Con cui, a partire dal 1° agosto 1898, sono ridotte con abbuono di parte di quota spettante all'erario le tariffe dei trasporti di cereali in transito di Savona con destinazione alla Svizzera, e sono ammesse altre agevolazioni per siffatti trasporti. (9800289R)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))