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Riguardante l'istituto agrario sperimentale in Perugia. (9600327R)

Art. 1.



La istituzione di cui allo art. 1° della detta legge prendera' il nome di istituto agrario sperimentale destinato alla istruzione ed alla educazione degli agricoltori.

Con decreto del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio ne sara' fissato l'ordinamento.