Col quale vengono sospesi l'importazione ed il transito nelle e per le provincie di Alessandria, Brescia, Mantova e Verona di alcune materie indicate nell'art. 1° del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera. (096U0392)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))