Col quale il comune di Milano e' autorizzato, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione, a riscuotere sul vino e sull'uva che s'introducono nell'ambito daziario del comune chiuso, in luogo ed a compensazione della tassa di minuta vendita, di cui le dette bevande sarebbero suscettibili a termini di legge, un dazio addizionale superiore al 50 per cento del rispettivo dazio governativo; e cioe' per il vino un'eccedenza di lire 2.33 a ettolitro e per l'uva una eccedenza di lire 1. 55 a quintale. (9800263R)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))