Che approva lo statuto organico per l'istituto Fröbeliano Vittorio Emanuele II in Napoli. (9900259R)
Preambolo
Visto il progetto di statuto organico presentato dal presidente del consiglio direttivo del detto istituto;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto del 13 marzo 1887, n. 2465 (serie 3ª, parte supplementare) con il quale l'istituto Fröbeliano Vittorio Emanuele II in Napoli fu eretto in ente morale avente scopo di pubblica istruzione ed educazione;
Sentito il consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E' approvato lo statuto organico per l'istituto Fröbeliano Vittorio Emanuele II in Napoli annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro predetto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 1899.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 11 novembre 1899.
Reg. 220. Atti del Governo a f. 181. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.
G. Baccelli.
Statuto organico
Art. 1
STATUTO ORGANICO
dell'istituto Fröbeliano «Vittorio Emanuele II» in Napoli
Art. 1.
L'istituto Fröbeliano «Vittorio Emanuele II» fondato in Napoli dalla signora Giulia Salis-Schwabe ed eretto in ente morale con reale decreto 13 marzo 1887, n. 2465 (serie 3ª, parte supplementare), ha lo scopo di dare agli allievi e alle allieve delle sue scuole popolari ed a pagamento una educazione morale, intellettuale e fisica atta a renderli degni ed utili cittadini della patria libera e civile.
Art. 2
Art. 2.
L'istituto mira a raggiungere questo fine mediante giardini d'infanzia e scuole elementari maschili e femminili, gratuite per il popolo, a pagamento per i figliuoli di famiglie agiate; una scuola complementare ed una normale femminile pareggiate alle governative; un corso speciale annesso alla scuola normale, per la preparazione delle maestre dei giardini d'infanzia, ed un corso di lavoro manuale.
Art. 3
Art. 3.
L'istituto si mantiene con l'assegno annuo che riceve dal Ministero della pubblica istruzione, con i proventi delle scuole a pagamento, con la rendita che ritrae dal capitale di lire cinquantamila costituitogli dalla sua fondatrice; con assegni annuali o straordinari di enti morali e con sussidi e donazioni eventuali.
Art. 4
Art. 4.
All'istituto sopraintende un consiglio direttivo composto:
di un presidente; della persona che rappresenta la famiglia della signora Giulia Salis-Schwabe;
di un rappresentante eletto dal comune di Napoli;
di due consiglieri di nomina governativa scelti tra le persone segnalate nelle lettere, nelle scienze e nell'amministrazione.
Art. 5
Art. 5.
Il presidente ed i due consiglieri rappresentanti il Governo, sono nominati per decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione.
Essi durano in ufficio cinque anni e possono essere riconfermati.
Il rappresentante del comune di Napoli dura in ufficio tre anni e puo' essere rieletto.
Art. 6
Art. 6.
Il consiglio direttivo, per mezzo del presidente, promuove e cura il buon indirizzo degli studi, l'ordine e la disciplina nelle scuole e rappresenta l'istituto in tutti gli atti relativi al suo governo ed alla sua amministrazione.
Art. 7
Art. 7.
Il consiglio direttivo:
a) procura che le scuole dell'istituto rispondano al loro scopo di educare nel miglior modo e di istruire sufficientemente gli alunni e le alunne che lo frequentano;
b) provvede alla amministrazione interna dell'istituto;
c) cura l'esazione delle entrate e l'erogazione delle spese e redige i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
d) delibera sulle azioni da promuovere o da abbandonare, i giudizi da sostenere, transazioni, stipulazioni di contratti, accettazione di legati, di donazioni, di sussidi, insomma su tutti gli atti che interessano il buon andamento amministrativo dell'istituto;
e) propone per mezzo del consiglio provinciale scolastico al Ministero dell'istruzione pubblica la nomina, le promozioni, e i licenziamenti del direttore, del personale insegnante e dell'economo-cassiere;
f) nomina e licenzia le persone di servizio.
Art. 8
Art. 8.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parita' di voti, il voto del presidente ha la prevalenza.
Le deliberazioni del consiglio che importino diminuzione o trasformazione del patrimonio od impegnino ad iniziar liti non concernenti l'esazione delle rendite non saranno eseguibili se non siano prima state approvate dal Ministero dell'istruzione pubblica.
Art. 9
Art. 9.
Il personale insegnante ed amministrativo dell'istituto e' determinato dal ruolo organico annesso al presente statuto.
Il passaggio da uno stipendio inferiore ad uno superiore del personale insegnante, si fara' nella proporzione di due terzi per anzianita' e di un terzo per merito, con le norme che saranno fissate dal regolamento.
Art. 10
Art. 10.
Il direttore, alla dipendenza del presidente, la cura immediata e giornaliera delle scuole per la parte didattica ed educativa.
Egli e' coadiuvato da un professore con il titolo di vice-direttore, per quanto riguarda la scuola complementare e normale; dalla dirigente dei giardini d'infanzia con l'ufficio di vice-direttrice, per quanto riguarda il corso speciale per le maestre dei giardini d'infanzia e le scuole elementari femminili; e dalla dirigente dell'insegnamento del lavoro manuale (Sloijd).
Art. 11
Art. 11.
Il direttore, il vice-direttore delle scuole complementari e normali, la dirigente dei giardini d'infanzia e la dirigente della scuola di lavoro manuale compongono il consiglio didattico dell'istituto che e' sempre convocato e presieduto dal presidente.
Art. 12
Art. 12.
L'economo-cassiere deve tenere i registri della contabilita', riscuotere le rendite, provvedere alle spese dell'istituto e fare il servizio di cassa.
Esso dovra' prestare cauzione.
Art. 13
Art. 13.
Con regolamento proposto dal consiglio direttivo ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico provinciale, sara' provveduto in esecuzione del presente statuto, a tutto cio' che si riferisce alle scuole ed alla amministrazione, determinando i doveri del personale insegnante, amministrativo e di servizio e fissando la cauzione del cassiere.
Art. 14
Art. 14.
All'intera applicazione del ruolo organico annesso al presente statuto sara' provveduto man mano che le condizioni dell'istituto lo permetteranno.
Art. 15
Art. 15.
Le signore preposte finora alla direzione del giardino d'infanzia ed alla amministrazione dell'istituto, conservando gli assegni dei quali sono provviste, eserciteranno l'una l'ufficio di vice-direttrice dei giardini d'infanzia e del corso speciale per le maestre-giardiniere; l'altra quello di prefetta per la disciplina delle classi elementari dell'istituto e per la conservazione del materiale secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.
L'economo-cassiere non conseguira' l'intero stipendio fissato dal ruolo annesso al presente statuto, se non quando verra' a cessare l'assegno per ora conservato alla amministratrice.
Le persone ora in ufficio, che godono di uno stipendio superiore a quello stabilito nel presente ruolo organico, ne conserveranno la differenza, come assegno ad personam.
Roma, 21 aprile 1899.
Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
G. BACCELLI.
Statuto organico-Ruolo organico
RUOLO ORGANICO del personale direttivo, insegnante ed amministrativo dell'Istituto Fröbeliano VITTORIO EMANUELE II in Napoli.
Parte di provvedimento in formato grafico