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Col quale vengono sospesi l'importazione ed il transito nelle e per le provincie di Alessandria, Brescia, Mantova e Verona di alcune materie indicate nell'art. 1° del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera. (096U0392)

Art. 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))