Che estende ai macchinisti in 1° e in 2° la retribuzione fissata dalla legge 28 luglio 1861 n. 360 per i Capitani di lungo corso e per quelli di gran cabotaggio. (097U0116)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Art. 2.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))