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Col quale viene approvata la Convenzione per la fusione dell'Archivio storico Gonzaga con quello di Stato in Mantova. (099U0502)

Art. 1.


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del Consiglio Comunale di Mantova, in data 1° maggio 1895, 24 e 27 maggio 1899, con le quali, sotto determinate condizioni, quel Municipio affida, a titolo di deposito, al Ministero dell'Interno le Serie di atti dell'Archivio Storico Gonzaga, col relativo materiale di arredamento, e cede in uso i locali ora occupati dalle Serie stesse e dall'annesso ufficio;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'annessa Convenzione stipulata in data 30 giugno 1899, fra il Prefetto della provincia e il Direttore dell'Archivio di Stato in Mantova, in rappresentanza del Ministero dell'Interno, e il Sindaco di Mantova, rappresentante il Municipio, per la fusione dell'Archivio Storico Gonzaga con quello di Stato in detta citta'.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addi' 19 luglio 1899.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.

Convenzione


CONVENZIONE stipulata il 30 giugno 1899, per la fusione dell'Archivio Storico Gonzaga con quello di Stato, in Mantova.

I. - A)1. Il Municipio di Mantova affida a titolo di deposito, al Ministero dell'Interno, le Serie d'atti (Archivio Storico Gonzaga) che gia' ebbe dall'Austria o dall'attuale Governo italiano e cioe' di data anteriore all'anno 1787 e il relativo materiale di arredamento, e cede in uso i locali ora occupati dalle Serie stesse e dall'annesso ufficio.

B)2. Il Comune conserva la proprieta' degli atti dati in deposito, rispetto ai quali godra' della esenzione delle tasse stabilite dall' articolo 72 del R. decreto 27 maggio 1875, n. 2552 , mentre i privati continueranno per le loro ricerche ad essere esonerati dall'obbligo delle domande in carta bollata, nonche' dalle tasse di cui gli articoli 53 e 59 del citato R. decreto.

Il deposito, come l'uso dei locali, cessera' solo nel caso di soppressione dell'Archivio di Stato di Mantova, nel qual caso il Governo si obbliga di restituire al Municipio le dette Serie depositate, rimettendo il tutto nel pristino stato.

C)3. Il Governo accetta alle predette condizioni il deposito e si obbliga:

a) di mantenere a proprie spese, in Mantova, aperto al pubblico, il detto Archivio di Stato;

b) di caricarsi di tutte le spese e cure inerenti alla custodia delle citate Serie, nonche' alla manutenzione dei locali e dei mobili che vi si trovano;

c) di tenere sollevato il Comune dalla tassa fabbricati per i locali dati in uso;

d) di esonerare subito il Municipio da ogni spesa di personale, classificando nel personale di prima categoria dell'Amministrazione degli Archivi di Stato il Direttore del detto Archivio Storico, signor cav. Stefano Davari, con lo stipendio di L.
2500.

Dovendosi per l'assunzione in servizio del cav. Davari modificare il ruolo organico del personale degli Archivi di Stato ed occorrendo qualche tempo per l'attuazione del provvedimento, tale nomina avra' effetto non piu' tardi del 1° settembre prossimo venturo.

D)4. Il Governo si obbliga a tenere totalmente separati tutti i documenti lasciati per sua ultima volonta' dal conte Carlo D'Arco, conservandone la dicitura «Documenti D'Arco».

E)5. Sara' data copia dell'indice degli atti dell'Archivio Gonzaga che si consegna in deposito al Governo, indice da verificarsi e vistarsi dalle parti e da conservarsi negli atti municipali, accio' il Comune possa sempre riconoscere ed identificare la sua proprieta'.

F)6. 11 Comune ha piena facolta' di versare all'Archivio tutti quei documenti che in processo di tempo gli provenissero in dono da privati o da Corpi morali, ed anche per questi ulteriori versamenti conservera' i diritti di proprieta' e di ricupero, sanciti dal paragrafo 6(al n. 2). Apparterranno parimenti al Comune quei documenti che venissero trasmessi direttamente da privati all'Archivio di Stato, quando il donatore dichiari espressamente che intende sieno assegnati al fondo Gonzaghesco.

G)7. Il presente contratto sara' sanzionato in virtu' di decreto Reale contenente le condizioni di cui sopra, e vi sara' data esecuzione mezzo di regolari verbali di consegna.

Per la consegna dei locali, dei mobili e delle carte si stabilisce il termine al 1° agosto p. v.

II. - Le parti contraenti eleggono il domicilio esecutivo del presente atto nella sede della Direzione dell'Archivio di' Stato in Mantova.

III. - Le parti contraenti, di pieno accordo, allegano al presente contratto per farne parte integrante, omettendone la lettera per espressa loro dichiarazione, le tre copie delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Mantova 1° maggio, 24 e 27 maggio 1897, nn. 2/8, 4/23 e 5/28, nonche' copia della decisione tutoria 29 maggio 1899, n. 4969, riportandosi ai medesimi atti per ogni e qualsiasi emergenza.

Il R. Prefetto, comm. avv. Acanfora, agendo con veste pubblica e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, col concorso del prof. cav. Lucio, rappresentante il Ministero dell'Interno all'uopo specialmente autorizzato, accetta le promesse obbligazioni assunte dal sig. comm. Botturi, nella sua qualita' di rappresentante legittimo del Comune di Mantova, in nome e per interesse del quale esso agisce, ed, a sua volta, assume le obbligazioni che spettano al Governo in base alle condizioni sopraccennate.

Il R. Prefetto dispone che copia della presente Convenzione sia trasmessa al Ministero dell'Interno pei definitivi provvedimenti e la sanzione con decreto Reale, si' e come viene disposto nell'articolo 7 delle condizioni, salvo la registrazione nei termini di legge dopo la prescritta approvazione.

Ed in fede di che, questo atto, redatto in un solo originale e composto di numero tre fogli di quattro facciate ciascuno, firmato dalle parti in ciascun foglio, contiene la libera e dichiarata volonta' loro, viene dalle stesse sottoscritto alla presenza dei signori Fattorelli Luigi fu Giuseppe e Osvaldo Rugafiori fu Eugenio, domiciliati entrambi in questa citta', noti ed idonei testimoni, che furono continuamente presenti alla lettura della Convenzione e che del pari si sottoscrivono con me segretario per ultimo.

Il Prefetto
A. Acanfora.

Il Sindaco di Mantova, rappresentante il Municipio
Botturi Andrea.

Il Rappresentante il Ministero dell'Interno
Alessandro Lucio.

I Testimoni.
Fattorelli Luigi.
Osvaldo Rugafiori.

Il Segretario
De Benedetti dott. Emanuele.