Che approva il regolamento organico per il gruppo di istituti femminili sotto la denominazione di «Educandato di S. Eligio» in Napoli. (9800415R)
Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 18 giugno 1898 col quale all'articolo 3° fu decretato il raggruppamento del pio luogo di S. Eligio e del collegio femminile dei SS. Bernardo e Margherita a Fonseca esistenti in Napoli, sotto la denominazione di «Educandato di S. Eligio»;
Veduto il regolamento organico proposto dal prefetto di Napoli per la esecuzione di tale Nostro decreto in quanto riflette questo gruppo di istituti;
Veduto il voto della giunta provinciale amministrativa;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il seguente regolamento organico per il gruppo di istituti sopraindicati sotto la denominazione di «Educandato di S.
Eligio» composto di cinquanta articoli:
REGOLAMENTO ORGANICO
degli istituti di ricovero e di educazione femminile della citta' di Napoli raggruppati in esecuzione della legge 2 agosto 1897,
UMBERTO I n. 348, col titolo di «Educandato di S. Eligio» ------------
Art. 1.
Le opere pie della citta' di Napoli denominate:
1.° Pio luogo di S. Eligio, sezione educandato;
2.° Collegio femminile dei SS. Bernardo e Margherita a Fonseca, costituiti in gruppo col regio decreto 18 giugno 1898 in applicazione della legge 2 agosto 1897, hanno unica rappresentanza comune per tutti gli effetti civili ed amministrativi della loro esistenza giuridica e della loro funzione nel consiglio di amministrazione dell'educandato di sant'Eligio.
Art. 2.
Il gruppo non ha patrimonio ne' interessi materiali proprii distinti dagli interessi collettivi e singolari degli enti raggruppati.
Le offerte, le oblazioni, le sovvenzioni, fatte al gruppo, saranno assegnate a vantaggio della gestione comune.
Le donazioni, i legati, le eredita' a benefizio del gruppo senza speciale designazione di alcuno degli enti raggruppati, saranno dal consiglio di amministrazione accettate nel nome e nell'interesse collettivo ed amministrate a beneficio del bilancio comune, salvo la costituzione in ente morale da aggregare al gruppo a norma di legge.
Art. 3.
La costituzione del gruppo e' diretta:
a) a raccogliere, mantenere ed educare merce' pagamento di una parte della spesa, giovanette di civili famiglie, che per ristrette condizioni finanziarie non potrebbero provvedere alla loro educazione senza il concorso della beneficenza;
b) a dare alle giovanette stesse cognizioni e attitudini che le mettano in grado al tempo della loro uscita dall'educandato, di bastare a se' stesse nel governo della famiglia o nell'esercizio di un'arte o professione corrispondente alla loro classe sociale;
c) ad estendere gli effetti della beneficenza educativa con la graduale applicazione ad essa delle rendite assorbite dal conservatorio.
Art. 4.
L'adempimento di ogni altro obbligo e di ogni altra finalita' secondaria dei singoli statuti degli enti riuniti, e' commesso al consiglio di amministrazione del gruppo.
Art. 5.
Le norme di ammissione all'educandato, lo svolgimento degli insegnamenti, le modalita' e le garanzie del pagamento della contribuzione saranno determinate dal consiglio di amministrazione.
Art. 6.
La contribuzione di ogni alunna al proprio mantenimento non potra' essere minore della meta', ne' maggiore dei due terzi della spesa effettiva desunta dal conto dell'esercizio precedente. La misura di essa, determinata al momento dell'ammissione, restera' invariabile per tutta la durata dell'educazione.
La obbligazione del pagamento potra' essere assunta dalla famiglia, da altri enti, o da privati benefattori.
Le ammissioni a posto intieramente gratuito sono vietate.
Art. 7.
I limiti di eta' per la ammissione delle alunne all'educandato sono fissati dai 7 ai 12 anni inclusivamente.
Art. 8.
Il numero delle fanciulle da ammettere sara' determinato in base ai quattro quinti della rendita disponibile, desunti dai risultati di un triennio.
Art. 9.
Il consiglio di amministrazione nel concorso di tutte le richieste di ammissione valutera' a prudenza sua, il maggiore bisogno di ciascuna richiedente e conservera' gli elementi giustificativi del suo giudizio e della concessione.
