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Coi quali i Comandanti il III e l'VIII Corpo d'Armata cessano dall'incarico temporaneo della direzione generale della Polizia nei territori delle Provincie di Milano e Firenze e si toglie contemporaneamente lo stato d'assedio nelle Provincie stesse. (098U0384)

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))