Riguardante l'istituto agrario sperimentale in Perugia. (9600327R)
Art. 1.
La istituzione di cui allo art. 1° della detta legge prendera' il nome di istituto agrario sperimentale destinato alla istruzione ed alla educazione degli agricoltori.
Con decreto del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio ne sara' fissato l'ordinamento.