Che da' facolta' al Ministro del Tesoro di ritirare dalla circolazione, per essere annullati, biglietti di Stato del valore da L. 5 e L. 25 per una data somma. (098U0099)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Art. 2.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))