Le orfane hanno titolo a preferenza.
Art. 10.
La educazione e la istruzione delle alunne sono distinte in periodi separati per grado e per eta'.
Compito del primo periodo e' la istruzione elementare delle fanciulle secondo i programmi governativi, unitamente ai primi rudimenti dei lavori donneschi.
Compito del secondo periodo e' la istruzione complementare e professionale col corredo delle nozioni generali di utile applicazione nell'esercizio delle singole arti e professioni.
Art. 11.
Compiuta la loro educazione, le alunne devono uscire dall'educandato.
La educazione sara' regolata in modo da compiere il suo intiero svolgimento per il 19° anno di eta' delle alunne.
Quelle che giunte a tale eta' non abbiano ultimato il corso di studi al quale siano ascritte e le orfane di entrambi i genitori, potranno rimanere nell'educandato fino al 21° anno.
Oltre tale eta', a nessun titolo e per nessuna ragione, le alunne potranno rimanere nello educandato.
Art. 12.
Il consiglio di amministrazione adempie agli uffici di tutela delle alunne nei casi previsti dall'art. 262 del codice civile.
Art. 13.
Il consiglio di amministrazione del gruppo e' costituito da un presidente, nominato dal prefetto, e da quattro consiglieri, dei quali tre nominati dal prefetto, e uno dal consiglio comunale di Napoli.
Art. 14.
Il presidente dura in carica sei anni. I consiglieri durano in carica sei anni; si rinnovano di regola per meta' ogni triennio.
Nel primo triennio la scadenza e' determinata dalla sorte.
Non potranno essere rieletti piu' di una volta senza la interruzione di un biennio.
Art. 15.
Le nomine hanno effetto dal 1° gennaio.
Le surrogazioni straordinarie lungo l'anno agli effetti della durata in carica prendono decorrenza dal primo giorno dell'anno in corso.
Pero' il periodo sessennale si intende sempre personale anche se non coincida colla scadenza del turno ordinario.
Art. 16.
Il presidente:
1° convoca il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
2° sorveglia l'andamento generale della gestione economica ed educativa, propone al consiglio i provvedimenti necessari nell'interesse del gruppo e delle opere pie riunite;
3° dirige e sottoscrive la corrispondenza;
4° provvede alla osservanza delle leggi e regolamenti generali e degli statuti e regolamenti speciali delle opere pie amministrate;
5° procede alle verifiche di cassa con le norme da stabilirsi dal regolamento di contabilita';
6° rappresenta in giudizio il gruppo e le singole opere pie in esso riunite;
7° stipula i contratti deliberati in massima dal consiglio;
8° sospende gli impiegati e salariati, salvo a riferirne al consiglio alla prima adunanza.
Art. 17.
Nei casi di assenza o d'impedimento del presidente, ne assume le funzioni il consigliere anziano tra i nominati dal prefetto.
Art. 18.
Il consiglio di amministrazione:
1° forma i bilanci e i conti di amministrazione;
2° nomina, promuove, sospende e licenzia tutti gli impiegati, i salariati, salvo le facolta' date al presidente col n. 8 dell'art. 16;
3° stabilisce i contratti da stipularsi dal presidente;
4° propone le occorrenti modifiche agli statuti delle opere pie raggruppate, forma i regolamenti interni e di servizio;
5° delibera sulla accettazione di eredita', lasciti, donazioni, offerte e simili;
6° provvede alle ammissioni nelle case dipendenti;
7° delibera su tutti gli atti riguardanti il patrimonio, ed in generale delibera sopra tutti gli oggetti, che non siano demandati alla decisione del presidente.
Art. 19.
Le adunanze del consiglio di amministrazione saranno ordinarie e straordinarie.
Le prime avranno luogo ogni settimana con le norme da stabilirsi con regolamento interno; le altre ogni qualvolta il presidente le reputi necessarie o sieno state richieste da due membri del consiglio.
Art. 20.
Per la validita' delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri.
Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
In caso di parita' il voto del presidente e' preponderante.
Art. 21.
Quando sia mancato il numero legale nell'adunanza del consiglio di amministrazione e la urgenza non consenta indugio per nuova convocazione, il presidente prende, sulla sua responsabilita', le decisioni indispensabili e ne riferisce al consiglio nella sua prima adunanza per la ratifica.
