti e del direttore. La nomina sara' fatta dal Ministero sulla proposta del consiglio, od in seguito a concorso;

c) deliberare, al principio di ogni anno, i programmi degl'insegnamenti compilati dagl'insegnanti, e determinare gli orari.
I programmi dovranno essere approvati dal Ministero;

d) redigere e presentare al Ministero ed alla camera di commercio, nei primi quindici giorni dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della scuola accompagnata dal bilancio consuntivo, dai programmi e dagli orarii;

e) curare la gestione della scuola e preparare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Ministero;

f) stabilire i giorni e le modalita' degli esami finali.

Art. 10.



Al direttore spetta di fare eseguire le deliberazioni del consiglio; di curare l'osservanza dei programmi, degli orari e dei regolamenti e di provvedere, sotto la sua responsabilita', alla conservazione del materiale scolastico. Di questo dovra' essere compilato un inventario, che sara' tenuto sempre al corrente.

Art. 11.



Gl'insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la immediata vigilanza del direttore.

Ognuno di essi dovra' assegnare ogni bimestre agli allievi, in ragione del maggiore o minore profitto conseguito, una nota di merito che sara' segnata in apposito registro, e della quale sara' tenuto conto negli esami.

Art. 12.



I professori debbono adunarsi una volta ogni mese, sotto la presidenza del direttore, per intendersi sullo svolgimento dei programmi d'insegnamento e per assegnare i punti di merito.

Art. 13.



Nella prima quindicina di giugno hanno luogo gli esami di promozione e di licenza, nella seconda quindicina di ottobre gli esami per coloro che non avessero potuto presentarsi nel giugno precedente o che non fossero stati approvati in qualche materia.

Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico.

Gli esami finali o di licenza si estenderanno alle materie insegnate nell'ultimo biennio.

Art. 14.



Gli esami di promozione verranno dati per ciascuna materia avanti una commissione composta del direttore, dell'insegnante della materia di esame, e di un altro insegnante designato dal consiglio direttivo.

Per gli esami di licenza fara' parte della commissione esaminatrice anche un membro del consiglio direttivo.

L'esito dell'esame e' indicato con punti dall'uno al dieci: al numero sei corrisponde l'idoneita'.

Art. 15.



Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sara' detto aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto i corsi della scuola di arti e mestieri, e saranno indicate le materie, nelle quali subi' l'esame con i punti di merito conseguiti. La nota con profitto corrisponde a punti 6, 7 e 8 e quella con molto profitto ai punti 9 e 10. Alla fine del corso sara' conferito un attestato di licenza dalla scuola.

Art. 16.



Il consiglio direttivo alla fine di ciascun anno, sulla proposta del direttore, assegna ai migliori allievi di ciascun anno di corso, premi in libretti della cassa di risparmio, o in libri, o in oggetti utili per l'esercizio professionale.

Ogni due anni avra' luogo la esposizione dei lavori eseguiti durante il biennio, ed in questa occasione verra' fatta la distribuzione dei premi agli alunni.

Art. 17.



Il Ministero di agricoltura, industria e commercio sospende temporaneamente o definitivamente il sussidio di cui all'art. 2 qualora non fossero osservate le disposizioni in vigore per la scuola, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non da' risultati soddisfacenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sarre, addi' 1° agosto 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 28 settembre 1899.

Reg. 220. Atti del Governo a f. 219. Pacini.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.

A. Salandra.