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Che erige in ente morale la scuola serale e domenicale di arti e mestieri in Pistoia e ne approva lo statuto. (9600453R)

Preambolo
Vista la deliberazione dell'adunanza generale dei soci della societa' «Utile e Diletto» di Pistoia in data 7 agosto 1896, con la quale la societa' domanda che venga eretta in ente morale la scuola serale e domenicale di arti e mestieri da essa istituita;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il parere del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



La scuola serale e domenicale di arti e mestieri di Pistoia e' eretta in ente morale, e ne e' approvato lo statuto visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Tale statuto e' annesso al presente decreto e di esso fa parte integrante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1896.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1897.

Reg. 209. Atti del Governo a f. 76. G. Cappiello.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. COSTA.

Guicciardini.

Statuto

Art. 1


STATUTO ORGANICO
DELLA SCUOLA DI ARTI E MESTIERI IN PISTOIA

Art. 1.

E' istituita in Pistoia una scuola d'arti e mestieri per coloro che intendono applicarsi allo esercizio delle arti meccaniche, muratorie ed ornamentali.

Art. 2


Art. 2.

Nella scuola si impartiscono gli insegnamenti seguenti:

a) Lingua italiana e aritmetica;

b) Geometria e disegno geometrico;

c) Disegno lineare, elementi di geometria descrittiva con le applicazioni alle proiezioni, alla teoria delle ombre e alla stereotomia;

d) Disegno ornamentale, elementi di figura e plastica ornamentale;

e) Elementi di fisica, di chimica e di meccanica elementare;

f) Meccanica applicata alle costruzioni murarie ed alle costruzioni meccaniche;

g) Architettura e costruzioni murarie.

Art. 3


Art. 3.

L'insegnamento e' serale nei giorni feriali e diurno in quelli festivi.

Art. 4


Art. 4.

La durata del corso e' di cinque anni e quella dell'anno scolastico di mesi nove.

Art. 5


Art. 5.

Per essere ammessi, occorre avere compito l'intiero corso delle scuole elementari, o di sostenere un esame equipollente alla licenza di queste ed avere compito il dodicesimo anno di eta'.

Art. 6


Art. 6.

Al termine dell'ultimo anno di corso gli alunni saranno assoggettati ad un esame, superato il quale riceveranno un certificato di licenza, nel quale saranno indicati i punti conseguiti nelle materie studiate.

Art. 7


Art. 7.

La scuola provvede al suo mantenimento con l'annua rendita di lire 1000, risultante dalla donazione ad essa fatta dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e coi sussidi del Comune, del Governo, della societa' «Utile-Diletto» e degli altri enti che delibereranno in seguito di concorrere alle spese di essa.

Art. 8


Art. 8.

Il governo della scuola e' affidato ad un consiglio direttivo composto di un delegato per ciascuno degli Enti che sovvengono la scuola e del direttore della scuola medesima. Eccetto quest'ultimo, i delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora qualche ente morale o societa' concorra almeno con lire 200 annue all'incremento della scuola, potra' nominare, pel tempo in cui dara' il concorso, un suo delegato nel consiglio direttivo.

Art. 9


Art. 9.

Il consiglio sceglie di anno in anno il proprio presidente fra i delegati. Il membro piu' anziano funzionera' da vice-presidente, e il piu' giovane di eta' avra' l'ufficio di segretario.

Art. 10


Art. 10.

Il Governo, per delegazione dell'ente che istituisce la scuola, udito il consiglio direttivo, nomina i professori eleggendo persone gia' note per la loro valentia, o aprendo concorsi.

Art. 11


Art. 11.

I programmi d'insegnamento e gli orari sono redatti dal corpo insegnante e debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo, cui spetta pure di determinare le norme pel buon andamento didattico e disciplinare della scuola.

Art. 12


Art. 12.

In fine di ogni anno scolastico il consiglio direttivo, mediante apposita relazione, dara' ragguaglio delle condizioni della scuola al Governo e agli altri enti che concorrono alle spese di essa. Alla relazione dovranno essere allegati i bilanci consuntivo e preventivo, i quali devono essere approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio insieme ai programmi di insegnamento.

Art. 13


Art. 13.

Con appositi regolamenti, da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, si determineranno le materie d'insegnamento per le diverse sezioni e la loro distribuzione nei vari anni di corso, le norme per gli esami nonche' il numero, le attribuzioni e gli stipendi del personale insegnante e quanto altro occorrera' per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 14


Art. 14.

Il detto Ministero ha facolta':

a) di far visitare la scuola ogni qualvolta ne ravvisi la convenienza;

b) di sospendere temporaneamente o definitivamente il suo sussidio, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto o le ispezioni dimostrassero che la scuola non da' risultati soddisfacenti.

Art. 15


Art. 15.

Venendo per qualsiasi causa a cessare la scuola il materiale scientifico ed altro passera' al comune di Pistoia per essere consegnato ad altri istituti di istruzione secondaria, classica o tecnica a cui detto materiale possa giovare.

Roma, 27 dicembre 1896.

Visto d'ordine di S. M.:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

GUICCIARDINI.