Che da' piena ed intera esecuzione alla dichiarazione fra l'Italia e la Spagna per l'assistenza degli indigenti di uno dei due Stati sul territorio dell'altro. (097U0044)
Preambolo
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
UMBERTO I Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data alla dichiarazione firmata a Madrid, l'11 gennaio 1897, dal Governo d'Italia e dal Governo di Spagna per l'assistenza degli indigenti d'uno dei due Stati sul territorio dell'altro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1897.
UMBERTO.
Rudini'.
Visconti Venosta.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Dichiarazione
Art. 1
Dichiarazione fra l'Italia e la Spagna per l'assistenza degli indigenti di uno dei due Stati sul territorio dell'altro.
11 gennaio 1897
Il governo di Sua Maesta' il Re d'Italia ed il governo di Sua Maesta' Cattolica, desiderando regolare fra loro in modo stabile e definitivo quanto si riferisce alla reciproca assistenza gratuita degli indigenti sudditi di uno dei due Stati nel territorio dell'altro, hanno a cio' debitamente autorizzato i sottoscritti, i quali hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Ciascuna delle due Parti contraenti s'impegna ad assicurare, nel proprio territorio e nei territori delle rispettive colonie, ai cittadini indigenti dell'altra Parte, i soccorsi stabiliti, a favore dei proprii nazionali, dalle leggi concernenti la pubblica assistenza ed a ricondurli, in caso di rimpatrio, fino alla frontiera dello Stato cui appartengono.
Art. 2
Art. 2. Il rimpatrio degl'indigenti ammalati od affetti da alienazione mentale, non potra' aver luogo se non quando possa essere eseguito senza pericolo per la loro salute o per la salute pubblica.
Il rimpatrio degl'indigenti ammalati od affetti da alienazione mentale, come pure quello degli orfani e di qualsiasi altra persona che sia a carico della pubblica assistenza, non potra' aver luogo che in seguito a domanda in via diplomatica, fatta dall'uno all'altro governo, e quando la nazionalita' della persona da rimpatriare sia stata debitamente riconosciuta.
Art. 3
Art. 3. Il rimborso dei sussidi accordati a persone povere, come quello delle spese sostenute per la cura loro prestata, pel loro trasporto, e pel loro seppellimento, non potra' esser reclamato ne' allo Stato, ne' al Comune, ne' ad altra amministrazione pel paese cui esse appartengono.
Art. 4
Art. 4. Il rimborso dei sussidi e dalle spose anzidette potra', tuttavia, esser richiesto alle persone stesse per cui furono anticipate o a quelle di loro famiglia obbligate per legge a mantenerle.
A tale riguardo le due Parti contraenti s'impegnano a prestarsi reciprocamente, in seguito a domanda che ne venga fatta in via diplomatica o consolare, quell'assistenza che sia ammessa dalle leggi degli Stati rispettivi per constatare, in caso di bisogno, mediante documenti ufficiali, l'indigenza delle persone di cui si tratta e delle loro famiglie.
Art. 5
Art. 5. Le disposizioni che precedono entreranno in vigore dal giorno in cui sara' firmata la presente dichiarazione.
Art. 6
Art. 6. Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva il diritto di denunciare la presente dichiarazione, mediante preavviso di un anno.
In fede di che i sottoscritti hanno firmato, in doppio originale, la presente dichiarazione e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi, in Madrid, addi' undici gennaio mille ottocento novanta sette.
Francesco De Renzis Di Montanaro, El Duque De Tetuan barone di San Bartolomeo. (L. S.)
(L. S.)