Col quale gli Ufficiali generali e colonnelli del genio militare, collocati a riposo od in posizione di servizio ausiliario, possono essere abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere civile. (097U0147)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))