Che costituisce in ente morale l'istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia per gli orfani degli operai italiani morti per infortunio sul lavoro» in Roma. (9500733R)
Art. 1.
Con cui l'istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia per gli orfani degli operai italiani morti per infortunio sul lavoro» in Roma e' costituito in ente morale con la dotazione ammontante a L. 955,000, circa e se ne approva lo statuto organico composto di 47 articoli, radiato pero' all'art. 40 il comma a del n. 2 e sostituendo all'art. 15 il seguente:
«Il consiglio direttivo si compone di 11 membri di cui cinque sono nominati da S. E. il presidente del consiglio dei ministri del Regno, scegliendoli in modo da rappresentare a turno le diverse provincie o regioni d'Italia, uno e' nominato dalla congregazione di carita' ed uno dalla camera di commercio ed arti di Roma; due sono nominati dal consiglio provinciale e due dal consiglio comunale di Roma» Firmato UMBERTO - Contrassegnato Crispi - Visto Calenda.
Registrato alla Corte dei Conti addi' 27 dicembre 1895.
Reg. 203. Atti del Governo a f. 65.