Che erige in ente morale la scuola serale e domenicale di arti e mestieri in Pistoia e ne approva lo statuto. (9600453R)
Preambolo
Vista la deliberazione dell'adunanza generale dei soci della societa' «Utile e Diletto» di Pistoia in data 7 agosto 1896, con la quale la societa' domanda che venga eretta in ente morale la scuola serale e domenicale di arti e mestieri da essa istituita;
Visto l'art. 2 del codice civile;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il parere del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La scuola serale e domenicale di arti e mestieri di Pistoia e' eretta in ente morale, e ne e' approvato lo statuto visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Tale statuto e' annesso al presente decreto e di esso fa parte integrante.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1896.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1897.
Reg. 209. Atti del Governo a f. 76. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. COSTA.
Guicciardini.
Statuto
Art. 1
STATUTO ORGANICO
DELLA SCUOLA DI ARTI E MESTIERI IN PISTOIA
Art. 1.
E' istituita in Pistoia una scuola d'arti e mestieri per coloro che intendono applicarsi allo esercizio delle arti meccaniche, muratorie ed ornamentali.
Art. 2
Art. 2.
Nella scuola si impartiscono gli insegnamenti seguenti:
a) Lingua italiana e aritmetica;
b) Geometria e disegno geometrico;
c) Disegno lineare, elementi di geometria descrittiva con le applicazioni alle proiezioni, alla teoria delle ombre e alla stereotomia;
d) Disegno ornamentale, elementi di figura e plastica ornamentale;
e) Elementi di fisica, di chimica e di meccanica elementare;
f) Meccanica applicata alle costruzioni murarie ed alle costruzioni meccaniche;
g) Architettura e costruzioni murarie.
Art. 3
Art. 3.
L'insegnamento e' serale nei giorni feriali e diurno in quelli festivi.
Art. 4
Art. 4.
La durata del corso e' di cinque anni e quella dell'anno scolastico di mesi nove.
Art. 5
Art. 5.
Per essere ammessi, occorre avere compito l'intiero corso delle scuole elementari, o di sostenere un esame equipollente alla licenza di queste ed avere compito il dodicesimo anno di eta'.
Art. 6
Art. 6.
Al termine dell'ultimo anno di corso gli alunni saranno assoggettati ad un esame, superato il quale riceveranno un certificato di licenza, nel quale saranno indicati i punti conseguiti nelle materie studiate.
Art. 7
Art. 7.
La scuola provvede al suo mantenimento con l'annua rendita di lire 1000, risultante dalla donazione ad essa fatta dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e coi sussidi del Comune, del Governo, della societa' «Utile-Diletto» e degli altri enti che delibereranno in seguito di concorrere alle spese di essa.
Art. 8
Art. 8.
Il governo della scuola e' affidato ad un consiglio direttivo composto di un delegato per ciascuno degli Enti che sovvengono la scuola e del direttore della scuola medesima. Eccetto quest'ultimo, i delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora qualche ente morale o societa' concorra almeno con lire 200 annue all'incremento della scuola, potra' nominare, pel tempo in cui dara' il concorso, un suo delegato nel consiglio direttivo.
Art. 9
Art. 9.
Il consiglio sceglie di anno in anno il proprio presidente fra i delegati. Il membro piu' anziano funzionera' da vice-presidente, e il piu' giovane di eta' avra' l'ufficio di segretario.
Art. 10
Art. 10.
Il Governo, per delegazione dell'ente che istituisce la scuola, udito il consiglio direttivo, nomina i professori eleggendo persone gia' note per la loro valentia, o aprendo concorsi.
Art. 11
Art. 11.
I programmi d'insegnamento e gli orari sono redatti dal corpo insegnante e debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo, cui spetta pure di determinare le norme pel buon andamento didattico e disciplinare della scuola.
Art. 12
Art. 12.
In fine di ogni anno scolastico il consiglio direttivo, mediante apposita relazione, dara' ragguaglio delle condizioni della scuola al Governo e agli altri enti che concorrono alle spese di essa. Alla relazione dovranno essere allegati i bilanci consuntivo e preventivo, i quali devono essere approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio insieme ai programmi di insegnamento.
Art. 13
Art. 13.
Con appositi regolamenti, da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, si determineranno le materie d'insegnamento per le diverse sezioni e la loro distribuzione nei vari anni di corso, le norme per gli esami nonche' il numero, le attribuzioni e gli stipendi del personale insegnante e quanto altro occorrera' per l'esecuzione del presente decreto.
Art. 14
Art. 14.
Il detto Ministero ha facolta':
a) di far visitare la scuola ogni qualvolta ne ravvisi la convenienza;
b) di sospendere temporaneamente o definitivamente il suo sussidio, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto o le ispezioni dimostrassero che la scuola non da' risultati soddisfacenti.
Art. 15
Art. 15.
Venendo per qualsiasi causa a cessare la scuola il materiale scientifico ed altro passera' al comune di Pistoia per essere consegnato ad altri istituti di istruzione secondaria, classica o tecnica a cui detto materiale possa giovare.
Roma, 27 dicembre 1896.
Visto d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
GUICCIARDINI.