Che autorizza la inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico l'annua rendita consolidato 4.50 per cento netto di lire 486,000 in conseguenza della legge 3 luglio 1898, n. 266. (098U0362)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))