Che approva le disposizioni transitorie riguardanti le spedalita' a favore degli Ospedali di Roma. (096U0407)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1900, N. 211))
((1))
AGGIORNAMENTO(1)
La L. 31 maggio 1900, n. 211 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per il rimborso delle spese di spedalita' prestate dall'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, ad infermi poveri non romani fino al giorno dell'attuazione della presente legge, si provvedera' con le norme stabilite nel detto decreto, ripartendo equamente in piu' esercizi l'ammontare del debito liquidato a carico degli Enti debitori".
La L. 31 maggio 1900, n. 211 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per il rimborso delle spese di spedalita' prestate dall'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, ad infermi poveri non romani fino al giorno dell'attuazione della presente legge, si provvedera' con le norme stabilite nel detto decreto, ripartendo equamente in piu' esercizi l'ammontare del debito liquidato a carico degli Enti debitori".