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Che costituisce in ente morale la scuola agraria fondata dal sacerdote Francesco Gigante in Alberobello. (9600022R)

Preambolo
Visto il testamento pubblico del sacerdote Francesco Gigante in data 2 dicembre 1887, per gli atti del notaio Francesco Ortolani residente in Noci (Bari);
Vista la domanda del comune di Alberobello e le deliberazioni di quel consiglio comunale in data 2 giugno 1895;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito l'avviso del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



La Scuola agraria fondata dal sacerdote Francesco Gigante in Alberobello, con testamento in data 2 dicembre 1887, e' costituita in ente morale.

Art. 2.



E' approvato per la scuola agraria predetta lo statuto organico annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 gennaio 1896.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 3 febbraio 1896.

Reg. 204. Atti del Governo a f. 98. G. Cappiello.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.

A. Barazzuoli.

Statuto

Art. 1


STATUTO ORGANICO
DELLA SCUOLA AGRARIA IN ALBEROBELLO

Art. 1.

La scuola agraria in Alberobello, fondata dal sacerdote Francesco Gigante con testamento del notaro Ortolani di Noci del 2 dicembre 1887, e' costituita in ente morale, e prende il nome dal fondatore Francesco Gigante.

Art. 2


Art. 2.

La mente del fondatore e' che ella dia al paese esperti e laboriosi agricoltori e onesti e pii cittadini.

Art. 3


Art. 3.

E' scuola teorica e pratica ad un tempo, ha un convitto e accoglie anche allievi esterni.

Art. 4


Art. 4.

Per la scuola e pel convitto vi sono dei posti gratuiti, semigratuiti e a pensione intera, nei limiti concessi dal bilancio.

A quei posti sono ammessi in preferenza i naturali di Alberobello e tra i naturali i discendenti del fondatore, e tra i naturali o i discendenti, gli orfani e i piu' bisognosi.

Art. 5


Art. 5.

L'insegnamento teorico della scuola versa sui primi elementi:

a) della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, della geometria, dell'agrimensura, della computisteria, della calligrafia, e del disegno;

b) delle conoscenze fisiche e naturali;

c) dell'agricoltura e delle industrie ad essa attinenti.

Oltre al catechismo religioso e ai diritti e doveri pei cittadini.

L'insegnamento e le esercitazioni pratiche sono principalmente rivolte alla coltura dei cereali e delle civaie, della vigna e dei frutteti, all'allevamento del bestiame e alla manifattura dei caci.

Aumentando le entrate, si allarghera' in proporzione l'uno e l'altro insegnamento.

Art. 6


Art. 6.

Formano la dotazione della scuola:

a) i fabbricati, le terre e tutto quanto deriva dalla eredita' Gigante quale e' descritta nel legale inventario e nella denuncia di successione;

b) le rette annue dei convittori:

c) le rette mensili degli esterni;

d) gli sperabili sussidi del comune e della provincia.

Art. 7


Art. 7.

La scuola e' rappresentata di diritto e di fatto da una commissione amministrativa composta del sindaco di Alberobello, del parroco pro tempore, del giudice conciliatore, di un rappresentante del Ministero di agricoltura e di un rappresentante la provincia di Bari.

Durano in ufficio tre anni e possono essere rieletti.

Art. 8


Art. 8.

La commissione sara' presieduta dal sindaco.

Art. 9


Art. 9.

E' coadiuvata da un segretario e da un amministratore e cassiere.
Segretario per tutta la vita e' Vito Trevisani fu Francesco, e amministratore e cassiere Giuseppe Gigante fu Sebastiano, ambedue designati dal fondatore.

Dopo la costoro morte, ed in perpetuo la commissione eleggera' all'ufficio di segretario alcuno dei discendenti di Vito Trevisani, e all'altro di amministratore e cassiere uno dei discendenti di Giuseppe Gigante.

Spegnendosi codesta discendenza, o mancando nei discendenti la capacita' e l'onesta', la commissione scegliera' tra gli altri discendenti del fondatore, e mancando anche questi, nominera' tra gli estranei.

L'amministratore e cassiere deve in ogni tempo offrire le garanzie di legge.

Art. 10


Art. 10.

Anche il direttore e gli insegnanti della scuola agraria saranno scelti dalla commissione tra discendenti del fondatore, con pari ragione, come innanzi, alle linee maschili e femminili, purche' onesti, idonei all'ufficio e provvisti dove occorra della legale abilitazione.

Mancando alcuna di queste condizioni, la commissione liberamente sceglie tra gli estranei.

Art. 11


Art. 11.

Uno speciale regolamento da compilarsi dalla commissione e da approvarsi dal consiglio comunale di Alberobello e dal ministro segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, alla cui alta vigilanza e' sottoposta la scuola, determinera' le norme amministrative disciplinari e didattiche di tutta l'opera.

Roma, 9 gennaio 1896.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
A. BARAZZUOLI.