N NORME. red.it

Che porta modificazioni al Ruolo organico della Scuola nautica «Nicolo' de' Conti» in Chioggia (096U0593)

Preambolo
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859 n. 3725 sulla Pubblica Istruzione, e la legge 9 luglio 1896 n. 893;
Veduto il Nostro decreto 25 aprile 1895 n. 370, col quale vennero approvati i ruoli organici degli Istituti tecnici e nautici del Regno;
Veduta la deliberazione della Deputazione provinciale di Venezia, in data 13 ottobre 1896, colla quale si propone al Ministero della Pubblica Istruzione di sopprimere la sezione Macchinisti navali in 2° presso la R. Scuola nautica di Chioggia e di sostituire in quella vece il 3° anno per i Capitani di lungo corso a complemento della sezione Capitani;
Veduto l'art. 3 del Nostro decreto 1° gennaio 1891 col quale vennero approvati gli orari ed i programmi d'insegnamento per gli Istituti nautici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



Il ruolo organico della Scuola nautica «Nicolo' de' Conti» in Chioggia, e' modificato come segue, convertendosi la detta Scuola in Istituto nautico con la Sezione dei Capitani di gran cabotaggio e di lungo corso.

Art. 2.



La sezione dei Macchinisti navali in 2° nella Scuola anzidetta e' soppressa, ed alla sezione dei Capitani di gran cabotaggio e' aggiunta una terza classe per la sezione di Capitani di lungo corso.

Art. 3.



Le due Cattedre di fisica e meccanica e di macchine a vapore e disegno relativo, materiali e doveri del macchinista sono soppresse, venendo invece istituita una sola cattedra di fisica, meccanica, meteorologia e macchine a vapore, alla quale e' annesso lo stipendio annuo di lire duemilaquattrocento (L. 2400).

I menzionati provvedimenti hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1896.

UMBERTO.

E. Gianturco.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.