Che autorizza gli Istituti di emissione a scontare, ad una ragione inferiore alla normale, cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi scadenza non superiore a tre mesi dalla data dello sconto. (095U0639)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))