Che modifica l'articolo 113 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (098U0189)
Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e il Regolamento per la sua esecuzione in data 5 febbraio 1891, n. 99;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'articolo 113 del Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, per la esecuzione della legge suindicata e' modificato nei seguenti termini:
La domanda di rimborso per cura di stranieri deve essere corredata:
a) della contabilita' delle spese in doppio esemplare;
b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessaria la cura, vidimata dal medico curante;
c) di un esemplare dello Statuto, o dell'estratto di esso, nella parte che riguarda le persone che l'Istituto ha l'obbligo di ricoverare. Questo documento deve essere unito alla prima contabilita' solamente; nelle contabilita' successive basta citare la data della prima, quando non siano sopravvenute mutazioni nello Statuto;
d) della dichiarazione che l'Istituto non ha fondi disponibili per spese estranee allo adempimento del suo scopo secondo il proprio Statuto;
e) di un attestato del Console della Nazione a cui lo straniero appartiene, indicante, per quanto e' possibile, le precise generalita' del ricoverato (cognome e nome, paternita', eta', luogo di nascita e di domicilio, professione).
Fattosi luogo al rimborso, il Ministero, accertate nelle vie diplomatiche o consolari le condizioni economiche degli stranieri ricoverati, provvedera' per la rivalsa verso i Governi esteri, secondo le convenzioni internazionali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addi' 4 maggio 1898.
UMBERTO.
Rudini'.
Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.