Art. 22.
Il presidente puo' incaricare i singoli componenti del consiglio della direzione di uno o piu' rami di servizio.
Art. 23.
I patrimoni degli enti raggruppati rimangono separati e distinti.
Ogni diminuzione o aumento di valore patrimoniale sara' segnato nell'inventario dell'ente proprietario, anche se la variazione sia avvenuta nell'interesse collettivo del gruppo.
Art. 24.
Il gruppo ha un inventario proprio dei mobili in uso, degli acquisti fatti nell'interesse collettivo, dei debiti e crediti della gestione comune.
Alle scorte, agli effetti di casermaggio e ad ogni altro oggetto di proprieta' di ciascun ente raggruppato sara' assegnato il prezzo al momento del passaggio all'uso comune per gli eventuali conteggi.
Art. 25.
E' obbligatoria la scrittura patrimoniale a libro per ciascun ente raggruppato.
Art. 26.
L'esercizio finanziario di ciascun anno e' regolato dai bilanci speciali dei singoli enti riuniti e dal bilancio del gruppo.
Art. 27.
I bilanci speciali degli enti segnano in attivo, secondo le regole ordinarie di contabilita', tutte le entrate di qualsiasi natura di ciascun ente;
segnano in passivo, specificandole, tutte le spese dipendenti da oneri patrimoniali e il passaggio di tutta la rendita disponibile per la beneficenza al bilancio del gruppo.
Art. 28.
Il bilancio del gruppo segna in attivo i contributi degli enti raggruppati in conformita' dei bilanci speciali, e le entrate eventuali a favore collettivo del gruppo;
segna in passivo tutte le spese per lo svolgimento della beneficenza.
Art. 29.
Colle stesse norme sono resi i conti consuntivi dei singoli enti e del gruppo.
Art. 30.
Il servizio di cassa e' unico per tutto il gruppo.
Il tesoriere fa parte del personale contabile della rispettiva amministrazione. E' nominato, pagato e presta cauzione secondo le norme stabilite dal regolamento.
Paga tutte le spese e riscuote tutte le rendite che non siano affidate a speciali esattori.
Art. 31.
Le categorie, i gradi, gli stipendi del personale dipendente, le ammissioni, gli avanzamenti, i licenziamenti e le norme disciplinari saranno determinati dai regolamenti speciali e dalle piante organiche.
Art. 32.
Nessuno puo' essere ammesso tra gli impiegati o salariati se non sia maggiore di eta' e di specchiata condotta.
Art. 33.
Gli uffici retribuiti a carico degli enti raggruppati sono incompatibili con ogni altro impiego presso amministrazioni od istituti pubblici o privati ed in genere con ogni altro ufficio pubblico.
Il consiglio di amministrazione potra' fare eccezione a questa regola solamente per il personale sanitario, per i ministri del culto e per gli insegnanti esterni di corsi speciali richiesti di servizio o destinati ad incarichi intermittenti e di breve orario.
Art. 34.
Gli impieghi dell'amministrazione del gruppo non conferiscono diritto a pensione.
Dal conseguimento del primo stipendio o salario l'impiegato dovra' stipulare contratto di assicurazione sulla vita con quella societa' e con quelle norme che saranno designate dal consiglio di amministrazione in base ad accordi prestabiliti.
L'amministrazione contribuira' al premio di assicurazione con una percentuale ragguagliata allo stipendio o salario e la paghera' direttamente alla societa' assicuratrice.
Art. 35.
Fino a quando non avvenga formale separazione di enti e di patrimonio fra le diverse opere del pio luogo di sant'Eligio, la rappresentanza legale dell'ospedale, per tutti gli effetti di legge, spettera' al consiglio di amministrazione dell'educandato di sant'Eligio.
Art. 36.
Fino a quando permanga la gestione unica del patrimonio del pio luogo di sant'Eligio, le rendite di esso, dedotte le spese di interesse generale e comune, saranno separatamente applicate a ciascuna forma di beneficenza con bilanci e conti distinti dell'educandato e dell'ospedale.
Art. 37.
La determinazione della parte di rendita da assegnare rispettivamente all'educandato e all'ospedale, sara' fatta dal consiglio di amministrazione, coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa, tenuto conto della destinazione originaria dei cespiti, degli impegni presenti, dell'accrescimento che all'educandato apporteranno la diminuzione progressiva del conservatorio e le rendite del collegio dei SS. Bernardo e Margherita a Fonseca.
In ogni caso la parte di rendita da assegnare all'ospedale dovra' essere portata, appena sia possibile, ad un minimo di lire venticinquemila l'anno.
Art. 38.
Il mantenimento, il ricovero ed il pagamento degli assegni alle oblate, alle converse, alle donne delle vecchie famiglie attualmente a carico degli enti raggruppati, continueranno nella misura attuale, quali oneri patrimoniali dei rispettivi bilanci.
Ogni ammissione di nuove oblate o di donne adulte e' assolutamente vietata.
Art. 39.
Le alunne attuali a posto gratuito godranno del beneficio a carico dell'educandato fino al termine della loro educazione, salvi gli accordi che il consiglio di amministrazione potesse stabilire per il loro passaggio ad altri istituti di intiera beneficenza.
Art. 40.
Entro l'anno dalla costituzione del gruppo, il consiglio di amministrazione provvedera' alla formazione dei regolamenti di amministrazione e di servizio e alle piante organiche del personale.
Art. 41.
Entro lo stesso termine il consiglio di amministrazione proporra' le modifiche necessarie agli statuti degli enti raggruppati per coordinarli al presente regolamento organico e porra' mano alla revisione degli inventarii degli enti medesimi.
A base degli inventarii riveduti sara' instituita la scrittura patrimoniale in esecuzione dell'articolo 25.
Art. 42.
Salvo le disposizioni di ordine permanente che saranno determinate dal regolamento di contabilita', le spese per liti in corso o nascenti da gestioni anteriori al raggruppamento saranno iscritte sui bilanci speciali degli enti interessati.
Art. 43.
Tutte le piante organiche del personale dei singoli enti sono abrogate con effetto dal 1° luglio
1899.
Il personale in servizio che non abbia posto nei nuovi ruoli, sara' collocato in disponibilita' per soppressione d'impiego.
Il personale in servizio che non abbia posto nei nuovi ruoli, sara' collocato in disponibilita' per soppressione d'impiego.
Art. 44.
Salve le eccezioni che potessero occorrere per le assunzioni dei capi di servizio, il personale dei nuovi ruoli sara' scelto per ogni categoria tra quello in ufficio al 30 giugno 1898, secondo le norme che saranno stabilite.
Art. 45.
Agli impiegati in disponibilita' sara' corrisposto per due anni la meta' dell'ultimo loro stipendio.
E' data facolta' ad essi di preferire la riscossione dell'intero assegno di disponibilita' in unico pagamento.
Art. 46.
Coloro che pel ritardo nella attuazione del nuovo ruolo o per circostanze eccezionali siano chiamati a prestare servizio temporaneo dopo il 1° luglio 1899, riceveranno, per il tempo dell'opera effettivamente prestata, la differenza tra l'assegno di disponibilita' e l'ultimo stipendio.
Art. 47.
Agli impiegati passati al nuovo ruolo e' conservato il diritto a quel trattamento di pensione che fosse loro regolarmente attribuito dagli organici degli enti raggruppati dai quali dipendevano.
Agli effetti della liquidazione della pensione il servizio prestato nel nuovo ruolo sara' cumulato col precedente.
Agli impiegati di questa categoria, che fossero collocati in disponibilita', e' data facolta' di optare tra il trattamento di pensione e quello autorizzato coll'ultimo comma dell'articolo 45.
Art. 48.
Per gli impiegati provenienti dalle cessate amministrazioni, assunti nei nuovi ruoli, l'assicurazione di cui all'articolo 34 e' facoltativa.
Art. 49.
Il consiglio di amministrazione per la prima volta sara' nominato per intero dal prefetto e durera' in carica tre anni.
Tale periodo non sara' computato ai nominati per la incapacita' di cui all'articolo 14.
Art. 50.
A tutte le difficolta' di attuazione non previste dal presente regolamento organico provvedera', con norme e prescrizioni opportune, la giunta provinciale amministrativa, giusta le disposizioni dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1897, n. 348.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1898.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 17 gennaio 1899.
Reg. 218. Atti del Governo a f. 81. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.
Pelloux.